Art. 5. Orario di apertura e di chiusura 1. Gli orari di apertura dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti dai rispettivi capi di istituto in modo da assicurare la piu' ampia fruizione del patrimonio culturale nazionale. 2. Entro il mese di ottobre il Ministero adotta il calendario di apertura dei luoghi espositivi di cui all'articolo 1, comma 1, con l'indicazione dell'orario e dell'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale. 3. In relazione a particolari esigenze il capo dell'istituto puo' modificare l'orario di accesso del pubblico all'istituto. 4. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, su richiesta motivata del capo d'istituto, puo' autorizzare la chiusura temporanea dell'istituto medesimo.