Art. 3.
  Sono  trasferiti  all'Universita'  degli studi  di  Catanzaro,  che
subentra altresi'  nella titolarita' dei relativi  rapporti giuridici
facenti  capo all'Universita'  degli studi  di Reggio  Calabria, alla
data del 1 gennaio 1998, tutti i beni immobili e mobili, ivi comprese
le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie gia'
destinate al funzionamento delle facolta' e  dei corsi di laurea e di
diploma universitario nonche' delle  scuole di specializzazione e dei
corsi di  perfezionamento scorporati dall'Universita' degli  studi di
Reggio  Calabria, come  risultano dagli  allegati all'accordo  di cui
all'art. 1.