Art. 2. Valutazioni delle perdite 1. Le procedure di valutazione delle perdite di cui al presente regolamento sono finalizzate alla formulazione di "bilanci idrici nelle reti e negli impianti", sia nel loro complesso, sia in parte di essi, mediante la compiuta conoscenza dei volumi immessi nel sistema in un prefissato arco temporale e di quelli in uscita. Detti bilanci si fondano su misurazioni di portate, o su stime per quelle non misurabili, integrati in un determinato tempo di osservazione. La stima delle portate non misurabili e' effettuata con livelli di attendibilita' progressivamente crescenti, mediante l'attuazione, anche con gradualita', di opportuni adeguamenti strutturali dei sistemi di acquedotto e fognature esistenti, al fine di rendere il piu' possibile obiettivo e certo il metodo di controllo dei volumi in entrata e in uscita. Per gli impianti da realizzare alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale esigenza e' tenuta presente in sede di progettazione della conformazione strutturale e della disposizione di apparecchiature, anche nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. In via transitoria il gestore e' tenuto comunque ad effettuare una stima delle perdite, qualora non siano misurabili, anche basate su opportuni sistemi periodici di lettura e fatturazione. 3. La conoscenza dei volumi che concorrono alla formazione dei bilanci idrici e' quanto piu' possibile disaggregata per componenti e per zone, al fine di rendere piu' puntuale la conoscenza dell'entita' e della distribuzione delle perdite, anche attraverso la determinazione di appropriati indici di funzionalita' e di disservizio. 4. In dipendenza dell'esito dei bilanci, il gestore procedera' ad una appropriata e specifica "campagna di ricerca delle perdite" per provvedere alle necessarie riparazioni; le indicazioni per la esecuzione del relativo piano di interventi sono contenute nella convenzione tra gli enti locali di cui all'articolo 9 della legge n. 36/1994 ed i soggetti gestori.
Note all'art. 2: - Il D.P.R. n. 236/1988 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183". - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 36/1994 e' il seguente: "Art. 9 (Disciplina della gestione del servizio idrico integrato). - 1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'. 2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le prov- ince autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti. 4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicita', i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralita' di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralita' di soggetti gestori".