Art. 9.
  Sino all'adozione dello statuto di autonomia, previsto dall'art. 16
della  legge  9  maggio  1989,   n.  168,  nonche'  dall'art.  6  del
decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120,  convertito  nella legge  21
giugno  1995, n.  236,  gli organi  dell'Universita' sono  costituiti
secondo quanto  disposto dal testo unico  delle leggi sull'istruzione
superiore  approvato con  regio decreto  31 agosto  1933, n.  1592, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Fermo  restando  quanto  previsto  dal presente  decreto,  e  salvo
diverso avviso dei propri organi  di governo, sino all'adozione dello
statuto  di  autonomia  e  dei  regolamenti di  Ateneo,  al  fine  di
garantire   la   continuita'   del  funzionamento   delle   strutture
didatticoscientificoamministrative  in atto  esistenti, l'Universita'
degli  studi  di Catanzaro  applica,  in  quanto compatibili,  quelli
dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria.