Art. 2.
  I  requisiti  psicofisici minimi  per  il  rilascio ed  il  rinnovo
dell'autorizzazione al porto d'armi per  uso difesa personale, di cui
all'art.  42  del regio  decreto  18  giugno  1971,  n. 773,  sono  i
seguenti:
   1) Requisiti visivi:
  a) soggetti con visione binoculare:
     visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio;
     visus corretto: 10/10 complessivi.
  E' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie
e negative fino  a 10 diottrie; l'eventuale differenza  tra gli occhi
non  deve essere  superiore a  3 diottrie  per l'ipermetropia  e a  5
diottrie per la miopia.
  Per correzione si intende la correzione totale.
  Per  quanto  concerne  la correzione  dell'astigmatismo,  non  sono
ammessi   vizi  di   refrazione   superiori  alle   3  diottrie   per
l'astigmatismo   miopico,   alle   2  diottrie   per   l'astigmatismo
ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto.
  b) soggetti monocoli:
     visus naturale minimo: 1/10;
     visus corretto: 9/10.
  E' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie
e negative fino a 10 diottrie.
  Per correzione si intende la correzione totale.
  Per quanto  concerne la  correzione dell'astigmatismo,  valgono gli
stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;
  c)   senso  cromatico   sufficiente  con   percezione  dei   colori
fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
  2)  Requisiti   uditivi:  soglia  uditiva  non   superiore  a  20dB
nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della
soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di
500, 1000, 2000  Hz); comunque la soglia per  ciascuna frequenza deve
essere inferiore  a 50 dB.  In alternativa, percezione della  voce di
conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza,
con non meno di 2  metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche
con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.
  3)  Adeguata  capacita'  degli   arti  superiori  e  della  colonna
vertebrale  raggiungibile,   in  caso   di  minorazioni,   anche  con
l'adozione  di  idonei mezzi  protesici  od  ortesici che  consentano
potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
  4) Assenza di alterazioni  neurologiche che possano interferire con
lo  stato di  vigilanza o  che abbiano  ripercussioni invalidanti  di
carattere motorio, statico o  dinamico. Non possono essere dichiarati
idonei i soggetti  che hanno sofferto negli ultimi due  anni di crisi
comiziali.
  5) Assenza di disturbi mentali, di personalita' o comportamentali.
  In  particolare,  non  deve  riscontrarsi  dipendenza  da  sostanze
stupefacenti, psicotrope  e da alcool. Costituisce  altresi' causa di
non idoneita' l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti
e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.