Art. 5. 
                  Orario di apertura e di chiusura 
  1. Gli orari di apertura dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1,
sono stabiliti dai rispettivi capi di istituto in modo da  assicurare
la piu' ampia fruizione del patrimonio culturale nazionale. 
  2. Entro il mese di ottobre il Ministero adotta  il  calendario  di
apertura dei luoghi espositivi di cui all'articolo 1,  comma  1,  con
l'indicazione  dell'orario  e  dell'eventuale  giorno   di   chiusura
infrasettimanale. 
  3. In relazione a particolari esigenze il capo  dell'istituto  puo'
modificare l'orario di accesso del pubblico all'istituto. 
  4.  Il  direttore  generale  dell'ufficio  centrale  per   i   beni
archeologici,  architettonici,  artistici  e  storici,  su  richiesta
motivata del capo d'istituto, puo' autorizzare la chiusura temporanea
dell'istituto medesimo.