Art. 4. Libero ingresso e ingresso gratuito 1. Il libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato e' autorizzato nei luoghi i cui introiti siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali nell'anno precedente. 2. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentito il comitato per i biglietti di ingresso, puo' stabilire che in occasione di particolari avvenimenti si acceda liberamente ai luoghi di cui all'articolo 1, comma 1. 3. L'ingresso gratuito e' consentito: a) alle guide turistiche nell'esercizio della propria attivita' professionale, mediante esibizione di valida licenza, rilasciata dalla competente autorita'; b) agli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorita'; c) al personale del Ministero per i beni culturali e ambientali; d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums); e) ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantesimo anno di eta'. I visitatori minori di anni dodici debbono essere accompagnati; f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane, statali e non statali, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione, nel contingente stabilito dal capo dell'istituto. 4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, da organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero per particolari e motivate esigenze, i capi degli istituti possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati. 5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici puo' rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato, nonche' individuare - previo parere del comitato per i biglietti di ingresso - categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi.