Art. 6.
       Protezione dei dispositivi di compensazione e correzione
  1. Le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dispositivi
di  taratura si  applicano anche  ai dispositivi  aventi funzione  di
compensazione  o  di  correzione  della  gravita',  ivi  compresa  la
funzione relativa all'indicazione  della denominazione codificata sul
dispositivo  indicatore   conformemente  al  comma  1,   lettera  c),
dell'allegato III.