Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1999 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma (( su base nazionale )) per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di (( una o piu' strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilita' da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate )) all'assistenza palliativa e di supporto (( prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale )) che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualita' della loro vita e di quella dei loro familiari. (( Le suddette strutture dovranno essere realizzate prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprieta' di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. )) 2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di quello approvato con decreto del Presi dente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1 (( nonche' le modalita' di verifica dei risultati. )) (( 3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero )) (( della sanita', nei termini e con le modalita' previste nel )) (( decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma )) (( 1, i progetti per l'attivazione o la realizzazione delle )) (( strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e )) (( tali da assicurare l'integra zione delle nuove strutture e )) (( dell'assistenza domiciliare con le altre attivita' di )) (( assistenza sanitaria erogate nell'ambito della regione o della )) (( provincia. A tali progetti deve essere allegato un piano della )) (( regione o della provincia autonoma che assicuri l'integrazione )) (( dell'attivita' delle strutture con le altre attivita' di )) (( assistenza ai pazienti indicati nel comma 1, erogate )) (( nell'ambito della regione o della provincia auto noma. Il )) (( contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la )) (( realizzazione del programma di cui al comma 1 non puo' superare )) (( l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire )) (( 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per )) (( l'anno 2000. )) (( 4. Il Ministero della sanita' valuta i progetti di cui al comma )) (( 3 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel )) (( decreto di adozione del programma. La congruita' dei progetti e )) (( dei piani ai criteri stabiliti consente alla regione di )) (( accedere al finanziamento del Ministero della sanita' per il )) (( raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1. )) 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, determinati in lire 155.895 milioni, lire 100.616 milioni e lire 53.532 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispon dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' pre visionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. 6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi 150 miliardi di lire, da destinare all'assi stenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica. Alla ripartizione del predetto importo si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo mica, di concerto con il Ministro della sanita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del pre sente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanzia rio 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento rela tivo al Ministero della sanita' destinato alla formazione specialistica dei medici. 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro grammazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.