Art. 3.
                Benefici per le attivita' produttive
  1.  Ai  fini  della  concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
provvede,  in  deroga  alle  vigenti disposizioni, alla formazione di
ulteriori  due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle
regioni Marche e Umbria. Nelle predette graduatorie sono inserite:
  a)  le  iniziative  riferite  ad  unita'  produttive  situate nelle
regioni   Marche   e   Umbria,   ivi   incluse  quelle  rivolte  alla
delocalizzazione  delle  predette  unita' in altre aree delle regioni
stesse;
  b)  le  iniziative  per la realizzazione di nuove unita' produttive
nelle regioni di cui alla lettera a).
  2.   Le   graduatorie   di   cui   al  comma  1  sono  formate  con
l'utilizzazione  degli  indicatori  di  cui  all'articolo 6, comma 4,
lettera a), numeri 1, 2 e 4, del regolamento adottato con decreto del
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre
1995,  n.  527,  e  successive modificazioni. La misura dell'aiuto e'
determinata,  per tutte le dimensioni d'impresa, nella misura massima
prevista  per  gli  interventi  nelle aree di cui all'obiettivo 1 del
regolamento  CEE  n.  2052/88  del  Consiglio  del  24 giugno 1988, e
successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dei commissari delegati di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del  Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione
civile  n.  2668  del  28  settembre  1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 228 del 30 settembre 1997,
puo'  disporre  il  differimento  dei  termini di presentazione delle
domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1.
  4.  Con  le  medesime  modalita'  di  cui  al  comma 3, il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato puo' disporre che
una  quota  o la totalita' delle risorse assegnate per le graduatorie
delle regioni Marche e Umbria, previste dalle vigenti disposizioni di
applicazione della normativa richiamata al comma 1, sia riservata nel
1998 alle iniziative relative alle rispettive zone terremotate.
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare, nel
limite di 50 miliardi, le somme assegnate dal CIPE, con deliberazioni
del  23 aprile e 26 giugno 1997 e non utilizzate alla data di entrata
in  vigore del presente decreto, per l'attuazione degli interventi di
cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 22 ottobre 1992, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488.  Le predette somme sono ripartite tra le regioni interessate con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato, sentiti i commissari delegati di cui al comma 3.