Art. 7. 
                   Detenuti e internati lavoratori 
 
  1. Nei  confronti  dei  detenuti  e  internati  lavoratori  non  si
applicano  le  disposizioni  degli  articoli  18  e  19  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni  ed
integrazioni,  concernenti  le  modalita'  di   designazione   e   le
attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 29 agosto 1997 
 
                  Il Ministro di grazia e giustizia 
                                Flick 
 
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
                                Treu 
 
                      Il Ministro della sanita' 
                                Bindi 
 
                 Il Ministro della funzione pubblica 
                              Bassanini 
 
Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1997 
  Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 172 
 
          Nota all'art. 7: 
            - Si riportano i testi degli articoli 18 e 19 del  D.Lgs.
          19 settembre 1994, n. 626, e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni: 
            "Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). - 1. In tutte
          le aziende, o unita' produttive, e' eletto o  designato  il
          rappresentante per la sicurezza. 
            2. Nelle aziende, o unita' produttive, che occupano  sino
          a 15 dipendenti  il  rappresentante  per  la  sicurezza  e'
          eletto direttamente dai lavoratori al loro  interno.  Nelle
          aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante
          per la sicurezza puo' essere individuato  per  piu  aziende
          nell'ambito territoriale ovvero  del  comparto  produttivo.
          Esso  puo'  essere  designato  o  eletto   dai   lavoratori
          nell'ambito  delle  rappresentanze  sindacali,  cosi'  come
          definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. 
            3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con  piu'  di
          15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza e'  eletto
          o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
          sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, e'
          eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 
            4. Il numero, le modalita' di designazione o di  elezione
          del rappresentante per la sicurezza, nonche'  il  tempo  di
          lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento  delle
          funzioni,  sono  stabiliti  in   sede   di   contrattazione
          collettiva. 
            5.  In  caso  di  mancato  accordo  nella  contrattazione
          collettiva di cui al comma 4,  il  Ministro  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce  con
          proprio  decreto,  da  emanarsi  entro   tre   mesi   dalla
          comunicazione del mancato accordo, gli  standards  relativi
          alle materie di cui al  comma  4.  Per  le  amministrazioni
          pubbliche provvede il Ministro  per  la  funzione  pubblica
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative sui piano nazionale. 
            6. In ogni caso il numero minimo  dei  rappresentanti  di
          cui al comma 1 e' il seguente: 
            a)  un  rappresentante  nelle   aziende   ovvero   unita'
          produttive sino a 200 dipendenti; 
            b)  tre  rappresentanti  nelle  aziende   ovvero   unita'
          produttive da 201 a 1000 dipendenti; 
            c) sei rappresentanti in tutte le aziende  ovvero  unita'
          produttive. 
            7. Le modalita' e i contenuti specifici della  formazione
          del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in  sede
          di contrattazione collettiva nazionale di categoria con  il
          rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto  di  cui
          all'art. 22, comma 7". 
            "Art.  19  (Attribuzioni  del   rappresentante   per   la
          sicurezza). - 1. Il rappresentante per la sicurezza: 
            a) accede ai luoghi di  lavoro  in  cui  si  svolgono  le
          lavorazioni; 
            b) e' consultato  preventivamente  e  tempestivamente  in
          ordine alla valutazione dei  rischi,  alla  individuazione,
          programmazione, realizzazione e verifica della  prevenzione
          nell'azienda ovvero unita' produttiva; 
            c) e' consultato  sulla  designazione  degli  addetti  al
          servizio  di  prevenzione,  all'attivita'  di   prevenzione
          incendi,  al  pronto   soccorso,   alla   evacuazione   dei
          lavoratori; 
            d)  e'  consultato  in  merito  all'organizzazione  della
          formazione di cui all'art. 22, comma 5; 
            e) riceve le informazioni e la  documentazione  aziendale
          inerente  la  valutazione  dei  rischi  e  le   misure   di
          prevenzione relative, nonche' quelle inerenti le sostanze e
          i  preparati  pericolosi,  le   macchine,   gli   impianti,
          l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni  e
          le malattie professionali; 
            f) riceve le  informazioni  provenienti  dai  servizi  di
          vigilanza; 
            g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore
          a quella prevista dall'art. 22; 
            h)   promuove    l'elaborazione,    l'individuazione    e
          l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a  tutelare
          la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori; 
            i)  formula  osservazioni  in  occasione  di   visite   e
          verifiche effettuate dalle autorita' competenti; 
            l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; 
               m) fa proposte in merito all'attivita' di prevenzione; 
            n)  avverte  il  responsabile  dell'azienda  dei   rischi
          individuati nel corso della sua attivita'; 
            o) puo' fare ricorso alle  autorita'  competenti  qualora
          ritenga che le  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai
          rischi adottate dal datore di lavoro e  i  mezzi  impiegati
          per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e  la
          salute durante il lavoro. 
            2. Il rappresentante per la sicurezza deve  disporre  del
          tempo  necessario  allo  svolgimento  dell'incarico   senza
          perdita di retribuzione, nonche' dei  mezzi  necessari  per
          l'esercizio    delle    funzioni    e    delle     facolta'
          riconosciutegli. 
            3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui  al
          comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
          nazionale. 
            4. Il rappresentante per la  sicurezza  non  puo'  subire
          pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della  propria
          attivita' e nei  suoi  confronti  si  applicano  le  stesse
          tutele  previste  dalla   legge   per   le   rappresentanze
          sindacali. 
            5. Il rappresentante per la  sicurezza  ha  accesso,  per
          l'espletamento della sua  funzione,  al  documento  di  cui
          all'art.  4,  commi  2  e  3,  nonche'  al  registro  degli
          infortuni sul lavoro di cui all'art. 4,  comma  5,  lettera
          o)".