Art. 4. 
                 Libero ingresso e ingresso gratuito 
  1. Il libero ingresso  ai  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di
antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato e'  autorizzato
nei luoghi i cui introiti siano inferiori alle spese di  riscossione,
calcolate  sulla  base  dei  costi  diretti  ed  indiretti  sostenuti
dall'Amministrazione per i  beni  culturali  e  ambientali  nell'anno
precedente. 
  2.  Il  direttore  generale  dell'ufficio  centrale  per   i   beni
archeologici,  architettonici,  artistici  e  storici,   sentito   il
comitato per i biglietti di ingresso, puo' stabilire che in occasione
di particolari avvenimenti si acceda liberamente  ai  luoghi  di  cui
all'articolo 1, comma 1. 
  3. L'ingresso gratuito e' consentito: 
  a) alle guide turistiche  nell'esercizio  della  propria  attivita'
professionale, mediante  esibizione  di  valida  licenza,  rilasciata
dalla competente autorita'; 
  b) agli interpreti turistici quando occorra la loro opera a  fianco
della guida, mediante esibizione di valida licenza  rilasciata  dalla
competente autorita'; 
  c) al personale del Ministero per i beni culturali e ambientali; 
  d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums); 
  e) ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il diciottesimo o
che abbiano superato il  sessantesimo  anno  di  eta'.  I  visitatori
minori di anni dodici debbono essere accompagnati; 
  f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane, statali e
non statali, accompagnati dai loro insegnanti,  previa  prenotazione,
nel contingente stabilito dal capo dell'istituto. 
  4. Per ragioni di studio o di  ricerca,  attestate  da  istituzioni
scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di  ricerca  e
di cultura italiani o stranieri, da organi del Ministero per  i  beni
culturali e ambientali, ovvero per particolari e motivate esigenze, i
capi degli istituti possono consentire ai soggetti  che  ne  facciano
richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati. 
  5. Per le ragioni e le esigenze di cui al  comma  4,  il  direttore
generale   dell'ufficio   centrale   per   i    beni    archeologici,
architettonici,  artistici  e  storici  puo'  rilasciare  a   singoli
soggetti tessere di durata annuale di ingresso  gratuito  a  tutti  i
monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', parchi  e  giardini
monumentali dello Stato, nonche'  individuare  -  previo  parere  del
comitato per i biglietti di ingresso -  categorie  di  soggetti  alle
quali consentire, per determinati  periodi,  l'ingresso  gratuito  ai
medesimi luoghi.