Art. 5.
                  Interventi in favore delle scuole
  1.  I fondi disponibili sul capitolo 5571 dello stato di previsione
del   Ministero  della  pubblica  istruzione  per  l'anno  1997,  per
l'erogazione  di  contributi  e  sussidi  ai comuni per l'arredamento
scolastico  e iniziative varie, sono destinati, in via prioritaria ed
in  deroga  alle  procedure  previste  dalla  normativa vigente, alle
istituzioni  scolastiche  statali  di  ogni  ordine  e  grado  le cui
strutture  sono  state danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26
settembre  1997  e ubicate nelle regioni Marche e Umbria. Le somme di
cui  al presente comma, se non impegnate nell'esercizio 1997, possono
esserlo anche in quello successivo.
  2.  Alle  regioni  Marche  ed  Umbria  e'  riservata  una quota non
inferiore  al  5 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma
1,  del  decreto  -  legge  25  marzo  1997,  n.  67, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  1997,  n. 135, destinate al
finanziamento  dei  piani  di  edilizia  scolastica.  Tale  quota  e'
aggiuntiva  rispetto  a  quella spettante alle due regioni sulla base
dei  criteri  adottati  in attuazione della legge 11 gennaio 1996, n.
23,  ed  e'  ripartita  tra le regioni stesse sulla base dei medesimi
criteri.
  3.  Le  regioni  Marche  ed Umbria sono autorizzate, a fronte delle
nuove esigenze eventualmente determinatesi nel rispettivo territorio,
a   modificare   i   piani  triennali  di  edilizia  scolastica  gia'
predisposti, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non
contemplate.  Le  scuole,  di  cui  al  comma  1, sono autorizzate ad
adottare  soluzioni  organizzative  che  consentano  di recuperare il
mancato     svolgimento     dell'attivita'    didattica    a    causa
dell'inagibilita'  dei  locali  scolastici,  quali  l'adattamento del
calendario  scolastico,  la  flessibilita' dell'orario e della durata
delle  lezioni,  l'articolazione  e  la  composizione  delle classi o
sezioni,   nonche'   l'attivazione  di  insegnamenti  integrativi  ed
aggiuntivi  anche  nei  mesi estivi. In tali scuole l'anno scolastico
1997-1998   e'   comunque   valido   sulla   base   delle   attivita'
effettivamente   svolte   e   da   svolgersi,   ancorche'  di  durata
complessivamente inferiore a duecento giorni.