Art. 3. Sono trasferiti all'Universita' degli studi di Catanzaro, che subentra altresi' nella titolarita' dei relativi rapporti giuridici facenti capo all'Universita' degli studi di Reggio Calabria, alla data del 1 gennaio 1998, tutti i beni immobili e mobili, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie gia' destinate al funzionamento delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma universitario nonche' delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento scorporati dall'Universita' degli studi di Reggio Calabria, come risultano dagli allegati all'accordo di cui all'art. 1.