Art. 9. Sino all'adozione dello statuto di autonomia, previsto dall'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' dall'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, gli organi dell'Universita' sono costituiti secondo quanto disposto dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, e salvo diverso avviso dei propri organi di governo, sino all'adozione dello statuto di autonomia e dei regolamenti di Ateneo, al fine di garantire la continuita' del funzionamento delle strutture didatticoscientificoamministrative in atto esistenti, l'Universita' degli studi di Catanzaro applica, in quanto compatibili, quelli dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria.