Art. 6. (Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari). 1. La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entita' dei tributi evasi, alla reiterazione delle condotte ed alla gravita' delle violazioni le sanzioni penali previste dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, primo comma, e 296 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate nell'articolo 301 del medesimo testo unico sono attribuiti all'autorita' amministrativa; b) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entita' dei tributi evasi ed alla gravita' delle violazioni le sanzioni penali previste dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; c) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative; d) prevedere l'abolizione del principio di ultrattivita' delle norme penali tributarie. 2. Il comma 1 non si applica alle violazioni in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 3. La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le societa' e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli aspetti comunque connessi e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi; a) trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola multa ovvero con le pene, sole, alternative o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad ostacolare l'attivita' delle autorita' di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene tutelato; b) prevedere, per le violazioni depenalizzate, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, nonche' eventuali sanzioni amministrative accessorie idonee a prevenire nuove violazioni; c) prevedere, nell'ambito delle violazioni amministrative, sanzioni omogenee per condotte di pari offensivita', a tal fine eventualmente adeguando anche quelle gia' stabilite da norme vigenti; d) prevedere che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia luogo, su proposta delle autorita' di vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa.