Art. 5.
                        Scala di equivalenza

  1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista
nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e
gli  invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle
categorie  dalla  1  alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 66%.
  2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista
nella  predetta  tabella  2,  si considerano attivita' di lavoro o di
impresa le attivita' che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o
assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente,
degli  articoli  46,  comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49,
commi  1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui
redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
 
           Note all'art. 5:
            - Per la tabella 2 del  citato decreto legislativo n. 109
          del 1998, si veda in nota all'art. 2.
            - Il testo vigente  del comma 1 dell'art. 46 del   D.P.R.
          n. 917 del 1986 e' il seguente:
            "Art.    46 (Redditi  da lavoro  dipendente).  - 1.  Sono
          redditi   di lavoro dipendente  quelli  che  derivano    da
          rapporti  aventi  per oggetto la prestazione di lavoro, con
          qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto  la  direzione
          di   altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando  e'
          considerato  lavoro  dipendente  secondo  le  norme   della
          legislazione sul lavoro".
            -  Il  testo vigente   del comma 1, lettere a), g)  ed l)
          dell'art. 47 del citato  D.P.R.  n.  917  del  1986  e'  il
          seguente:
            "Art.   47  (Redditi    assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente). - 1.   Sono assimilati ai  redditi  di  lavoro
          dipendente:
            a)  i  compensi  percepiti,  entro i  limiti  dei  salari
          correnti  maggiorati  del 20 per cento, dai lavoratori soci
          delle   cooperative   di   produzione   e   lavoro,   delle
          cooperative  di  servizi,  delle cooperative agricole  e di
          prima trasformazione   dei prodotti    agricoli  e    delle
          cooperative della piccola pesca;
            b) - f) (Omissis).
            g)  le  indennita'  di  cui  all'art.    1 della legge 31
          ottobre 1965, n.  1261, e all'art. 1 della legge  13 agosto
          1979, n.  384,  percepite  dai  membri    del    Parlamento
          nazionale    e del   Parlamento  europeo  e  le indennita',
          comunque denominate, percepite  per le cariche  elettive  e
          per  le  funzioni    di  cui agli articoli 114 e  135 della
          Costituzione e alla legge   27  dicembre  1985,    n.  816,
          nonche'  i    conseguenti  assegni  vitalizi   percepiti in
          dipendenza   dalla   cessazione  delle    suddette  cariche
          elettive    e   funzioni    e   l'assegno   del  Presidente
          della Repubblica;

            h) - i) (Omissis).
            l)    i    compensi  percepiti   dai  soggetti  impegnati
          in   lavori socialmente    utili    in     conformita'    a
          specifiche   disposizioni normative".
            -  Il  testo vigente   dei commi 1 e 2, lettere a)  e c),
          dell'art. 49 del citato  D.P.R.  n.  917  del  1986  e'  il
          seguente:
            "Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo).  - 1. Sono redditi
          di  lavoro autonomo quelli  che derivano  dall'esercizio di
          arti   e  professioni.    Per    esercizio    di  arti    e
          professioni    si  intende    l'esercizio   per professione
          abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'  di  lavoro
          autonomo  diverse  da  quelle   considerate  nel  capo  VI,
          compreso  l'esercizio  in    forma  associata di   cui alla
          lettera c) del  comma 3 dell'art. 5.
            2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
            a) i  redditi derivanti dagli  uffici di  amministratore,
          sindaco  o revisore  di  societa',  associazioni  e   altri
          enti   con    o    senza  personalita'    giuridica,  dalla
          collaborazione    a  giornali,    riviste,  enciclopedie  e
          simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni  e  da
          altri   rapporti      di   collaborazione     coordinata  e
          continuativa. Si considerano  tali i  rapporti aventi   per
          oggetto    la prestazione   di attivita',   non  rientranti
          nell'oggetto  dell'arte   o   professione esercitata    dal
          contribuente    ai  sensi   del comma   1, che   pur avendo
          contenuto intrinsecamente artistico  o  professionale  sono
          svolte  senza  vincolo di   subordinazione a  favore di  un
          determinato  soggetto nel quadro di un rapporto unitario  e
          continuativo senza  impiego  di  mezzi  organizzati  e  con
          retribuzione periodica prestabilita;
            b)(Omissis);
            c)  le  partecipazioni agli utili di  cui alla lettera f)
          del comma 1 dell'art.  41 quando  l'apporto  e'  costituito
          esclusivamente  dalla prestazione di lavoro".
            - Il testo  vigente dell'art. 51 del  D.P.R. n.  917  del
          1986 e' il seguente:
            "Art.  51  (Redditi    di  impresa).  - 1. Sono   redditi
          d'impresa quelli che derivano dall'esercizio  di    imprese
          commerciali.   Per  esercizio  di  imprese  commerciali  si
          intende   l'esercizio per professione  abituale,  ancorche'
          non esclusiva, delle  attivita' indicate nell'art. 2195 del
          codice civile,  e delle attivita' indicate  alle lettere b)
          e   c) del comma 2  dell'art. 29 che eccedono  i limiti ivi
          stabiliti,  anche se non organizzate in forma d'impresa.
            2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
            a) i   redditi derivanti  dall'esercizio  di    attivita'
          organizzate  in forma d'impresa dirette alla prestazione di
          servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;
            b)   i   redditi   derivanti   dallo   sfruttamento    di
          miniere,    cave,  torbiere,  saline, laghi, stagni e altre
          acque interne;
            c) i  redditi dei   terreni, per   la  parte    derivante
          dall'esercizio  delle  attivita'   agricole di cui all'art.
          29, pur se nei   limiti ivi stabiliti,  ove  spettino    ai
          soggetti  indicati  nelle  lettere    a)  e b), del comma 1
          dell'art.  87, nonche'   alle societa' in nome collettivo e
          in accomandita semplice.
            3.  Le disposizioni  in materia  di imposte  sui  redditi
          che  fanno  riferimento  alle    attivita'  commerciali  si
          applicano,    se  non  risulta  diversamente,  a  tutte  le
          attivita' indicate nel presente articolo".