Art. 3.
                          Rapporti annuali
     1. Il gestore trasmette  annualmente  al  Ministero  dei  lavori
pubblici - Osservatorio dei servizi idrici, entro il mese di febbraio
appositi  rapporti  redatti secondo gli standard indicati nel punto 4
dell'allegato e indicanti i dati sui volumi d'acqua degli impianti di
acquedotto  e  di  fognatura  nonche'  il  valore  dei  parametri  di
valutazione delle perdite.