Art. 6.
            (Leggi finanziarie, tributarie e concernenti
                 i mercati finanziari e mobiliari).
   1.  La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di
leggi  finanziarie  e  tributarie  e' ispirata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
  a) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entita'
dei  tributi evasi, alla reiterazione delle condotte ed alla gravita'
delle violazioni le sanzioni penali previste dagli articoli 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, primo comma, e
296  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio  1973,  n.  43,  limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei
diritti  di  confine  non  superi  lire  sette  milioni;  i poteri di
sequestro  e  di  confisca  delle cose indicate nell'articolo 301 del
medesimo testo unico sono attribuiti all'autorita' amministrativa;
  b) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entita'
dei  tributi  evasi  ed  alla  gravita'  delle violazioni le sanzioni
penali  previste  dall'articolo  2,  comma  26,  del decreto-legge 19
dicembre  1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17;
  c)  prevedere  eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni
amministrative;
  d)  prevedere  l'abolizione  del  principio  di ultrattivita' delle
norme penali tributarie.
   2.  Il  comma  1  non  si  applica  alle  violazioni in materia di
contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
   3.  La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti
gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le societa' e gli
enti  emittenti  strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli
aspetti  comunque connessi e' ispirata ai seguenti principi e criteri
direttivi;
  a)  trasformare  in  illeciti  amministrativi i reati puniti con la
sola  multa  ovvero  con  le  pene,  sole,  alternative  o congiunte,
dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad
ostacolare  l'attivita'  delle  autorita'  di vigilanza o consistenti
nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono
in maniera rilevante il bene tutelato;
  b)   prevedere,   per   le   violazioni   depenalizzate,   sanzioni
amministrative  pecuniarie  fino  ad  un  ammontare  massimo  di lire
trecento   milioni,   nonche'   eventuali   sanzioni   amministrative
accessorie idonee a prevenire nuove violazioni;
  c) prevedere, nell'ambito delle violazioni amministrative, sanzioni
omogenee  per condotte di pari offensivita', a tal fine eventualmente
adeguando anche quelle gia' stabilite da norme vigenti;
  d) prevedere che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia
luogo, su proposta delle autorita' di vigilanza secondo le rispettive
competenze,  con  decreto  motivato  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e della programmazione economica soggetto a reclamo davanti
alla  corte  d'appello  del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente
cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale
criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa.