Art. 11.
               (Soppressione della commissione di cui
                 all'articolo 19, secondo comma, del
          decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito,
           con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965,
   n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
    1.   Il  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
sostituisce  il  parere  della  commissione  di  cui all'articolo 19,
secondo  comma,  del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive
modificazioni. La commissione predetta e' soppressa.
    2.  All'articolo  6  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, come
modificata  dal  decreto-legge  3 aprile 1995 n. 101, convertito, con
modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis,
e' aggiunto il seguente:
    "5-ter.  Il  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici esprime il
parere  entro  quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
Decorso  tale  termine,  il  parere  si  intende  espresso  in  senso
favorevole".