Art. 2.
  1. Il Ministro  della sanita', ferme restando le  compe tenze delle
regioni  di cui  all'articolo 6,  comma  2, lettera  b), del  decreto
legislativo 29  aprile 1998, n.  124, e' autorizzato  ad individuare,
con proprio  decreto, d'in  tesa con la  Conferenza permanente  per i
rapporti fra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
di Bolzano  con le modalita' e  le procedure di cui  all'arti colo 2,
comma 10, della  legge 15 maggio 1997, n. 127,  come modificata dalla
legge 16  giugno 1998, n.  191, in ordine alle  caratteristiche della
carta di identita'  e di altri documenti di  riconoscimento muniti di
supporto  magnetico o  informatico,  le specifiche  tecniche, le  pro
gettazioni  e  le  procedure  finalizzate  alla  realizzazione  della
tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la progettazione e l'adozione, in
via sperimentale, della tessera sanitaria  e' autorizzata la spesa di
lire 30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni,
rispettivamente, per  gli anni  1998, 1999  e 2000.  (( Tale  fase di
sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000. ))
  2. Agli  oneri derivanti dall'attuazione  del comma 1,  si provvede
mediante  corrispondente riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai
fini  del  bilancio   triennale  1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base  di parte capitale "Fondo  speciale" dello stato
di previ  sione del Ministero  del tesoro,  del bilancio e  della pro
grammazione   economica,    all'uopo   parzialmente    utiliz   zando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della pro grammazione economica e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.