Art. 20.
              (Riferimenti a provvedimenti normativi).
   1.   I  riferimenti  a  provvedimenti  normativi  contenuti  nella
presente legge e nei decreti legislativi da essa previsti sono estesi
ai successivi provvedimenti di modificazione.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
       Data a Roma, addi' 25 giugno 1999

                               CIAMPI

                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                     dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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