Art. 29.
                        Disposizioni abrogate
 1. Sono abrogati:
  a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente
alle  parole  "e  quelle che prevedono ogni altra violazione di dette
leggi", da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
  b) il decreto ministeriale 1 settembre 1931;
  c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole
"27, penultimo comma", dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981,
n. 689;
  d)  nell'articolo  68  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546:
   1) nella rubrica, le parole "e delle sanzioni pecuniarie";
   2) nel comma 3, le parole "e le sanzioni pecuniarie".
 2.  E'  inoltre  abrogata  ogni  altra  norma in materia di sanzioni
amministrative  tributarie,  nonche'  della  loro  determinazione  ed
irrogazione,   non  compatibile  con  le  disposizioni  del  presente
decreto.
 
          Note all'art. 29:
            - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
          15, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
          62, 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per
          la repressione delle violazioni  delle  leggi  finanziarie)
          era il seguente:
            "Art.  1.  - La presente legge stabilisce le disposizioni
          generali per la repressione delle  violazioni  delle  leggi
          finanziarie, relative ai tributi dello Stato".
            "Art.  2.  -  Costituisce  delitto  o  contravvenzione la
          violazione di una norma contenuta nelle leggi  finanziarie,
          per  la  quale  e'  stabilita  una delle pene prevedute dal
          Codice penale per i  delitti  o,  rispettivamente,  per  le
          contravvenzioni".
            "Art. 3. - Le leggi finanziarie stabiliscono quando dalla
          violazione   delle  norme  in  esse  contenute  e  che  non
          costituisca reato, sorga per il trasgressore l'obbligazione
          al pagamento di una somma, a titolo di pena  pecuniaria,  a
          favore dello Stato.
            L'obbligazione ha carattere civile".
            "Art. 4. - La legge stabilisce il limite minimo e massimo
          entro il quale la pena pecuniaria puo' essere applicata.
            Nell'applicazione  si  ha  riguardo  alla  gravita' della
          violazione e alla personalita' di chi l'ha commessa.
            La  personalita'  del   trasgressore   e'   desunta   dai
          precedenti  penali  e  giudiziari  e,  in  genere dalla sua
          condotta".
            "Art. 5. - Per le violazioni prevedute negli artt. 2 e  3
          le  leggi  finanziarie  possono stabilire, in aggiunta alle
          sanzioni ivi indicate, che il trasgressore sia obbligato al
          pagamento di una sopratassa a favore dello Stato.
            La sopratassa e' determinata dalla  legge  in  una  somma
          fissa,  corrispondente  all'ammontare del tributo ovvero ad
          una frazione o a un multiplo di esso.
            L'obbligazione al pagamento della sopratassa ha carattere
          civile".
            "Art. 6. - La chiusura di un pubblico esercizio o negozio
          ovvero  di  uno stabilimento commerciale o industriale puo'
          essere ordinata nei casi stabiliti dalle singole leggi.
            La chiusura non puo' avere durata inferiore a tre giorni,
          ne' superiore ad un mese".
            "Art. 7. -  Il  provvedimento  di  chiusura  puo'  essere
          revocato   dall'intendente   di  finanza,  su  istanza  del
          trasgressore. In tal caso, la  revoca  e',  subordinata  al
          deposito  di  una  somma, da determinarsi dall'intendente a
          garanzia del  pagamento,  secondo  i  casi,  dell'ammontare
          dell'ammenda,  della  multa,  della pena pecuniaria o della
          sopratassa, oltre che del tributo e delle spese.
            Il  provvedimento  di  chiusura  e'  revocato  d'ufficio,
          quando l'intendente di finanza ritenga cessati i motivi che
          lo determinarono".
            "Art.  8. - Per ogni violazione della stessa disposizione
          di legge si applica la relativa sanzione.
            Non di meno, nel caso di piu' violazioni  commesse  anche
          in  tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione,
          la sanzione puo' essere applicata una  sola  volta,  tenuto
          conto  delle  circostanze  dei  fatti  e della personalita'
          dell'autore delle violazioni.
            In tal caso la sanzione e' applicata in misura  superiore
          a  quella  stabilita  dalla  legge per una sola violazione,
          purche' non si superi la meta'  dell'ammontare  complessivo
          delle pene, delle pene pecuniarie e delle sopratasse che si
          sarebbero    dovute   applicare   calcolando   le   singole
          violazioni".
            "Art. 11. - Se la  violazione  della  norma  delle  leggi
          finanziarie,  per la quale sia stabilita la pena pecuniaria
          o la sopratassa, sia imputabile a piu' persone, queste sono
          tenute in solido al pagamento della pena pecuniaria o della
          sopratassa".
            "Art. 12. - Nei casi preveduti nella  prima  parte  degli
          artt.  9  e  10,  qualora  per  la  violazione  della legge
          finanziaria  sia  stabilita  la  sopratassa   o   la   pena
          pecuniaria,   la   persona   rivestita   dell'autorita'   o
          incaricata  della  direzione  o  della  vigilanza,   ovvero
          l'ente,   sono  obbligati  in  solido  con  l'autore  della
          violazione al  pagamento  della  pena  pecuniaria  o  della
          sopratassa".
            "Art.  15.  -  Per  le violazioni delle norme delle leggi
          finanziarie, per cui sia stabilita la pena  pecuniaria,  e'
          consentito   al  trasgressore  di  pagare,  all'atto  della
          contestazione della violazione, una somma pari al sesto del
          massimo della  pena  pecuniaria,  oltre  all'ammontare  del
          tributo.
            Il  pagamento  estingue l'obbligazione relativa alla pena
          pecuniaria nascente dalla violazione".
            "Art. 17. - Il diritto dello Stato alla riscossione della
          pena pecuniaria si prescrive col decorso di cinque anni dal
          giorno della commessa violazione.
            Per  la sopratassa il diritto dello Stato si estingue per
          prescrizione con il decorso  del  tempo  stabilito  per  la
          prescrizione del tributo".
            "Art.  18. - Se il contravventore debba rispondere, oltre
          che  della  contravvenzione,  del  pagamento  del  tributo,
          l'autorita' finanziaria puo' procedere alla riscossione del
          tributo  medesimo,  senza  attendere  l'esito  del giudizio
          penale".
            "Art. 19. - Il successore a qualsiasi titolo per atto tra
          vivi in una azienda commerciale o industriale e'  obbligato
          verso  l'Amministrazione  finanziaria  in  solido  col  suo
          autore per il  pagamento,  oltre  che  del  tributo,  della
          sopratassa   e  della  pena  pecuniaria,  che  siano  state
          applicate per violazione delle norme concernenti i  tributi
          relativi   all'azienda  per  l'anno  in  cui  ha  luogo  il
          trasferimento e per i due anni precedenti.
            L'obbligazione del successore e' limitata al debito per i
          tributi, sopratasse e pene pecuniarie risultanti, alla data
          del trasferimento, dagli atti  dell'Intendenza  di  finanza
          nella cui circoscrizione ha sede l'azienda.
            A  tal  fine  le  Intendenze sono tenute a rilasciare, su
          richiesta e a spese dell'interessato, un certificato  sulla
          esistenza o meno di contestazioni in corso e di quelle gia'
          definite per le quali il debito non sia stato soddisfatto.
            Il  certificato  stesso, se negativo, avra' pieno effetto
          di liberazione del cessionario da  ogni  corresponsabilita'
          con il cedente.
            La  limitazione,  di cui al primo capoverso, non ha luogo
          qualora il trasferimento sia fatto  in  frode  dei  diritti
          dell'Amministrazione  finanziaria.  La  frode  si  presume,
          salva prova  in  contrario,  quando  il  trasferimento  sia
          effettuato   entro   tre   mesi   dall'accertamento   della
          violazione di una norma, per la quale la legge  finanziaria
          stabilisce  la pena pecuniaria superiore nel massimo a lire
          centomila,    accertamento    risultante     dagli     atti
          dell'Intendenza    nella   cui   circoscrizione   ha   sede
          l'azienda".
            "Art. 26. - In base al processo verbale di  constatazione
          di  una  contravvenzione  di  competenza dell'intendente di
          finanza o della violazione di una norma, per la  quale  sia
          stabilita una pena pecuniaria, e quando vi sia pericolo nel
          ritardo,  l'intendente  puo'  chiedere  al  presidente  del
          tribunale competente l'inscrizione di  ipoteca  legale  sui
          beni   del   trasgressore,  od  anche  l'autorizzazione  di
          procedere, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, al sequestro
          conservativo sui beni mobili del trasgressore.
            Le precedenti disposizioni si applicano anche  contro  le
          persone  e  gli enti civilmente responsabili dell'ammenda o
          delle pene pecuniarie, a norma degli artt. 9, 10 e 12.
            Rispetto  alle  violazioni  che  costituiscono  reato  le
          facolta'  indicate nel presente articolo non possono essere
          esercitate dall'intendente di finanza dopo  che  sia  stata
          prodotta opposizione contro il decreto di condanna".
            "Art.  27.  -  La  iscrizione dell'ipoteca e il sequestro
          possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse. La
          impugnazione e' proposta:
             1 - Innanzi al  giudice  civile,  quando  si  tratti  di
          garenzi'a   presa  in  seguito  a  violazione  delle  leggi
          finanziarie, la quale non costituisca reato;
             2 - Innanzi al  tribunale  competente  a  conoscere  del
          reato   o   che   sarebbe   competente  se  fosse  proposta
          opposizione contro il decreto di condanna  dell'intendente,
          quando si tratti di garenzi'a presa in seguito a violazione
          delle   leggi  finanziarie,  la  quale  costituisca  reato.
          Tuttavia,  in   caso   di   contestazione   relativa   alla
          proprieta',  il  tribunale  ne  rinvia  la  risoluzione  al
          giudice civile.
            Nel caso indicato nel n. 2, la impugnazione e'  proposta,
          trattata  e  decisa nelle forme stabilite per gli incidenti
          dal Codice di procedura penale".
            "Art. 28. - Quando siano in  qualsiasi  modo  trasgrediti
          gli  obblighi, disposti dall'autorita' per la conservazione
          dei  libri,  a  termini  dell'art.   25,   l'autore   della
          trasgressione e' tenuto al pagamento di una pena pecuniaria
          da  lire  8.000  a lire 300.000, salvo l'applicazione delle
          disposizioni  del   Codice   penale,   qualora   il   fatto
          costituisca reato".
            "Art.  29. - I provvedimenti, con cui si ordina ovvero si
          revoca la chiusura di  un  pubblico  esercizio  o  negozio,
          ovvero  di uno stabilimento industriale o commerciale, sono
          sempre emanati dall'intendente  di  finanza  nell'esercizio
          delle  sue  funzioni amministrative. Il decreto e' motivato
          ed e' immediatamente notificato all'interessato.
            Contro il provvedimento di chiusura  e'  ammesso  ricorso
          nel  termine perentorio di giorni cinque al Ministro per le
          finanze.   Il    ricorso    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento.
            La  decisione del Ministro per le finanze non e' soggetta
          ad alcun gravame".
            "Art. 55. - Per le violazioni  delle  norme  delle  leggi
          finanziarie,  per  cui  sia  stabilita  la pena pecuniaria,
          l'intendente  di  finanza,  nella  cui  circoscrizione   la
          violazione  e' stata accertata, notifica al trasgressore il
          verbale di accertamento e lo invita  a  presentare  le  sue
          deduzioni entro il termine di 15 giorni.
            Decorso  tale termine, l'intendente, qualora in base agli
          atti raccolti e alle deduzioni che siano state  presentate,
          accerti  la esistenza della violazione e la responsabilita'
          del trasgressore,  determina  con  provvedimento  motivato,
          sotto   forma   di   ordinanza,   l'ammontare   della  pena
          pecuniaria".
            "Art. 56. - L'ordinanza e' notificata al  trasgressore  e
          diventa  titolo esecutivo se nel termine di giorni 30 dalla
          sua  notificazione  il  trasgressore  non  abbia   proposto
          ricorso al Ministro per le finanze.
            Il  ricorso non e' ammesso contro le ordinanze relative a
          violazioni, per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla
          legge non sia superiore nel massimo a lire 300.000".
            "Art.  57.  - Il ricorso e' motivato ed e' presentato dal
          trasgressore o da un suo rappresentante, munito di  mandato
          generale o speciale, all'intendente di finanza".
            "Art. 58. - Il decreto con cui il Ministro per le finanze
          provvede  sul ricorso e' definitivo e contro di esso non e'
          ammesso alcun gravame.
            Il decreto con cui il Ministro per le finanze  stabilisce
          in  misura  diversa  l'ammontare  della  pena pecuniaria e'
          titolo  esecutivo  e  la   sua   esecuzione   e'   promossa
          dall'intendente di finanza".
            "Art.  59.  - Qualora del pagamento della pena pecuniaria
          debbano  rispondere  le  persone  o  gli   enti,   indicati
          nell'art.  12,  le  notificazioni  da farsi al trasgressore
          debbono essere eseguite anche alle dette persone o enti, ai
          quali spetta altresi' la facolta' di ricorso  accordata  al
          trasgressore".
            "Art.  60. - Le disposizioni contenute negli articoli 16,
          19 e 22, e nei capi II e V del titolo II non  si  applicano
          in  materia  di  redditi  soggetti  a  tributi diretti, che
          continuano ad essere regolati dalle  disposizioni  e  dalle
          norme   stabilite   nelle   leggi  e  nei  regolamenti  che
          riguardano tale materia".
            "Art. 61. - Nel caso  che  nelle  leggi  finanziarie  sia
          stabilita una sanzione che non sia una delle pene prevedute
          dal  Codice  penale,  ne' una delle altre sanzioni indicate
          negli artt.  3  e  5,  la  predetta  sanzione  deve  essere
          considerata   sopratassa   ovvero  pena  pecuniaria,  avuto
          riguardo al suo carattere,  secondo  la  distinzione  fatta
          nella presente legge fra sopratassa e pena pecuniaria".
            "Art.  62.  - Con decreto Reale, su proposta del Ministro
          per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e
          per  gli  affari  di  culto,  sara'   stabilita   la   data
          dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge  e saranno
          altresi'   emanate   le   disposizioni    occorrenti    per
          l'attuazione   della   legge   medesima   e   per   il  suo
          coordinamento con le singole leggi finanziarie, che saranno
          all'uopo sottopposte alla necessaria  revisione,  e  con  i
          nuovi  Codici  penale  e di procedura penale quando saranno
          emanati.
            La revisione delle leggi finanziarie sara' effettuata dal
          Governo sentita una Commissione  parlamentare  composta  di
          sette  senatori  e  sette  deputati nominati dalla relativa
          Assemblea, i quali restano  in  carica  anche  in  caso  di
          decadenza del mandato parlamentare".
            "Art.  63. - Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad
          emanare le norme necessarie  per  la  determinazione  delle
          riduzioni delle pene pecuniarie".
            - Il testo dell'art. 20 della legge citata n. 4 del 1929,
          come  modificato  dal  presente  decreto legislativo, e' il
          seguente:
            "Art.  20.  -  Le   disposizioni   penali   delle   leggi
          finanziarie  si  applicano  ai  fatti  commessi quando tali
          disposizioni erano in  vigore,  ancorche'  le  disposizioni
          medesime  siano  abrogate  o modificate al tempo della loro
          applicazione".
            -  Il  D.M.  ministeriale 1 settembre 1931 recava: "Norme
          per  la   determinazione   delle   riduzioni   delle   pene
          pecuniarie".
            -  Il testo dell'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n.
          689 (Modifiche al sistema  penale)  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "Art.  39  (Violazioni  finanziarie). - Non costituiscono
          reato e sono  soggette  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  di denaro le violazioni previste
          dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa
          o con l'ammenda.
            Se le  leggi  in  materia  finanziaria  prevedono,  oltre
          all'ammenda  o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare
          di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista  nel  comma
          precedente  e  la  sanzione  viene  unificata  a  tutti gli
          effetti.
            Alle    violazioni    finanziarie,    comprese     quelle
          originariamente   punite   con   la   pena  pecuniaria,  si
          applicano, altresi', gli articoli 29 e 38, primo comma".
            - Per il testo dell'articolo 68 del  decreto  legislativo
          31  dicembre  1992,  n. 546, come modificato dalla presente
          legge, si veda in nota all'articolo 19.