Art. 6.
               (Disposizioni in materia di personale)
    1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e' sostituito dal seguente:
     "1.   I   comuni   e   le  province  disciplinano  con  appositi
regolamenti,  in  conformita'  con lo statuto, l'ordinamento generale
degli  uffici  e  dei  servizi,  in  base  a  criteri  di  autonomia,
funzionalita'  ed  economicita'  di  gestione,  e secondo principi di
professionalita'  e responsabilita'. Nelle materie soggette a riserva
di  legge  ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23  ottobre  1992,  n.  421,  la potesta' regolamentare degli enti si
esercita  tenendo  conto  della contrattazione collettiva nazionale e
comunque  in  modo  da  non  determinarne  disapplicazioni durante il
periodo  di  vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma
2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  si  applica  anche ai
regolamenti di cui al presente comma".
    2.  Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8
giugno  1990,  n.  142,  e'  sostituito  dal  seguente: "Sono ad essi
attribuiti  tutti  i  compiti  di  attuazione  degli  obiettivi e dei
programmi  definiti  con  gli  atti di indirizzo adottati dall'organo
politico,  tra i quali in particolare, secondo le modalita' stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
    a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
   b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
    c) la stipulazione dei contratti;
    d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa;
    e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
    f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il
cui  rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale,  nel  rispetto  di criteri predeterminati dalla legge,
dai  regolamenti,  da  atti  generali  di  indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
    g)   le  attestazioni,  certificazioni,  comunicazioni,  diffide,
verbali,   autenticazioni,   legalizzazioni   ed   ogni   altro  atto
costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza;
    h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o,
in base a questi, delegati dal sindaco".
    3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e' inserito il seguente:
     "3-bis.  Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale
le  funzioni  di  cui  al  comma 3 sono svolte dai responsabili degli
uffici o dei servizi".
    4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e' aggiunto il seguente:
    "5-bis.  Il  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei
servizi,  negli  enti  in  cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i
limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al
di  fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per
i  dirigenti  e  le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti   per  la  qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti  sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva
e  comunque  per  almeno  una  unita'.  Negli  altri  enti locali, il
regolamento  sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i
limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al
di   fuori   della   dotazione   organica,   solo   in   assenza   di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a
tempo  determinato  di  dirigenti, alte specializzazioni o funzionari
dell'area  direttiva,  fermi  restando  i  requisiti richiesti per la
qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti  sono  stipulati in misura
complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento  della  dotazione
organica  dell'ente,  o  ad  una  unita' negli enti con una dotazione
organica  inferiore  alle  20  unita'. I contratti di cui al presente
comma  non  possono  avere  durata  superiore al mandato elettivo del
sindaco  o  del  presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico,  equivalente  a  quello  previsto  dai  vigenti  contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali,
puo'  essere  integrato,  con provvedimento motivato della giunta, da
una indennita' ad personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale    e   culturale,   anche   in   considerazione   della
temporaneita'  del  rapporto  e  delle condizioni di mercato relative
alle  specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e
l'eventuale   indennita'   ad   personam  sono  definiti  in  stretta
correlazione  con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo
contrattuale  e  del  personale.  Il contratto a tempo determinato e'
risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
o  venga  a  trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni.".
    5.  Il  rapporto  di  impiego  del  dipendente  di  una  pubblica
amministrazione  e'  risolto  di  diritto  con  effetto dalla data di
decorrenza   del   contratto   stipulato   ai   sensi  del  comma  4.
L'amministrazione   di  provenienza  dispone,  subordinatamente  alla
vacanza  del  posto  in  organico  o  dalla data in cui la vacanza si
verifica,  la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia
richiesta  entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  cessazione del
rapporto  di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilita'
del posto in organico.
    6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio,
anche  in  deroga  ai  limiti  temporali  eventualmente  previsti dai
relativi  ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a
cariche  elettive a causa di situazioni di ineleggibilita' dichiarate
incostituzionali  con  sentenza della Corte costituzionale n. 388 del
9-17  ottobre  1991. La domanda deve essere presentata entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e' sostituito dal seguente:
    "6.   Gli   incarichi   dirigenziali   sono   conferiti  a  tempo
determinato,  con  provvedimento  motivato e con le modalita' fissate
dal  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri  di  competenza  professionale,  in  relazione agli obiettivi
indicati  nel  programma  amministrativo del sindaco o del presidente
della  provincia  e  sono  revocati  in  caso  di  inosservanza delle
direttive  del sindaco o del presidente della provincia, della giunta
o  dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento
al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati
nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto
legislativo  25  febbraio  1995, n. 77, e successive modificazioni, o
per  responsabilita'  particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e  dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione
degli  incarichi  puo'  prescindere  dalla precedente assegnazione di
funzioni di direzione a seguito di concorsi".
    8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e'   aggiunto,   in   fine,  il  seguente  periodo:  "Il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' inoltre prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente  della  provincia,  della  giunta  o  degli assessori, per
l'esercizio   delle   funzioni  di  indirizzo  e  di  controllo  loro
attribuite  dalla  legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,
purche'  l'ente  non  abbia  dichiarato il dissesto e non versi nelle
situazioni  strutturalmente  deficitarie  di  cui all'articolo 45 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni,   da  collaboratori  assunti  con  contratto  a  tempo
determinato".
    9.  All'articolo  41  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "3-bis.  Il  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei
servizi  degli  enti  locali  disciplina  le  dotazioni organiche, le
modalita'  di  assunzione  agli impieghi, i requisiti di accesso e le
modalita'  concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1
e 2 dell'articolo 36.
    3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali
in  relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche
a  carattere  periodico,  al  fine  di  assicurare il mantenimento di
adeguati  livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento  puo'  prevedere  particolari  modalita' di selezione per
l'assunzione   del   personale   a  tempo  determinato  per  esigenze
temporanee  o  stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed  escludendo  ogni  forma  di  discriminazione.  I rapporti a tempo
determinato  non  possono,  a pena di nullita', essere in nessun caso
trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
    10.  Dopo  l'articolo  51  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, e'
inserito il seguente:
    "Art.  51-bis. - (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei comuni
con  popolazione  superiore  ai 15.000 abitanti e il presidente della
provincia,  previa deliberazione della giunta comunale o provinciale,
possono  nominare  un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica  e  con  contratto  a  tempo  determinato, e secondo criteri
stabiliti  dal  regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e dei
servizi,  che  provvede  ad  attuare  gli  indirizzi  e gli obiettivi
stabiliti  dagli  organi  di  governo dell'ente, secondo le direttive
impartite  dal  sindaco  o  dal  presidente  della  provincia,  e che
sovrintende  alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di
efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale
la  predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla
lettera  a)  del  comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25
febbraio  1995,  n.  77,  nonche'  la  proposta di piano esecutivo di
gestione  previsto  dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo
n.  77  del  1995.  A  tali  fini,  al direttore generale rispondono,
nell'esercizio  delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente,
ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
    2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal presidente
della   provincia,  previa  deliberazione  della  giunta  comunale  o
provinciale.  La  durata  dell'incarico  non puo' eccedere quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia.
    3.  Nei  comuni  con  popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e'
consentito  procedere  alla  nomina  del  direttore  generale  previa
stipula  di  convenzione  tra  comuni  le  cui  popolazioni assommate
raggiungano  i  15.000  abitanti.  In  tal caso il direttore generale
dovra'  provvedere  anche  alla  gestione  coordinata  o unitaria dei
servizi tra i comuni interessati.
    4.  Quando  non  risultino  stipulate le convenzioni previste dal
comma  3  e  in  ogni altro caso in cui il direttore generale non sia
stato  nominato,  le  relative  funzioni possono essere conferite dal
sindaco o dal presidente della provincia al segretario".
    11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5
e' sostituito dal seguente:
    "5.  I  provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
impegni   di  spesa  sono  trasmessi  al  responsabile  del  servizio
finanziario   e   sono  esecutivi  con  l'apposizione  del  visto  di
regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria".
    12.   Gli   enti   locali,   che  non  versino  nelle  situazioni
strutturalmente  deficitarie  di  cui  all'articolo  45  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, e successive modificazioni,
possono   prevedere   concorsi  interamente  riservati  al  personale
dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali
caratterizzati   da  una  professionalita'  acquisita  esclusivamente
all'interno dell'ente.
    13.  Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e' sostituito dai seguenti:
    "1.  L'1  per  cento  del  costo preventivato di un'opera o di un
lavoro  ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a
un  atto  di  pianificazione  generale, particolareggiata o esecutiva
sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra
il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice
o  titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto
direttamente  i  progetti  o  i  piani,  il coordinatore unico di cui
all'articolo   7,   il   responsabile   del  procedimento  e  i  loro
collaboratori.
    1-bis.  Il  fondo di cui al comma 1 e' ripartito per ogni singola
opera  o  atto  di  pianificazione,  sulla  base  di  un  regolamento
dell'amministrazione   aggiudicatrice   o   titolare   dell'atto   di
pianificazione".
    14.  Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dal seguente:
    "11.  In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali
con  popolazione  non  superiore  ai 15.000 abitanti, che non versino
nelle  situazioni  strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504, e successive
modificazioni,  non  sono  tenuti  alla  rilevazione  dei  carichi di
lavoro.  Per  gli  enti  locali  con  popolazione superiore ai 15.000
abitanti,  che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei
carichi  di  lavoro  costituisce  presupposto  indispensabile  per la
rideterminazione  delle  dotazioni organiche. La metodologia adottata
e'  approvata  con  deliberazione  della  giunta  che ne attesta, nel
medesimo  atto,  la  congruita'.  Non  sono,  altresi',  tenute  alla
rilevazione  dei  carichi  di  lavoro  le  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza".
    15.  L'articolo  16-bis  del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.   16-bis.  -  (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  e
mobilita'  negli  enti  locali).  -  1. Le procedure di mobilita' del
personale   degli  enti  locali  dissestati,  eccedente  rispetto  ai
parametri  fissati in sede di rideterminazione della pianta organica,
vengono  espletate  prioritariamente  nell'ambito  della  provincia e
della regione di appartenenza dell'ente interessato.
    2.  Esclusivamente  al  fine  di  consentire  l'assegnazione  del
personale  di  cui  al  comma  1, gli enti locali della regione nella
quale  si  trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno
comunicazione  dei  posti  vacanti,  di  cui  intendono assicurare la
copertura,  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette  all'ente  locale  l'elenco  nominativo  del  personale  da
trasferire  mediante la procedura di mobilita' d'ufficio. In mancanza
di  tale  trasmissione,  nel  predetto  termine,  l'ente  locale puo'
avviare le procedure di assunzione".
    16.  Le  disposizioni  dell'articolo  3,  commi da 47 a 52, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che
non  versino  nelle  situazioni  strutturalmente  deficitarie  di cui
all'articolo  45  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni.
    17.  Entro  e  non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge  gli  enti  locali  sono tenuti ad annullare i
provvedimenti   di  inquadramento  del  personale  adottati  in  modo
difforme   dalle   disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  25  giugno  1983,  n.  347, e successive modificazioni ed
integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura
dei  posti  resisi  vacanti  per effetto dell'annullamento. Fino alla
data  di  copertura  dei  posti  resisi  disponibili  per effetto del
presente  comma,  il  personale  destinatario  dei  provvedimenti  di
inquadramento   ivi   indicati   continua   a  svolgere  le  mansioni
corrispondenti  alla  qualifica  attribuita  con detti provvedimenti,
mantenendo  il  relativo  trattamento  economico.  Alla copertura dei
posti  resisi  vacanti  per  effetto  dell'annullamento  si  provvede
mediante  concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali
sono  ammessi  a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica
immediatamente  inferiore  che  abbiano  svolto almeno cinque anni di
effettivo  servizio nella medesima qualifica, nonche' i dipendenti di
cui  al  presente  comma  anche  se  provvisti  del  titolo di studio
immediatamente  inferiore  a  quello  prescritto  per  l'accesso alla
qualifica corrispondente.
    18.  All'articolo  1  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "alla  data  del  30 novembre 1996"; le
parole:  "indette  entro  il  31 dicembre 1993" sono sostituite dalle
seguenti:  "indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";
    b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "ventiquattro mesi";
    c)  al  comma  18,  le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1997".
    19.  In  caso  di  sospensione  cautelare  nei  confronti  di  un
impiegato  di  un  ente  locale  sottoposto a procedimento penale, la
temporanea  vacanza  puo'  essere  coperta con una assunzione a tempo
determinato,  anche in deroga alle disposizioni della presente legge.
Tale  disposizione  non  si  applica  per gli enti locali che versino
nelle  situazioni  strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504, e successive
modificazioni, che abbiano personale in mobilita'.
    20.   Al   comma   3-bis,  primo  periodo,  dell'articolo  1  del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  dicembre  1995,  n. 539, sono aggiunte, in fine, le
parole: "vigente prima della data del 31 agosto 1993".
    21.   Per   gli   enti   locali,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  3,  comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le
graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni
dalla  data  di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che
si  venissero  a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione   per  i  posti  istituiti  o  trasformati  successivamente
all'indizione  del  concorso  medesimo.  La  disposizione  di  cui al
presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.