Art. 2. 
        Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione 
  1.  Non  sono  soggette  all'obbligo  di  certificazione   di   cui
all'articolo 1 le seguenti operazioni: 
    a) le cessioni di  tabacchi  e  di  altri  beni  commercializzati
esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
    b) le  cessioni  di  beni  iscritti  nei  pubblici  registri,  di
carburanti e lubrificanti per autotrazione; 
    c) le cessioni di prodotti  agricoli  effettuate  dai  produttori
agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni; 
    d)  le  cessioni  di  beni  risultanti  dal  documento   di   cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.   633,   se   integrato   nell'ammontare   dei
corrispettivi; 
    e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di  supporti
integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato; 
    f) le prestazioni di servizi rese da  notai  per  le  quali  sono
previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa  ai  sensi
del decreto del Ministro di grazia  e  giustizia  30  dicembre  1980,
nonche' i protesti di cambiali e di assegni bancari; 
    g) le cessioni e le prestazioni  effettuate  mediante  apparecchi
automatici, funzionanti a gettone o a  moneta;  le  prestazioni  rese
mediante apparecchi da trattenimento  o  divertimento  installati  in
luoghi pubblici o locali aperti al  pubblico,  ovvero  in  circoli  o
associazioni di qualunque specie; 
    h) le attivita' spettacolistiche e le  altre  attivita'  soggette
all'imposta sugli spettacoli, per  i  corrispettivi  certificati  dal
biglietto  d'ingresso  o  dal   biglietto   scommessa,   contemplati,
rispettivamente, dagli articoli 6 e  9  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o dal buono  relativo  alla
prima consumazione previsto dal decreto del Ministro delle finanze 23
dicembre 1981, nonche' determinati in base ai  forfait  di  cui  alla
lettera A, punto 1), lettere c) ed e), dello stesso decreto del 1981,
limitatamente alla prima consumazione; le attivita' diverse da quelle
previste dalla precedente lettera g), seconda  parte,  per  le  quali
l'imponibile e' determinato forfettariamente ai  sensi  dell'articolo
14 dello stesso decreto presidenziale n. 640 del 1972; 
    i) le somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  rese  in  mense
aziendali, interaziendali, scolastiche ed  universitarie  nonche'  in
mense popolari gestite direttamente da enti pubblici  e  da  enti  di
assistenza e di beneficenza; 
    l) le prestazioni  di  traghetto  rese  con  barche  a  remi,  le
prestazioni  rese  dai  gondolieri  della  laguna  di   Venezia,   le
prestazioni di trasporto  rese  con  mezzi  a  trazione  animale,  le
prestazioni  di  trasporto  rese  a  mezzo  servizio  di   taxi,   le
prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che  esplicano
attivita' di traghetto fluviale di persone e  veicoli  tra  due  rive
nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi; 
    m) le prestazioni di custodia  e  amministrazione  di  titoli  ed
altri servizi resi da aziende  o  istituti  di  credito  da  societa'
finanziarie  o  fiduciarie  e  dalle  societa'   di   intermediazione
mobiliare; 
    n) le cessioni e le prestazioni esenti di  cui  all'articolo  22,
primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633; 
    o) le prestazioni  inerenti  e  connesse  al  trasporto  pubblico
collettivo di persone e di veicoli e bagagli al  seguito  di  cui  al
primo comma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,
effettuate dal soggetto esercente l'attivita' di trasporto; 
    p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese
da soggetti che, senza finalita' di lucro, svolgono la loro attivita'
esclusivamente nei confronti di portatori di handicap; 
    q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento  della
patente, rese dalle autoscuole; 
    r) le prestazioni  effettuate,  in  caserme,  ospedali  od  altri
luoghi stabiliti,  da  barbieri,  parrucchieri,  estetisti,  sarti  e
calzolai   in   base   a   convenzioni   stipulate   con    pubbliche
amministrazioni; 
    s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese, in  forma
itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini; 
    t) le prestazioni  rese  da  rammendatrici  e  ricamatrici  senza
collaboratori o dipendenti; 
    u) le prestazioni  di  riparazione  di  calzature  effettuate  da
soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti; 
    v) le prestazioni rese da  impagliatori  e  riparatori  di  sedie
senza dipendenti e collaboratori; 
    z) le prestazioni di cardatura della lana  e  di  rifacimento  di
materassi e affini rese  nell'abitazione  dei  clienti  da  parte  di
materassai privi di dipendenti e collaboratori; 
    aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da  soggetti
che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti; 
    bb) le cessioni da parte di venditori  ambulanti  di  palloncini,
piccola oggettistica  per  bambini,  gelati,  dolciumi,  caldarroste,
olive, sementi e affini non muniti  di  attrezzature  motorizzate,  e
comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature,  il
commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti
nei mercati rionali; 
    cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma
itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e  simili,  nei  cinema,
teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di  manifestazioni  in
genere; 
    dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da  parte  di  venditori
ambulanti, privi di strutture motorizzate; 
    ee) le somministrazioni di  alimenti  e  bevande,  accessorie  al
servizio di pernottamento nelle carrozze letto,  rese  dal  personale
addetto alle carrozze medesime; 
    ff) le prestazioni  rese  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo
concernenti la prenotazione di  servizi  in  nome  e  per  conto  del
cliente; 
    gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli  in  aree  coperte  o
scoperte, quando la determinazione o il pagamento  del  corrispettivo
viene  effettuata  mediante  apparecchiature  funzionanti  a  monete,
gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o
strumenti  similari,  indipendentemente  dall'eventuale  presenza  di
personale addetto; 
    hh)  le  cessioni  e  le  prestazioni  poste  in   essere   dalle
associazioni  sportive  dilettantistiche  che  si   avvalgono   della
disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche'  dalle
associazioni senza fini  di  lucro  e  dalle  associazioni  pro-loco,
contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66; 
    ii) le prestazioni aventi per oggetto  l'accesso  nelle  stazioni
ferroviarie; 
    ll)  le  prestazioni  aventi  per  oggetto  servizi  di  deposito
bagagli; 
    mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di  servizi
igenico-sanitari pubblici; 
    nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici; 
    oo)  le  cessioni  di  beni  poste  in  essere  da  soggetti  che
effettuano  vendite  per  corrispondenza,   limitatamente   a   dette
cessioni; 
    pp) le cessioni di prodotti  agricoli  effettuate  dalle  persone
fisiche di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59,  se
rientranti  nel  regime  di  esonero   dagli   adempimenti   di   cui
all'articolo 34, quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    qq) le cessioni e le prestazioni  poste  in  essere  da  regioni,
province, comuni e loro  consorzi,  dalle  comunita'  montane,  delle
istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli  enti  di  previdenza,
dalle unita' sanitarie locali, dalle  istituzioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  nonche'  dagli
enti obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione
di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni; 
    rr) le prestazioni di servizi rese dai  gestori  di  stabilimenti
balneari,  titolari   dei   relativi   provvedimenti   amministrativi
rilasciati dalle autorita' competenti, escluse le somministrazioni di
alimenti e bevande ed ogni altra attivita' non connessa; 
    ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale  ed
internazionale rese dall'Ente poste. 
  2.  Non  sono  altresi'  soggette  all'obbligo  di   documentazione
disposto dall'articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, in relazione agli adempimenti  prescritti,  le  categorie  di
contribuenti e le operazioni che a norma  dell'articolo  22,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, sono esonerate dall'obbligo di  emissione  della  fattura  in
virtu' dei seguenti decreti del Ministro delle finanze: 
    a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;
b) decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni; 
    c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di  autostrade;  d)
decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali; 
    e) decreto 16 dicembre  1980:  somministrazione  di  acqua,  gas,
energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura,  i  cui
corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali; 
    f) decreto 16 dicembre  1980:  somministrazione  di  acqua,  gas,
energia elettrica, vapore e teleriscaldamento; 
    g) decreto 22 dicembre 1980: societa' che esercitano il  servizio
di traghettamento  di  automezzi  commerciali  e  privati  tra  porti
nazionali; 
    h)  decreto  26  luglio  1985:  enti  e  societa'  di  credito  e
finanziamento; 
    i) decreto 19 settembre  1990:  utilizzo  di  infrastrutture  nei
porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine. 
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo dell'art. 34, comma 1, del citato D.P.R. 26
          ottobre 1972,
          n. 633 e' il seguente: "1.  Per  le  cessioni  di  prodotti
          agricoli e ittici compresi, nella prima parte dell'allegata
          tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione
          prevista  nell'art.    19  e'  forfetizzata  in misura pari
          all'importo  risultante  dalla  applicazione  all'ammontare
          imponibile  delle  operazioni  stesse, delle percentuali di
          compensazione  stabilite,  per  gruppi  di  prodotti,   con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto con il
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro
          della marina mercantile  e  l'imposta  si  applica  con  le
          aliquote   corrispondenti   alle   percentuali  stesse.  Si
          considerano produttori agricoli i soggetti  che  esercitano
          le  attivita'  indicate  nell'art. 2135 del codice civile e
          quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di
          piscicoltura  di  mitilicoltura,  di  ostricoltura   e   di
          allevamento  di  rane  e  altri  molluschi  e crostacei. Si
          considerano effettuate  da  produttori  agricoli  anche  le
          cessioni  di  prodotti  effettuate per conto dei produttori
          soci  o  associati,  nello  stato   originario   o   previa
          manipolazione  o  trasformazione,  da  cooperative  e  loro
          consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e
          riconosciute ai sensi della legislazione  vigente,  nonche'
          quelle  effettuate  da enti che provvedono per legge, anche
          previa  manipolazione  o   trasformazione,   alla   vendita
          collettiva per conto dei produttori".
             -  L'art.  21,  comma 4, del piu' volte citato D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 633, cosi' recita: "La fattura deve essere
          emessa in duplice emplare, dal  soggetto  che  effettua  la
          cessione  o  la  prestazione,  al  momento di effettuazione
          dell'operazione determinata a  norma  dell'art.  6  ed  uno
          degli  esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra
          parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
          risulti da documento di  trasporto  o  da  altro  documento
          idoneo  a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata
          l'operazione ed avente le caratteristiche  determinate  con
          decreto  del Ministro delle finanze, la fattura puo' essere
          emessa entro il mese successivo a quello della  consegna  o
          spedizione  e deve contenere anche l'indicazione della data
          e del numero dei documenti stessi. In tal caso puo'  essere
          emessa  una  sola  fattura  per  le cessioni effettuate nel
          corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo  stesso
          decreto  sono  determinate  le modalita' per la tenuta e la
          conservazione dei predetti documenti".
             - Il decreto del  Ministro  di  grazia  e  giustizia  30
          dicembre  1980  e' intitolato "Determinazione della tariffa
          degli onorari, dei diritti, delle indennita' e dei compensi
          spettanti ai notai".
             -   L'art.  6  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  640,
          concernente l'imposta sugli spettacoli, cosi' dispone:
             "Art. 6.  -  1.  Gli  impresari,  esercenti  o  chiunque
          organizza,  anche  senza  la licenza di pubblica sicurezza,
          spettacoli od altre attivita' soggette  ad  imposta,  hanno
          l'obbligo di usare biglietti a tre sezioni ciascuna recante
          il  contrassegno  dell'ufficio accertatore e la numerazione
          progressiva.
             2. I biglietti devono essere emessi in serie distinte di
          diverso colore  per  le  varie  categorie  di  posti  e  di
          ingressi.  I  biglietti  a  prezzo  intero  o  ridotto ed i
          biglietti di  "differenza"  debbono  portare  l'indicazione
          dell'ordine di posti al quale si riferiscono.
             3.  Nel  caso  di  spettacoli  ed  altre  attivita' dati
          nell'anno con periodicita', anche variabile, debbono essere
          adottate due  distinte  dotazioni  di  biglietti  da  usare
          alternativamente per ciascuna giornata di attivita' o anche
          nella stessa giornata quando e' variata la programmazione o
          qualsiasi  elemento costitutivo del prezzo di ingresso. Non
          sussiste l'obbligo della doppia dotazione se la vendita dei
          biglietti  e'  effettuata   nei   giorni   antecedenti   lo
          spettacolo o l'attivita'.
             4. All'ingresso di ogni spettatore o partecipante, delle
          due sezioni consegnate una viene lasciata allo spettatore o
          partecipante e l'altra e' immessa in una apposita cassetta.
             5.   La  suddetta  cassetta  deve  essere  chiusa  e,  a
          richiesta dell'ufficio accertatore, munita  di  un  secondo
          dispositivo  di  chiusura, la cui chiave rimane in possesso
          dell'ufficio stesso. Al termine  di  ciascuna  giornata  di
          attivita',  ovvero  anche  nella stessa giornata qualora si
          verifichi il cambio della dotazione dei biglietti posti  in
          vendita, la cassetta deve essere vuotata.
             6.  Lo  spettatore o partecipante e' tenuto a conservare
          il biglietto rilasciatogli per tutto il  tempo  in  cui  si
          trattiene   nel   luogo  ove  si  svolge  lo  spettacolo  o
          l'attivita' ed e' tenuto  a  pagarne  nuovamente  l'importo
          qualora ne risulti sprovvisto.
             7.  I  biglietti  invenduti  relativi  a  spettacoli  od
          attivita' a carattere non periodico o per i  quali  non  e'
          stata   adottata   la   doppia   dotazione  debbono  essere
          consegnati  per  la  distruzione  all'ufficio   accertatore
          contestualmente al pagamento dell'imposta.
             8.  I  biglietti  relativi  alle  due dotazioni debbono,
          invece, essere conservati nei locali in cui si svolgono gli
          spettacoli e le altre attivita' soggetti ad imposta.
             9. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo'
          autorizzare   l'uso   di   speciali   apparecchiature    di
          distribuzione  dei  biglietti  aventi anche caratteristiche
          diverse da quelle previste dal presente articolo".
             - L'art. 9 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e'
          il seguente:
             "Art.  9.  -  1.  Gli  organizzatori  di  scommesse, con
          qualunque sistema esercitate, per le corse  o  le  gare  di
          qualsiasi genere devono essere provvisti di biglietti a due
          sezioni  recanti il contrassegno dell'ufficio accertatore e
          numerate progressivamente per giornata di corse  o  gare  o
          per  periodi  di corse o gare, in serie distinte di diverso
          formato  o  colore  e  per  le  varie  combinazioni   delle
          scommesse,  e  recare, all'atto del rilascio, l'indicazione
          della somma accettata come scommessa  ed  il  numero  della
          corsa o gara cui la scommessa stessa si riferisce.
             2.  I  biglietti  venduti  devono  portare l'indicazione
          della  societa'  o  ditta  emittente  e  il  numero   dello
          sportello che ne effettua la vendita.
             3. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo'
          autorizzare   l'uso  di  biglietti  aventi  caratteristiche
          diverse da quelle previste dal  presente  decreto  per  gli
          impianti   di  totalizzazione  automatica  delle  scommesse
          accettate ed in  altri  casi  giustificati  da  particolari
          motivi".
             - Si riporta il testo dell'art. 14 del menzionato D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 640:
             "Art.  14.  -  1.  Per  taluni  tipi  di  spettacoli  ed
          attivita' di minima importanza e per le attivita'  soggette
          ad  imposta  svolte congiuntamente ad altre che non vi sono
          soggette, nonche' per particolari  tipi  di  scommesse,  il
          Ministro   per  le  finanze  puo'  stabilire,  con  proprio
          decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili  o
          annuali  o  criteri  di determinazione di detti imponibili,
          valevoli su scala nazionale,  indicando  il  sistema  ed  i
          termini  di  pagamento  del  tributo  con  le garanzie e le
          modalita' necessarie ad assicurarne l'applicazione.
             2.  I  contribuenti  che  non  intendono  aderire   alle
          determinazioni  di  cui al precedente comma, esclusi i casi
          in  cui  vengono  apportati   aumenti   ai   prezzi   delle
          consumazioni  o  si  tratti di corrispettivi di cessioni di
          beni o di prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte,
          hanno la facolta' di optare per l'accertamento  a  distinta
          d'incasso,  o  qualora  ricorrano  le  condizioni  previste
          dall'art. 13, per l'accertamento in  base  a  dichiarazione
          osservando  le  disposizioni stabilite nel presente decreto
          per tali  sistemi  di  accertamento  e  le  speciali  norme
          cautelative e di controllo".
             -  Si  riporta  il  testo  della  lettera  A), punto 1),
          lettere c) ed e), del decreto del Ministro delle finanze 23
          dicembre  1981  recante:      "Sostituzione   del   decreto
          ministeriale  2 maggio 1978, concernente approvazione degli
          imponibili forfettari e dei criteri  di  determinazione  di
          detti   imponibili   da   applicarsi  per  la  liquidazione
          dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi  connessi  agli
          introiti  derivanti  da  trattenimenti danzanti con o senza
          numeri di  attrazione,  spettacoli  teatrali  di  qualsiasi
          genere   ed   esecuzioni   musicali,   ovunque   effettuati
          congiuntamente  alla   somministrazione   di   alimenti   o
          bevande":
             "c) Ingresso libero e consumazione obbligatoria.
             La   quota   imponibile   netta   unitaria  deve  essere
          commisurata al prezzo  unico  o  medio  della  consumazione
          obbligatoria.
             Su  tale  quota  devono  essere  liquidate  le  relative
          imposte i cui importi sono da moltiplicare  per  il  numero
          dei   buoni   consumazione  che  dovranno  comunque  essere
          consegnati   con   la   consumazione   anche   se   offerta
          gratuitamente,  al  tavolo o al banco e conservati, ai fini
          del controllo, per tutta la durata della permanenza in sala
          del cliente.  Tutto il conteggio  deve  essere  evidenziato
          sulla distinta d'incasso.
             Alternativamente  a  tale  procedura  l'esercente potra'
          optare per la liquidazione dell'imposta effettuabile  sulla
          base  della  quota  imponibile netta, commisurata al prezzo
          unico o medio della consumazione obbligatoria, indicata  in
          distinta d'incasso e moltiplicata, per ogni manifestazione,
          per il totale delle presenze medie determinate dall'ufficio
          accertatore normalmente per periodi trimestrali solari, con
          riferimento ai giorni feriali, prefestivi e festivi tenendo
          anche    conto   delle   frequenze   verificatesi   durante
          l'attivita' spettacolistica svolta nei mesi decorsi  e  nel
          corrispondente periodo dell'anno precedente.
             L'opzione  suddetta, da effettuarsi per iscritto, dovra'
          pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima
          della data di applicazione dei criteri  di  cui  sopra.  La
          comunicazione  scritta  dell'eventuale  revoca dell'opzione
          dovra'  pervenire  all'ufficio  accertatore  almeno   dieci
          giorni prima della scadenza del periodo di validita'.
             (Omissis).
             e) Ingresso libero e consumazione facoltativa.
             La  quota  imponibile  netta  unitaria  del prezzo della
          consumazione   deve   essere   riportata   nella   distinta
          d'incasso.
             Su tale quota vanno liquidate le relative imposte, i cui
          importi  devono essere moltiplicati per il numero dei buoni
          consumazione che dovranno essere consegnati unitamente alle
          consumazioni  al  banco  o  al  tavolo,  anche  se  offerte
          gratuitamente.
             Alternativamente  a  tale  procedura  l'esercente potra'
          optare per la liquidazione dell'imposta effettuabile  sulla
          base  della  quota  imponibile netta, commisurata al prezzo
          unico o medio della consumazione facoltativa,  indicata  in
          distinta d'incasso e moltiplicata, per ogni manifestazione,
          per il totale delle presenze medie determinate dall'ufficio
          accertatore, diminuite del 30 per cento per i trattenimenti
          effettuati  nei  giorni  prefestivi  e festivi e del 50 per
          cento  per  quelli  effettuati  nei  giorni  feriali.  Tale
          determinazione   avra'   luogo   normalmente   per  periodi
          trimestrali solari, tenendo  anche  conto  delle  frequenze
          verificatesi  durante  l'attivita' di spettacolo svolta nei
          mesi  decorsi  e  nel  corrispondente   periodo   dell'anno
          precedente.
             L'opzione  suddetta, da effettuarsi per iscritto, dovra'
          pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima
          della data di applicazione dei criteri  di  cui  sopra.  La
          comunicazione  scritta  dell'eventuale  revoca dell'opzione
          dovra'  pervenire  all'ufficio  accertatore  almeno   dieci
          giorni prima della scadenza del periodo di validita'".
             -  Il  primo  comma  dell'art.  22 del D.P.R. 26 ottobre
          1972,
          n. 633, e' riportato in nota alle premesse.
             - L'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre  1991,  n.
          413, e' riportato in nota alle premesse.
             -   La   legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  concerne:
          "Disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni
          sportive dilettantistiche".
             -  L'art.  9-bis  della  legge  6 febbraio 1992, recita:
          "Alle associazioni senza fine di lucro e alle  associazioni
          pro-loco   si   applicano,   in   quanto   compatibili,  le
          disposizionidi di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398".
             - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 febbraio
          1963, n.   59 (Norme per la vendita  al  pubblico  in  sede
          stabile  dei  prodotti agricoli da parte degli agricoltori,
          produttori diretti): "Ai fini della presente legge
          sono  considerati  produttori  agricoli  i  proprietari  di
          terreni  da  essi  direttamente  condotti  o  coltivati,  i
          mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti  e  le  loro
          cooperative o consorzi".
             -  Si riporta il testo dell'art. 34, comma 4, del D.P.R.
          26  ottobre  1972,  n.  633:  "I  produttori  agricoli,  se
          nell'anno  solare  precedente hanno realizzato un volume di
          affari non superiore a dieci milioni  di  lire,  costituito
          per  almeno  due  terzi  da  cessioni di prodotti di cui al
          primo comma, sono esonerati, salvo  che  entro  il  termine
          stabilito  per  la  presentazione  della  dichiarazione non
          abbiano  dichiarato   all'ufficio   di   rinunciarvi,   dal
          versamento  dell'imposta  e dagli obblighi di fatturazione,
          registrazione,  liquidazione  periodica  e   dichiarazione,
          fermo  restando  l'obbligo  di  numerare  e  conservare  le
          fatture e le bollette doganali  relative  agli  acquisti  e
          alle   importazioni.   I   cessionari   o  committenti,  se
          acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio  di
          imprese,  debbono  emettere fattura, con le modalita' e nei
          termini di cui all'art. 21, indicandovi l'imposta  relativa
          alle  cessioni  dei  prodotti  di  cui  al  primo  comma, e
          registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura  deve
          essere   consegnata   al   produttore  agricolo,  che  deve
          numerarla  e  conservarla  a  norma   dell'art.   39.   Con
          decorrenza  1  settembre 1993, i cessionari e i committenti
          devono indicare nella dichiarazione  annuale  separatamente
          l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali
          hanno emesso fattura in applicazione delle disposizioni del
          presente  comma  e  devono  annotare  nel  registro  di cui
          all'art.  25  distintamente   le   predette   fatture.   Le
          disposizioni  di questo comma cessano di avere applicazione
          a partire dall'anno solare successivo a quello in  cui  sia
          stato superato il limite di dieci milioni".
             -  L'art.  41  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833,
          concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale,
          cosi' dispone:
             "Art.  41.  -  Salva  la   vigilanza   tecnico-sanitaria
          spettante   all'unita'   sanitaria  locale  competente  per
          territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per
          quanto concerne il  regime  giuridico-amministrativo  degli
          istituti  ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che
          esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali
          di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.
             Salva   la   vigilanza    tecnico-sanitaria    spettante
          all'unita'  sanitaria  locale  competente  per  territorio,
          nulla  e'  innovato  alla  disciplina  vigente  per  quanto
          concerne  l'ospedale  Galliera di Genova.   Con legge dello
          Stato, entro il 31 dicembre  1979,  si  provvede  al  nuovo
          ordinamento  dell'ordine  mauriziano,  ai  sensi  della XIV
          disposizione transitoria e finale della Costituzione ed  in
          conformita',  sentite  le  regioni  interessate, per quanto
          attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla
          presente legge.
             I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti  per
          territorio  con  gli  istituti,  enti ed ospedali di cui al
          primo comma che  abbiano  ottenuto  la  classificazione  ai
          sensi  della  legge  12 febbraio 1968, n.  132, nonche' con
          l'ospedale Galliera di  Genova  e  con  il  sovrano  Ordine
          militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
             Le  convenzioni  di  cui  al  terzo  comma  del presente
          articolo devono essere stipulate in  conformita'  a  schemi
          tipo  approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale.
             Le  regioni,  nell'assicurare  la  dotazione finanziaria
          alle unita' sanitarie  locali,  devono  tener  conto  delle
          convenzioni di cui al presente articolo".
             -  Per  il  testo  dell'art. 12, comma 1, della legge 30
          dicembre 1991, n. 413 si veda in nota alle premesse.
             - L'art. 22, comma 2, del succitato  D.P.R.  26  ottobre
          1972,  n.  633  (Istituzione  e disciplina dell'imposta sul
          valore aggiunto), dispone:    "La  disposizione  del  comma
          precedente  (esonero  dall'emissione  della fattura n.d.r.)
          puo'  essere  dichiarata  applicabile,  con   decreto   del
          Ministro  delle finanze, ad altre categorie di contribuenti
          che  prestino  servizi  al  pubblico   con   carattere   di
          uniformita',  frequenza  e importo limitato tali da rendere
          particolarmente  onerosa   l'osservanza   dell'obbligo   di
          fatturazione e degli adempimenti connessi".
             -  La  rubrica  del decreto del Ministro delle finanze 4
          marzo  1976,  e':  "Modalita'  di   applicazione   per   le
          operazioni   concernenti   l'imposta  sul  valore  aggiunto
          effettuate dall'Associazione italiana della Croce rossa".
             - Si riporta il titolo del decreto  del  Ministro  delle
          finanze  13  aprile  1978:  "Applicazione  dell'imposta sul
          valore aggiunto relativa  alle  operazioni  effettuate  nel
          settore delle telecomunicazioni".
             -  Si  riporta la rubrica del decreto del Ministro delle
          finanze  20  luglio  1979:   "Modalita'   di   applicazione
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto  per  le  operazioni
          effettuate  dagli   enti   concessionari   di   autostrade,
          relativamente alle operazioni di transito autostradale".
             -  La  rubrica  del decreto del Ministro delle finanze 2
          dicembre  1980,  cosi'   recita:   "Modalita'   applicative
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto  per  le  operazioni
          effettuate dagli esattori comunali e consorziali".
             - Il decreto del  Ministro  delle  finanze  16  dicembre
          1980, e' intitolato: "Particolari modalita' di applicazione
          dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative
          alla  somministrazione  di  acqua, gas, energia elettrica e
          manutenzione   degli   impianti   di   fognatura,   i   cui
          corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali".
             -  Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 16 dicembre
          1980,  concerne:  "Particolari  modalita'  di  applicazione
          dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative
          alla  somministrazione  di  acqua,  gas, energia elettrica,
          vapore e teleriscaldamento urbano".
             - Il decreto del  Ministro  delle  finanze  22  dicembre
          1980, e' intitolato: "Particolari modalita' di applicazione
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto  per  le  operazioni
          effettuate dalle societa' che  esercitano  il  servizio  di
          traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti
          nazionali".
             -  Il decreto del Ministro delle finanze 26 luglio 1985,
          concerne:   "Modalita'  di  applicazione  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto  per operazioni di credito e finanziamento
          effettuate da  enti  e  societa'  a  favore  del  personale
          dipendente".
             -  Si  riporta la rubrica del decreto del Ministro delle
          finanze  19  settembre  1990:  "Modalita'  di  applicazione
          dell'imposta  sul valore aggiunto relativa alle prestazioni
          di servizi concernenti  l'utilizzo  di  infrastrutture  nei
          porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine".