Art. 5. Periodo di segretazione 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso e' consentito: a) per i documenti di cui all'art. 2, lettera b), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni cinquanta; b) per i documenti di cui all'art. 2, lettera c), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni (( dieci. )) Resta fermo il divieto di accesso per i documenti o parte di essi contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o all'attivita' di prevenzione e repressione dei reati; c) per i documenti di cui all'art. 4, lettera o) del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni settanta. 2. Il Ministro puo' permettere, per motivi di studio, la consultazione dei documenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 anche prima della scadenza dei termini ivi indicati, in conformita' all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.