Art. 2.
  1.   Il   diploma   universitario   di  tecnico  della  prevenzione
nell'ambiente  e  nei  luoghi  di   lavoro,   conseguito   ai   sensi
dell'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502,  e  successive  modificazioni,  abilita  all'esercizio  della
professione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 17 gennaio 1997
                                                   Il Ministro: BINDI
 Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 38
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          Nota all'art. 2:
             - Per il testo del comma 3 dell'art.  6  del  D.Lgs.  n.
          502/1992 si veda in nota alle premesse.