Art. 2.
                 Criteri di calcolo dell'indicatore
               della situazione economica equivalente

  1.   Ai   fini   dell'accesso  alle  prestazioni  agevolate  rileva
l'indicatore  della situazione economica equivalente, determinato con
riferimento  all'intero  nucleo  familiare quale risulta alla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.
  2. Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al comma
1   e'   composto  dal  richiedente  la  prestazione  agevolata,  dai
componenti  la  famiglia  anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223, e dai
soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.
  3. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato
come   rapporto   tra   l'indicatore   della  situazione  reddituale,
determinato   dalla   somma   degli   elementi   reddituali  indicati
nell'articolo   3,  e  il  parametro  corrispondente  alla  specifica
composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza
riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
  4.  Gli  enti  erogatori  possono  stabilire  anche la rilevanza di
elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all'articolo 4.
In  tal  caso  l'indicatore della situazione economica equivalente e'
dato  dalla  somma  tra  l'indicatore  della  situazione reddituale e
l'indicatore  della  situazione patrimoniale, rapportata al parametro
desunto  dalla  scala  di  equivalenza  riportata nella tabella 2 del
decreto legislativo n. 109 del 1998.
  5.  Gli  enti  erogatori  in  relazione  a  particolari prestazioni
possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  assumere come unita' di riferimento una composizione
del nucleo familiare diversa da quella definita al comma 2.
  6.  Gli  enti  erogatori  disciplinano,  nell'ambito  della propria
autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell'accesso alla
prestazione  agevolata,  di  rilevanti  variazioni  della  situazione
economica  verificatesi  successivamente  al  periodo cui e' riferita
l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
 
          Note all'art. 2:
            - Il testo  dell'art.  4  del  D.P.R.  n.  223  del  1989
          (Approvazione  del nuovo   regolamento   anagrafico   della
          popolazione  residente)  e'  il seguente:
            "Art. 4   (Famiglia anagrafica).   -  1.    Agli  effetti
          anagrafici  per  famiglia    si intende   un   insieme   di
          persone  legate   da vincoli   di matrimonio,    parentela,
          affinita',    adozione, tutela   o   da  vincoli affettivi,
          coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
            2.  Una famiglia  anagrafica  puo' essere  costituita  da
          una  sola persona".
            -  La tabella  2 del  decreto   legislativo n.   109  del
          1998 e'  la seguente:
                                                           "Tabella 2

                       LA SCALA DI EQUIVALENZA
          Numero dei componenti          Parametro
                   ---                      ---
                    1                       1,00
                    2                       1,57
                    3                       2,04
                    4                       2,46
                    5                       2,85
            Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
            Maggiorazione  di 0,2   in caso di assenza del coniuge  e
          presenza di figli minori.
            Maggiorazione di  0,5 per ogni componente   con  handicap
          psicofisico  permanente  di cui  all'art. 3, comma 3, della
          legge  5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita'  superiore
          al 66%.
            Maggiorazione  di  0,2  per  nuclei   familiari con figli
          minori, in cui entrambi i genitori  svolgono  attivita'  di
          lavoro e di impresa".
            -  Per  il  testo del comma 52  dell'art. 59 della citata
          legge n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.