Art. 3. Comitati di esperti per la politica della ricerca 1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto da non piu' di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalita' di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. 2. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialita' compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale. 4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonche' puo' chiedere collaborazione per specifiche attivita'. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attivita' di ricerca di propria competenza. 5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'articolo 2, comma 3.