Art. 4.
           Categorie di documenti inaccessibili per motivi
        di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
  1.  Ai sensi  dell'art. 8,  comma 5,  lettera d),  del decreto  del
Presidente della Repubblica  27 giugno 1992, n. 352,  ed in relazione
all'esigenza  di salvaguardare  la  riservatezza  di terzi,  persone,
gruppi ed imprese,  garantendo peraltro ai medesimi  la visione degli
atti relativi  ai procedimenti  amministrativi la cui  conoscenza sia
necessaria per  curare o  per difendere  i loro  interessi giuridici,
sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
  a) (soppresso);
  b)  rapporti informativi  sul  personale  dipendente del  Ministero
dell'interno nonche'  notizie sugli  aspiranti all'accesso  nei ruoli
della Polizia di Stato;
  c)  notizie, documenti  e  cose comunque  attinenti alle  selezioni
psicoattitudinali;
  d) accertamenti medicolegali e relativa documentazione;
  e)  documenti e  atti  relativi alla  salute  delle persone  ovvero
concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
  f)  documentazione   attinente  ai  lavori  delle   commissioni  di
avanzamento e alle procedure  di passaggio alle qualifiche superiori,
fino  alla data  di adozione  dei relativi  decreti di  promozione, e
documentazione delle commissioni giudicatrici  di concorso, fino alla
adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo
del relativo procedimento;
  g)   documentazione  caratteristica,   matricolare  e   concernente
situazioni private dell'impiegato;
  h) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari;
 i)  documentazione  attinente  ad  inchieste  ispettive  sommarie  e
formali (( nonche' a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie;))
  l)  documentazione  attinente  ai  provvedimenti  di  dispensa  dal
servizio;
  m)  informazioni   relative  alla  concessione   di  autorizzazione
all'accesso ad infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa
nazionale;
  n)  documentazione  relativa   alla  corrispondenza  epistolare  di
privati,  alla attivita'  professionale,  commerciale e  industriale,
nonche'  alla situazione  finanziaria,  economica  e patrimoniale  di
persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita'
amministrativa  (( nonche'  relazioni, informazioni  ed altri  atti e
documenti  relativi alle  offerte tecnicoeconomiche  da cui  emergano
elementi  coperti  dalla  tutela   dei  brevetti  e  delle  privative
industriali; ))
  o)  dichiarazioni di  riservatezza e  relativi atti  istruttori dei
documenti  archivistici concernenti  situazioni puramente  private di
persone o processi penali, secondo  quanto previsto dagli articoli 21
e 22 del  decreto del Presidente della Repubblica  30 settembre 1963,
n.  1409,  nonche'  dall'art.  1 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;
  p) rapporti alla  Procura generale ed alle  procure regionali della
Corte dei  conti e richieste o  relazioni di dette procure  ove siano
nominativamente  individuati  soggetti per  i  quali  si appalesa  la
sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali;
  q) atti di promovimento di azioni di responsabilita' di fronte alla
Procura  generale ed  alle procure  regionali della  Corte dei  conti
nonche' alle competenti autorita' giudiziarie;
  r) verbali di  cui all'art. 1, comma 2, del  decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento
dello (( status )) di  rifugiato, compresa la relativa documentazione
istruttoria;
  s) atti della  commissione centrale per il  riconoscimento dello ((
status )) di rifugiato, di cui  all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, relativi a:
  1) istanze volte al riconoscimento dello (( status )) di rifugiato;
  2)  resoconti   delle  audizioni  dei  richiedenti   lo  status  di
rifugiato;
    3) verbali delle sedute;
  4)   documentazioni   integrative  eventualmente   presentate   dai
richiedenti in sede di commissione;
  5) decisioni della commissione notificate ai richiedenti;
  6) atti  concernenti affari  di pertinenza  dei rifugiati,  sia che
essi risiedano in Italia o che siano emigrati in altri Paesi;
  7) atti  relativi ai  ricorsi dei  richiedenti lo  (( status  )) di
rifugiato -  ai sensi dell'art. 5,  comma 2, della legge  28 febbraio
1990,  n. 39  - avverso  le  pronunce di  denegazione prodotte  dalla
commissione centrale;
  t) atti e  documenti relativi ai provvedimenti di  concessione o di
denegazione dei contributi  di prima assistenza di  cui agli articoli
1, 2, 3 e 4 del decreto  interministeriale 24 luglio 1990, n. 237, in
materia  di  prima assistenza  ai  richiedenti  lo  (( status  ))  di
rifugiato;
  u)  atti -  e  inerente  documentazione -  dei  ricorsi avverso  il
provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza ex art. 5
del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237;
  v) elaborati progettuali relativi alle  sedi di servizio dei vigili
del fuoco;
  z)  elaborati ed  ogni altro  atto tecnico  concernente i  prodotti
soggetti  ad  omologazioni e  approvazioni  ai  fini della  normativa
antincendi;
(( aa) relazioni sull'attivita' di comitati, commissioni, gruppi   ))
(( di studio e di lavoro.                                          ))
  2. Il divieto  di accesso ai documenti elencati alle  lettere (( p)
q), r), s), t) e u) ))  e' limitato alle sole parti la cui conoscenza
puo' pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza.