Art. 5. Interventi in favore delle scuole 1. I fondi disponibili sul capitolo 5571 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1997, per l'erogazione di contributi e sussidi ai comuni per l'arredamento scolastico e iniziative varie, sono destinati, in via prioritaria ed in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e ubicate nelle regioni Marche e Umbria. Le somme di cui al presente comma, se non impegnate nell'esercizio 1997, possono esserlo anche in quello successivo. 2. Alle regioni Marche ed Umbria e' riservata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, destinate al finanziamento dei piani di edilizia scolastica. Tale quota e' aggiuntiva rispetto a quella spettante alle due regioni sulla base dei criteri adottati in attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed e' ripartita tra le regioni stesse sulla base dei medesimi criteri. 3. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate, a fronte delle nuove esigenze eventualmente determinatesi nel rispettivo territorio, a modificare i piani triennali di edilizia scolastica gia' predisposti, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate. Le scuole, di cui al comma 1, sono autorizzate ad adottare soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell'attivita' didattica a causa dell'inagibilita' dei locali scolastici, quali l'adattamento del calendario scolastico, la flessibilita' dell'orario e della durata delle lezioni, l'articolazione e la composizione delle classi o sezioni, nonche' l'attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. In tali scuole l'anno scolastico 1997-1998 e' comunque valido sulla base delle attivita' effettivamente svolte e da svolgersi, ancorche' di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.