Art. 2.
                Misure finanziarie ed amministrative
  1.  Per  la  prosecuzione  degli interventi urgenti e indifferibili
necessari  a  fronteggiare  la crisi sismica iniziata il 26 settembre
1997,  che  ha  colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, e'
autorizzata  la  spesa  di lire 200 miliardi da iscrivere al capitolo
7615  dello  stato  di  previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l'anno finanziario 1997.
  2.  A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, l'importo
di  lire  25  miliardi  e'  assegnato  al  commissario  delegato  per
l'attuazione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico
artistico, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al
coordinamento  della  protezione  civile  n. 2669 del 1 ottobre 1997,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235
dell'8  ottobre 1997. Per speciali esigenze derivanti dagli eventi di
cui  al  comma 1, e' autorizzato il passaggio, anche in soprannumero,
nei  ruoli  del  Ministero  per  i beni culturali e ambientali di 100
unita'  della quinta qualifica funzionale del Ministero della difesa,
da realizzarsi mediante accordo di mobilita' tra i due Ministeri.
  3.  I  soggetti  residenti  nelle  regioni  Marche e Umbria, le cui
abitazioni  sono state oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per
inagibilita'  totale  o  parziale, sono esonerati fino al 31 dicembre
1997  dal  pagamento  delle  quote  di  partecipazione alla spesa del
Servizio  sanitario  nazionale. Il relativo onere, valutato in lire 5
miliardi, e' posto a carico delle risorse finanziarie di cui al comma
1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire alle
regioni  interessate le quote di rispettiva competenza. I presupposti
dell'esonero possono essere attestati con autocertificazione ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto - legge 19 dicembre
1992,  n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n. 33.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.