Art. 2.
                      Valutazioni delle perdite
     1. Le procedure di valutazione delle perdite di cui al  presente
regolamento  sono  finalizzate  alla  formulazione di "bilanci idrici
nelle reti e negli impianti", sia nel loro complesso, sia in parte di
essi, mediante la compiuta conoscenza dei volumi immessi nel  sistema
in  un prefissato arco temporale e di quelli in uscita. Detti bilanci
si fondano su misurazioni di portate,  o  su  stime  per  quelle  non
misurabili,  integrati  in  un  determinato tempo di osservazione. La
stima delle portate non  misurabili  e'  effettuata  con  livelli  di
attendibilita'  progressivamente  crescenti,  mediante  l'attuazione,
anche con  gradualita',  di  opportuni  adeguamenti  strutturali  dei
sistemi  di  acquedotto  e fognature esistenti, al fine di rendere il
piu' possibile obiettivo e certo il metodo di controllo dei volumi in
entrata e in uscita.  Per gli impianti da  realizzare  alla  data  di
entrata  in  vigore del presente regolamento, tale esigenza e' tenuta
presente in sede di progettazione della conformazione  strutturale  e
della  disposizione  di  apparecchiature,  anche  nel  rispetto delle
prescrizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1988, n. 236.
     2.   In  via  transitoria  il  gestore  e'  tenuto  comunque  ad
effettuare una stima delle perdite,  qualora  non  siano  misurabili,
anche   basate   su   opportuni   sistemi   periodici  di  lettura  e
fatturazione.
     3. La conoscenza dei volumi che concorrono alla  formazione  dei
bilanci idrici e' quanto piu' possibile disaggregata per componenti e
per zone, al fine di rendere piu' puntuale la conoscenza dell'entita'
e   della   distribuzione   delle   perdite,   anche   attraverso  la
determinazione  di  appropriati  indici   di   funzionalita'   e   di
disservizio.
     4.  In  dipendenza dell'esito dei bilanci, il gestore procedera'
ad una appropriata e specifica "campagna di  ricerca  delle  perdite"
per  provvedere  alle  necessarie  riparazioni; le indicazioni per la
esecuzione del relativo piano  di  interventi  sono  contenute  nella
convenzione  tra gli enti locali di cui all'articolo 9 della legge n.
36/1994 ed i soggetti gestori.
 
          Note all'art. 2:
                - Il  D.P.R.  n.  236/1988  reca:  "Attuazione  della
          direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque
          destinate  al  consumo  umano,  ai sensi dell'art. 15 della
          legge 16 aprile 1987, n. 183".
            - Il testo dell'art. 9 della citata legge n.  36/1994  e'
          il seguente:
                "Art.  9  (Disciplina  della  gestione  del  servizio
          idrico integrato). - 1. I comuni e le province  di  ciascun
          ambito  territoriale  ottimale  di cui all'art. 8, entro il
          termine  perentorio  di  sei   mesi   dalla   delimitazione
          dell'ambito   medesimo,   organizzano  il  servizio  idrico
          integrato, come definito dall'art.  4, comma 1, lettera f),
          al fine  di  garantirne  la  gestione  secondo  criteri  di
          efficienza, di efficacia e di economicita'.
                2.  I  comuni  e le province provvedono alla gestione
          del servizio idrico  integrato  mediante  le  forme,  anche
          obbligatorie,  previste  dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
          come integrata dall'art. 12, della legge 23 dicembre  1992,
          n. 498.
                3.  Per  le finalita' di cui al presente articolo, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, disciplinano, ai  sensi  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le
          forme  ed  i  modi  della  cooperazione tra gli enti locali
          ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui  la
          forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art.
          24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le prov-
          ince  autonome  di Trento e di Bolzano individuano gli enti
          locali  partecipanti,  l'ente   locale   responsabile   del
          coordinamento,  gli adempimenti e i termini previsti per la
          stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1,
          della legge  8  giugno  1990,  n.  142.  Dette  convenzioni
          determinano in particolare le procedure che dovranno essere
          adottate  per  l'assegnazione  della  gestione del servizio
          idrico, le forme di vigilanza e di controllo,  nonche'  gli
          altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della legge 8
          giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato
          dalle  regioni e dalle province autonome, provvedono queste
          ultime in sostituzione degli enti inadempienti.
                4. Al fine di salvaguardare le forme e  le  capacita'
          gestionali  degli  organismi  esistenti  che  rispondono  a
          criteri di efficienza, di efficacia e  di  economicita',  i
          comuni  e  le  province  possono  provvedere  alla gestione
          integrata del servizio idrico anche con una  pluralita'  di
          soggetti  e  di  forme tra quelle di cui al comma 2. In tal
          caso, i comuni e le province individuano  il  soggetto  che
          svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano
          ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle
          funzioni fra la pluralita' di soggetti gestori".