Art. 3.
          Comitati di esperti per la politica della ricerca

  1.  Il  Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica
della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto da non piu'
di  9  membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
scelti tra personalita' di alta qualificazione del mondo scientifico,
tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando
l'apporto   di   competenze   diverse.   Con   decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica sono
determinate   la   durata   del   mandato  e  le  norme  generali  di
funzionamento.  I  dipendenti  pubblici  possono  essere collocati in
aspettativa per la durata del mandato.
  2.  Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
  3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica  affida  ai  membri  del comitato o al comitato nella sua
collegialita'  compiti  di  consulenza  e  di  studio  concernenti la
politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.
  4.  Il  CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' corrispondere
con  tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e
informazioni,  nonche'  puo'  chiedere  collaborazione per specifiche
attivita'.  Le  amministrazioni  dello  Stato  possono  a  loro volta
avvalersi  del CEPR per pareri su programmi e attivita' di ricerca di
propria competenza.
  5.  Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'articolo 2, comma
3.