Art. 4.
              Valori limite differenziali di immissione
  1. I  valori limite differenziali di  immissione, definiti all'art.
2, comma 3, lettera b), della legge  26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5
dB per il periodo diurno e  3 dB per il periodo notturno, all'interno
degli ambienti  abitativi. Tali  valori non  si applicano  nelle aree
classificate nella  classe VI  della tabella  A allegata  al presente
decreto.
  2. Le disposizioni di cui al  comma precedente non si applicano nei
seguenti  casi, in  quanto ogni  effetto del  rumore e'  da ritenersi
trascurabile:
  a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A)
durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
  b) se il  livello del rumore ambientale misurato  a finestre chiuse
sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante
il periodo notturno.
  3. Le  disposizioni di  cui al presente  articolo non  si applicano
alla rumorosita' prodotta:
  dalle   infrastrutture   stradali,  ferroviarie,   aeroportuali   e
marittime;
  da attivita' e comportamenti  non connessi con esigenze produttive,
commerciali e professionali;
  da servizi  e impianti fissi  dell'edificio adibiti ad  uso comune,
limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.