Art. 6
        Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto da successivi decreti emanati in
conformita'  ai  criteri  direttivi  di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera  b),  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, o da specifiche
disposizioni  di  legge,  ai  sensi  del presente decreto per enti di
ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di
ricerca  di  cui  all'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  30  dicembre  1993,  n.  593,  e successive
modificazioni  e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non
diversamente   disposto,   si   applicano   anche   agli  osservatori
astronomici,  astrofisici  e  vesuviano,  all'Istituto per la ricerca
scientifica   e  tecnologica  sulla  montagna,  all'Agenzia  spaziale
italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA)
e   alle   altre   istituzioni   di   ricerca  di  cui  le  pubbliche
amministrazioni  finanziano  il  funzionamento  ordinario. Sono fatte
salve,  per  quanto  non altrimenti disposto dal presente decreto, le
competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti
di cui al presente comma.
  2.  La  nomina  dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto
per  la  ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e
dell'ENEA  e'  disposta  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,   previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti,  fatte  salve le procedure di designazione previste dalla
normativa  vigente  per  specifici  enti  e istituzioni. I presidenti
degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non
piu'  di  due  mandati.  Il periodo svolto in qualita' di commissario
straordinario  e' comunque computato come un mandato presidenziale. I
presidenti  degli  enti di cui al presente comma, in carica alla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, la cui permanenza nella
stessa  eccede  i  predetti  limiti,  possono terminare il mandato in
corso.
  3.   Nei   casi   per  i  quali  la  legislazione  vigente  prevede
l'approvazione  da  parte del CIPE di piani o programmi degli enti di
cui   al   comma   1,  la  relativa  competenza  e'  trasferita  alle
amministrazioni    dello    Stato   di   riferimento,   vigilanti   o
finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430. Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e  per  il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  4. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione
in  campo scientifico e tecnologico le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese  le  universita'  e  gli  enti di ricerca, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge
31  dicembre  1996,  n.  675,  possono  con  autonome  determinazioni
comunicare  e  diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi  ad attivita' di studio e di ricerca, a laureati, dottori di
ricerca,   tecnici  e  tecnologi,  ricercatori,  docenti,  esperti  e
studiosi,   con   esclusione   di  quelli  sensibili  o  attinenti  a
provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22 e 24 della predetta
legge.  I  dati  di cui al presente comma non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli dal 22
al  27  della  legge  7  agosto 1990, n. 241. I predetti dati possono
essere  successivamente  trattati  per le sole finalita' in base alle
quali sono comunicati o diffusi.
  5. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera r), del
decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del  4  dicembre  1997, e di cui
all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica
19  settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di contribuzione sono
assolti  nei  limiti  e  con  le modalita' previste dall'articolo 26,
terzo  comma,  della convenzione approvata con decreto del Presidente
della  Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della  programmazione  economica,  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
 
           Note all'art. 6:
            - Per  il testo dell'art.  18, comma 1,  lettera b) della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda in nota all'art. 7.
            -  Il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri
          30 dicembre 1993, n. 593,   reca: "Regolamento  concernente
          la    determinazione  e la composizione   dei  comparti  di
          contrattazione  collettiva  di  cui all'art. 45,  comma  3,
          del  decreto  legislativo   3 febbraio   1993, n.   29". Il
          testo dell'art. 8 e' il seguente:
            "Art.   8.  -    1.  Il    comparto    di  contrattazione
          collettiva  di    cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera f),
          comprende il personale dipendente:
            dagli enti  scientifici di ricerca  e di  sperimentazione
          di    cui al punto 6  della tabella allegata  alla legge 20
          marzo  1975,  n.    70,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni;
              dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
            dall'Istituto    superiore   per la   prevenzione   e  la
          sicurezza  del lavoro (ISPESL);
              dall'Istituto italiano di medicina sociale;
              dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
            dagli   istituti    di    ricerca    e    sperimentazione
          agraria   e talassografici;
              dalle stazioni sperimentali per l'industria;
            dal   Centro  ricerche   esperienze  studi   applicazioni
          militari (C.R.E.S.A.M.);
            dall'Istituto  per  le  telecomunicazioni e l'elettronica
          della    marina     militare     ''Giancarlo     Vallauri''
          (Marinateleradar);
              dall'Area di ricerca di Trieste.
            2.   Il   contratto  collettivo nazionale  riguardante  i
          dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:
               a) per la parte pubblica:
            dall'Agenzia di cui all'art. 50 del  decreto  legislativo
          n. 29/1993;
               b) per la parte sindacale:
            dalle       organizzazioni       sindacali   maggiormente
          rappresentative    sul  piano  nazionale  nell'ambito   del
          comparto di cui al presente articolo;
            dalle       confederazioni       sindacali   maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale".
            - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto  legislativo
          5 dicembre 1997, n. 430, e' il seguente:
            "2.    I compiti  di gestione  tecnica, amministrativa  e
          finanziaria attualmente attribuiti  al CIPE sono trasferiti
          alle amministrazioni competenti   per    materia,    tenuto
          conto  dei  settori  ai  quali  si riferiscono  le relative
          funzioni. Con  regolamento da  emanarsi, ai sensi dell'art.
          17  della  legge  23    agosto  1988, n. 400, entro novanta
          giorni   dalla   data   di   entrata     in   vigore    del
          presente      decreto   legislativo,  sono  individuate  le
          tipologie dei provvedimenti oggetto del    trasferimento  e
          le  amministrazioni   rispettivamente competenti.   Con  lo
          stesso regolamento   sono   individuate   le  attribuzioni,
          non  concernenti     compiti     di    gestione    tecnica,
          amministrativa     e  finanziaria,    previste  da    norme
          vigenti, che  il  CIPE continua  ad esercitare. A decorrere
          dalla  data   di entrata in vigore del predetto regolamento
          sono  abrogate tutte le  norme che attribuiscono   al  CIPE
          poteri    di  autorizzazione,    revoca,  concessione    di
          contributi      e,   in   genere,   competenze    tecniche,
          amministrative    o  gestionali.  Sono  fatte  salve     le
          ulteriori   modifiche    derivanti    dalle    disposizioni
          eventualmente emanate  in attuazione  della legge  15 marzo
          1997, n.  59".
            -  Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca:
          "Norme  sul  sistema  statistico      nazionale   e   sulla
          riorganizzazione  dell'Istituto  di  statistica, ai   sensi
          dell'art. 24 della legge 23  agosto 1988, n.  400".
            - La legge  31 dicembre 1996, n. 675 reca:  "Tutela delle
          persone e degli altri soggetti rispetto al  trattamento dei
          dati personali". Si riporta il testo degli articoli 13,  22
          e 24:
            "Art.  13,  comma 1, lettera d): l'interessato ha diritto
          di opporsi, in tutto  o in parte, per  motivi legittimi, al
          trattamento    dei  dati  personali  che    lo  riguardano,
          ancorche' pertinenti allo  scopo della raccolta".
            "Art.   22.  - 1.  I  dati  personali  idonei a  rivelare
          l'origine razziale ed etnica, le  convinzioni    religiose,
          filosofiche  o  di altro genere,   le  opinioni  politiche,
          l'adesione   a   partiti,    sindacati,  associazioni    od
          organizzazioni    a    carattere  religioso,    filosofico,
          politico o sindacale,  nonche' i dati personali idonei    a
          rivelare  lo  stato   di   salute e   la   vita   sessuale,
          possono essere   oggetto   di  trattamento  solo    con  il
          consenso  scritto dell'interessato  e previa autorizzazione
          del Garante.
            2. Il  Garante comunica   la decisione    adottata  sulla
          richiesta  di  autorizzazione    entro    trenta    giorni,
          decorsi i  quali  la  mancata pronuncia equivale a rigetto.
          Con   il   provvedimento    di    autorizzazione,    ovvero
          successivamente,  anche sulla base di  eventuali verifiche,
          il  Garante   puo'  prescrivere   misure   e   accorgimenti
          a     garanzia dell'interessato,   che   il   titolare  del
          trattamento  e'  tenuto  ad adottare.
            3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1  da  parte
          di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici  economici,
          e'   consentito   solo  se  autorizzato     da     espressa
          disposizione  di  legge  nella quale  siano specificati   i
          dati   che   possono   essere   trattati,   le   operazioni
          eseguibili e le rilevanti finalita' di  interesse  pubblico
          perseguite.
            4. I dati personali idonei a rivelare  lo stato di salute
          e  la  vita sessuale possono essere oggetto  di trattamento
          previa autorizzazione del  Garante, qualora  il trattamento
          sia  necessario    ai  fini     dello   svolgimento   delle
          investigazioni  di  cui  all'articolo    38  delle norme di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura  penale,  approvate  con   decreto legislativo 28
          luglio 1989,    n.  271,  e  successive  modificazioni,  o,
          comunque,  per   far valere o difendere in sede giudiziaria
          un diritto di  rango pari a quello dell'interessato, sempre
          che  i  dati  siano    trattati  esclusivamente  per   tali
          finalita'  e  per   il periodo  strettamente  necessario al
          loro perseguimento.  Il Garante prescrive  le misure e  gli
          accorgimenti   di   cui   al      comma  2  e  promuove  la
          sottoscrizione di un  apposito codice di deontologia  e  di
          buona  condotta secondo  le modalita'  di cui  all'art. 31,
          comma  1,  lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art
          43, comma 2".
            "Art. 24. -  1. Il trattamento di dati personali   idonei
          a  rivelare  provvedimenti  di cui all'art.   686, commi 1,
          lettere a) e  d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e'
          ammesso soltanto se autorizzato da espressa    disposizione
          di   legge  o provvedimento  del  Garante  che specifichino
          le  rilevanti  finalita'    di   interesse   pubblico   del
          trattamento,   i   tipi  di  dati  trattati  e  le  precise
          operazioni autorizzate".
            - La legge 7 agosto 1990, n.  241, reca: "Nuove norme  in
          materia  di procedimento   amministrativo e  di  diritto di
          accesso ai  documenti amministrativi". Si riporta  il testo
          degli articoli 22,  23, 24, 25, 26 e 27:
            "Art. 22. - 1. Al   fine  di  assicurare  la  trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa     e   di    favorirne   lo
          svolgimento  imparziale   e' riconosciuto  a  chiunque   vi
          abbia      interesse    per    la    tutela   di situazioni
          giuridicamente   rilevanti  il  diritto  di    accesso   ai
          documenti    amministrativi,    secondo      le   modalita'
          stabilite  dalla presente legge.
            2.   E'  considerato    documento  amministrativo    ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica o di  qualunque altra specie del contenuto
          di  atti,     anche  interni,   formati   dalle   pubbliche
          amministrazioni    o,   comunque,    utilizzati   ai   fini
          dell'attivita' amministrativa.
            3.  Entro    sei  mesi  dalla data   di entrata in vigore
          della  presente  legge   le   amministrazioni   interessate
          adottano   le   misure  organizzative  idonee  a  garantire
          l'applicazione della   disposizione  di  cui  al  comma  1,
          dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 27".
            "Art.  23.  - 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22
          si esercita nei  confronti delle   amministrazioni    dello
          Stato,    ivi  compresi    le  aziende autonome,   gli enti
          pubblici  ed i concessionari  di pubblici servizi".
            "Art. 24.  - 1. Il  diritto di accesso  e' escluso per  i
          documenti coperti da  segreto di  Stato ai  sensi dell'art.
          12 della  legge 24 ottobre 1977,  n. 801, nonche'  nei casi
          di   segreto o  di    divieto  di  divulgazione  altrimenti
          previsti dall'ordinamento.
            2.    Il Governo   e' autorizzato   ad emanare,  ai sensi
          del comma  2 dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,  n.
          400,  entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore della
          presente legge, uno o  piu' decreti intesi  a  disciplinare
          le  modalita'  di  esercizio del   diritto   di  accesso  e
          gli  altri  casi di  esclusione del  diritto di  accesso in
          relazione alla esigenza di salvaguardare:
            a) la sicurezza,  la  difesa  nazionale  e  le  relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
            c)    l'ordine      pubblico   e   la   prevenzione     e
          repressione  della criminalita';
            d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed  imprese,
          garantendo peraltro  agli   interessati  la  visione  degli
          atti    relativi   ai procedimenti  amministrativi, la  cui
          conoscenza  sia necessaria  per curare o  per  difendere  i
          loro interessi giuridici.
            3.  Con    i  decreti  di cui   al comma 2 sono  altresi'
          stabilite norme particolari per  assicurare che   l'accesso
          ai  dati    raccolti mediante strumenti informatici avvenga
          nel rispetto delle esigenze  di cui al medesimo comma 2.
            4. Le    singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo    di
          individuare, con uno o  piu' regolamenti da emanarsi  entro
          i  sei mesi  successivi, le categorie di  documenti da esse
          formati o comunque   rientranti nella  loro  disponibilita'
          sottratti  all'accesso per le esigenze  di cui al comma 2.
            5.  Restano  ferme  le  disposizioni previste dall'art. 9
          della legge  1  aprile  1981,  n.    121,  come  modificato
          dall'art.  26,    legge 10 ottobre 1986,   n. 668,  e dalle
          relative  norme    di  attuazione,    nonche'  ogni   altra
          disposizione   attualmente  vigente  che  limiti  l'accesso
          ai documenti amministrativi.
            6. I  soggetti indicati  nell'art. 23  hanno facolta'  di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino   a  quando
          la  conoscenza  di  essi  possa    impedire  o   gravemente
          ostacolare   lo svolgimento    dell'azione  amministrativa.
          Non      e'   comunque    ammesso   l'accesso    agli  atti
          preparatori    nel     corso  della     formazione      dei
          provvedimenti   di      cui   all'art.  13,  salvo  diverse
          disposizioni di legge".
            "Art.  25.  -  1.  Il  diritto    di  accesso si esercita
          mediante esame  ed  estrazione  di    copia  dei  documenti
          amministrativi,  nei  modi e  con i limiti  indicati  dalla
          presente  legge. L'esame  dei  documenti   e' gratuito.  Il
          rilascio di copia  e' subordinato soltanto  al rimborso del
          costo  di   riproduzione, salve le disposizioni  vigenti in
          materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
            2. La richiesta di accesso    ai  documenti  deve  essere
          motivata.  Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
            3. Il  rifiuto,    il  differimento  e  la    limitazione
          dell'accesso  sono  ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
          dall'art. 24 e debbono essere motivati.
            4. Trascorsi  inutilmente trenta giorni dalla  richiesta,
          questa si intende rifiutata.
            5. Contro  le determinazioni  amministrative  concernenti
          il  diritto di   accesso e  nei casi  previsti dal  comma 4
          e' dato   ricorso,  nel  termine  di    trenta  giorni,  al
          tribunale    amministrativo regionale, il quale  decide  in
          camera  di consiglio  entro  trenta  giorni  dalla scadenza
          del termine    per  il  deposito  del  ricorso,    uditi  i
          difensori delle  parti  che  ne  abbiano  fatto  richiesta.
          La  decisione  del tribunale e'  appellabile, entro  trenta
          giorni  dalla    notifica della stessa,   al Consiglio   di
          Stato,  il quale   decide   con le   medesime  modalita'  e
          negli stessi termini.
            6.  In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso
          il giudice amministrativo, sussistendone  i    presupposti,
          ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
            "Art.  26.  -  1. Fermo   restando quanto previsto per le
          pubblicazioni nella  Gazzetta Ufficiale   della  Repubblica
          italiana  dalla   legge 11 dicembre 1984,  n. 839,  e dalle
          relative  norme di  attuazione, sono pubblicati, secondo le
          modalita' previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i
          programmi,  le istruzioni, le circolari e   ogni  atto  che
          dispone    in    generale    sulla  organizzazione,   sulle
          funzioni,   sugli obiettivi, sui    procedimenti  di    una
          pubblica    amministrazione  ovvero nel quale  si determina
          l'interpretazione di    norme  giuridiche    o  si  dettano
          disposizioni per l'applicazione di esse.
            2.  Sono altresi'  pubblicate, nelle  forme predette,  le
          relazioni  annuali della commissione di cui all'art.  27 e,
          in generale, e' data la  massima  pubblicita'  a  tutte  le
          disposizioni   attuative   della presente  legge e  a tutte
          le iniziative  dirette a  precisare ed  a rendere effettivo
          il diritto di accesso.
            3. Con la pubblicazione di cui  al comma 1, ove essa  sia
          integrale,  la liberta'   di accesso  ai documenti indicati
          nel predetto  comma 1 s'intende realizzata".
            "Art. 27. - 1. E' istituita   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  la  commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
            2.   La commissione   e'  nominata    con  decreto    del
          Presidente   della Repubblica, su  proposta del  Presidente
          del Consiglio  dei Ministri, sentito   il  Consiglio    dei
          Ministri.     Essa  e'   presieduta  dal sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza del   Consiglio dei Ministri ed  e'
          composta  da  sedici  membri, dei  quali  due   senatori  e
          due  deputati  designati   dai Presidenti  delle rispettive
          Camere, quattro scelti fra il  personale di cui alla  legge
          2 aprile 1979,   n. 97, su  designazione    dei  rispettivi
          organi  di autogoverno,  quattro fra  i professori di ruolo
          in     materie  giuridicoamministrative  e  quattro  fra  i
          dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
            3.  La  commissione  e'  rinnovata  ogni tre  anni.   Per
          i    membri parlamentari   si  procede  a  nuova  nomina in
          caso  di  scadenza  o scioglimento anticipato delle  Camere
          nel corso del triennio.
            4.  Gli  oneri    per  il funzionamento della commissione
          sono a carico dello    Stato    di    previsione      della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri.
            5.  La    commissione vigila affinche'   venga attuato il
          principio di piena   conoscibilita' dell'attivita'    della
          pubblica    amministrazione  con  il  rispetto   dei limiti
          fissati  dalla  presente    legge;  redige  una   relazione
          annuale  sulla  trasparenza  dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione,   che   comunica   alle   Camere   e    al
          Presidente    del Consiglio   dei   Ministri;   propone  al
          Governo  modifiche  dei  testi legislativi  e regolamentari
          che siano  utili a  realizzare la  piu' ampia garanzia  del
          diritto di accesso di cui all'art. 22.
            6.    Tutte     le   amministrazioni   sono   tenute    a
          comunicare  alla commissione, nel termine  assegnato  dalla
          medesima,  le  informazioni  ed  i    documenti  da    essa
          richiesti,  ad eccezione  di quelli  coperti da segreto  di
          Stato.
            7.  In  caso di prolungato   inadempimento all'obbligo di
          cui al comma 1  dell'art.  18,   le  misure  ivi   previste
          sono    adottate    dalla  commissione  di  cui al presente
          articolo".
            -  Il testo  dell'art.  4, comma  1, lettera   r),    del
          decreto   del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997
          e' il seguente:
            "Art.   4. -   1.    Il    titolare  di    una    licenza
          individuale  di   cui all'art. 2,  comma 2, lettere a),  b)
          c)  e  d),    quest'ultimo  solo  nel  caso     in      cui
          l'assegnazione    di   frequenze   radio sia  destinata  al
          conseguimento dell'accesso alla rete  pubblica, e'  tenuto,
          sulla  base  delle condizioni  previste nell'allegato  F al
          regolamento,   ai sensi dell'art.  6,  commi  1  e  7,  del
          regolamento stesso, a:
              a)-q) (omissis);
            r)  contribuire  allo sviluppo della ricerca  scientifica
          e tecnica, anche     al     fine   di      favorire      la
          formazione   in    materia    di telecomunicazioni  secondo
          gli   impegni   che   saranno   indicati    nel  capitolato
          d'oneri associato alla licenza".
            -  Il  testo  dell'art.  3,  comma    10, del decreto del
          Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.  318,  e'
          il seguente:
            "10.        Per    determinare       l'eventuale    onere
          rappresentato  dalla fornitura  del  servizio   universale,
          ogni    organismo    soggetto   ai relativi   obblighi deve
          calcolare il  costo netto  degli stessi  nel rispetto    di
          quanto  previsto   dal   presente   articolo nonche'  delle
          ulteriori prescrizioni che l'Autorita' puo' emanare,  anche
          al  fine  di favorire l'applicazione  del principio  di cui
          all'art. 2,   comma 1, lettera g).    Ogni  organismo  deve
          tenere a tal fine  una contabilita' conformemente a  quanto
          previsto    dall'art.  8.    Il  calcolo    del costo netto
          connesso con  gli  obblighi    di  fornitura  del  servizio
          universale  e'   controllato da   un   soggetto pubblico  o
          privato con   specifiche competenze,   autonomo    rispetto
          all'organismo        di        telecomunicazioni,   diverso
          dall'Autorita' e   da   questa incaricato.   Il   costo  di
          tale  controllo viene   considerato componente  addizionale
          degli  oneri del servizio  universale.  I   risultati   del
          calcolo    del    costo    e   le conclusioni dei controlli
          contabili  da esplicitare in una articolata relazione    di
          conformita'    ai   criteri   e    principi   del  presente
          regolamento, sono acquisiti dall'Autorita'  che provvede  a
          metterli  a  disposizione  del  pubblico,  anche al fine di
          approvarli".
            - Il testo dell'art. 6  del decreto del Presidente  della
          Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, e' il seguente:
            "Art.  6.  -    Sono  approvate  le  annesse  convenzioni
          stipulate  tra  il  Ministero  delle   poste      e   delle
          telecomunicazioni  e  la    SIP  -  Societa' italiana   per
          l'esercizio   telefonico p.a.,   l'Italcable   -    Servizi
          cablografici,  radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a e la
          Telespazio - S.p.a.   per le comunicazioni  spaziali,    ai
          sensi  e  per    gli effetti dell'art. 196  del testo unico
          approvato con decreto  del Presidente della  Repubblica  29
          marzo 1973, n. 156".