Art. 3. Benefici per le attivita' produttive 1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle regioni Marche e Umbria. Nelle predette graduatorie sono inserite: a) le iniziative riferite ad unita' produttive situate nelle regioni Marche e Umbria, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unita' in altre aree delle regioni stesse; b) le iniziative per la realizzazione di nuove unita' produttive nelle regioni di cui alla lettera a). 2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2 e 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. La misura dell'aiuto e' determinata, per tutte le dimensioni d'impresa, nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dei commissari delegati di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, puo' disporre il differimento dei termini di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1. 4. Con le medesime modalita' di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre che una quota o la totalita' delle risorse assegnate per le graduatorie delle regioni Marche e Umbria, previste dalle vigenti disposizioni di applicazione della normativa richiamata al comma 1, sia riservata nel 1998 alle iniziative relative alle rispettive zone terremotate. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare, nel limite di 50 miliardi, le somme assegnate dal CIPE, con deliberazioni del 23 aprile e 26 giugno 1997 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Le predette somme sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i commissari delegati di cui al comma 3.