Art. 6.
  1. Il  Ministro dell'ambiente  concorre ad individuare,  sulla base
del programma stralcio di tutela  ambientale di cui all'art. 2, comma
106, della legge  23 dicembre 1996, n.  662, ex art. 7  della legge 8
ottobre  1997,   n.  344,  specifiche  risorse   da  destinarsi  alla
attuazione  degli  interventi  di razionalizzazione  della  mobilita'
indicati  nel presente  decreto.  In  particolare vengono  destinati,
secondo  le procedure  indicate  dal programma  stralcio stesso,  7,2
miliardi di lire alle strutture  di supporto delle reti cittadine dei
responsabili  della   mobilita'  aziendale,  8,5  miliardi   di  lire
all'incentivazione  dei  servizi  di uso  collettivo  ottimale  delle
autovetture e di forme di multiproprieta' delle autovetture destinate
ad essere utilizzate  da piu' persone, dietro pagamento  di una quota
proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi, 5 miliardi di
lire  alla copertura  dell'extracosto  dei veicoli  elettrici, a  gas
naturale o  a GPL, o con  carburanti alternativi con pari  livello di
emissioni,  ai  sensi degli  articoli  3,  4,  e 5.  Vengono  inoltre
previsti 9 miliardi  di lire per l'acquisto da parte  di cittadini di
veicoli elettrici su due ruote e 5 miliardi di lire per la diffusione
di servizi di taxi collettivo.
   Roma, 27 marzo 1998
                      Il Ministro dell'ambiente
                               Ronchi
                   Il Ministro dei lavori pubblici
                                Costa
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
            Il Ministro dei trasporti e della navigazione
                              Burlando
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 212