Art. 2. Misure finanziarie ed amministrative 1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti e indifferibili necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997. 2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, l'importo di lire 25 miliardi e' assegnato al commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico artistico, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997. Per speciali esigenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, e' autorizzato il passaggio, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di 100 unita' della quinta qualifica funzionale del Ministero della difesa, da realizzarsi mediante accordo di mobilita' tra i due Ministeri. 3. I soggetti residenti nelle regioni Marche e Umbria, le cui abitazioni sono state oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale, sono esonerati fino al 31 dicembre 1997 dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato in lire 5 miliardi, e' posto a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire alle regioni interessate le quote di rispettiva competenza. I presupposti dell'esonero possono essere attestati con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto - legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.