Art. 6.
                      Dichiarazione sostitutiva

  1.  La  determinazione  dell'indicatore  della situazione economica
equivalente  e'  effettuata  sulla  base  dei  dati  forniti mediante
dichiarazione  sostitutiva  resa  ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge   4   gennaio   1968,   n.  15  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  ottobre  1998,  n.  403,  concernente  la  situazione
reddituale  e  patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata,
nonche' quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
  2.  Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori
utili  alla  determinazione  della  situazione reddituale individuati
dall'articolo  3,  nonche'  i  valori  relativi  al patrimonio di cui
all'articolo  4  e le informazioni necessarie alla applicazione delle
detrazioni  e delle franchigie spettanti. Sono altresi' da indicare i
codici  identificativi  degli  intermediari  finanziari e degli altri
soggetti   con  i  quali  sono  intrattenuti  rapporti  di  custodia,
amministrazione, deposito e gestione.
  3.  Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta
di  avere  conoscenza  che, nel caso di erogazione della prestazione,
possono  essere  eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza
presso  gli  istituti  di credito o altri intermediari finanziari, al
fine di accertare la veridicita' delle informazioni fornite.
  4.   La   dichiarazione   sostitutiva,   redatta  conformemente  al
modellotipo  di  cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo
n.  109  del  1998, e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza
fiscale  ovvero  direttamente all'amministrazione pubblica alla quale
e' richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  5.   In   via  transitoria  fino  alla  completa  attuazione  delle
disposizioni  previste  dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo
n.  109  del  1998,  gli  enti  presso i quali e' stata presentata la
dichiarazione   sostitutiva  rilasciano  un'attestazione  provvisoria
riportante   il   contenuto   della   dichiarazione  e  gli  elementi
informativi  necessari  per  il  calcolo  della  situazione economica
equivalente  da  parte  degli enti erogatori le prestazioni agevolate
richieste.
 
           Note all'art 6:
            - Il  testo vigente dell'art. 2  della legge n. 15    del
          1968  (norme  sulla    documentazione   amministrativa    e
          sulla   legalizzazione  e autenticazione di firme),  e'  il
          seguente:
            "Art.  2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). -
          La  data  ed  il  luogo  di  nascita,  la    residenza,  la
          cittadinanza,  il  godimento dei diritti politici, lo stato
          di celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di  famiglia,
          l'esistenza in vita, la  nascita del figlio, il decesso del
          coniuge,    dell'ascendente o   discendente, la   posizione
          agli   effetti degli obblighi militari  e  l'iscrizione  in
          albi  o  elenchi  tenuti dalla p.a.   sono  comprovati  con
          dichiarazioni,    anche     contestuali     alla   istanza,
          sottoscritte dall'interessato  e  prodotte in  sostituzione
          delle normali certificazioni.
            -  Il  testo vigente dell'art. 4 della citata legge n. 15
          del 1968 e' il seguente:
            "Art.   4 (Dichiarazione   sostitutiva    dell'atto    di
          notorieta').    - L'atto di  notorieta' concernente  fatti,
          stati  o    qualita'  personali  che    siano  a    diretta
          conoscenza    dell'interessato      e'   sostituito      da
          dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo  dinanzi  al
          funzionario  competente   a ricevere  la documentazione,  o
          dinanzi  ad un  notaio, cancelliere, segretario comunale, o
          altro  funzionario  incaricato  dal  sindaco,  il     quale
          provvede  alla autenticazione   della sottoscrizione con la
          osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.
            Quando  la   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta'  e'  resa ad   imprese di   gestione di  servizi
          pubblici,    la  sottoscrizione     e'   autenticata,   con
          l'osservanza  delle  modalita'  di  cui  all'art.  20,  dal
          funzionario   incaricato    dal    rappresentante    legale
          dell'impresa stessa.
            -  Il  testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 403 del 1998 e' il
          seguente:
            "Art.  1  (Estensione   dei   casi di   utilizzo    delle
          dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Oltre ai
          casi  previsti  dall'art.   2 della  legge 4  gennaio 1968,
          n. 15, ed   agli altri   casi previsti dalle  leggi,    nei
          rapporti    con  la  pubblica    amministrazione  e   con i
          concessionari e   i gestori   di  pubblici    servizi  sono
          comprovati  con  dichiarazioni,      anche      contestuali
          all'istanza,         sottoscritte  dall'interessato       e
          prodotte       in      sostituzione      delle      normali
          certificazioni anche i seguenti  stati,  fatti  e  qualita'
          personali:
            a)    titolo  di    studio    o qualifica   professionale
          posseduta;     esami   sostenuti;         titolo         di
          specializzazione,   di    abilitazione,   di formazione, di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
            b)  situazione   reddituale  o  economica,   anche     ai
          fini    della  concessione    di benefici   e vantaggi   di
          qualsiasi  tipo previsti  da leggi speciali;   assolvimento
          di  specifici  obblighi    contributivi  con  l'indicazione
          dell'ammontare   composto; possesso e numero    del  codice
          fiscale,  della  partita  IVA  e di qualsiasi dato presente

          nell'archivio   dell'anagrafe   tributaria    e    inerente
          all'interessato;
            c)  stato  di   disoccupazione; qualita' di pensionato  e
          categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga;
            d)  qualita'   di  legale  rappresentante  di     persone
          fisiche  o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
            e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
          qualsiasi tipo;
            f)  tutte  le  posizioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi  militari, comprese quelle  di cui all'art. 77 del
          D.P.R.  14  febbraio  1964,  n.     237,  come   modificato
          dall'art. 22 della legge  24 dicembre 1986, n. 958;
            g) di non aver riportato condanne penali;
            h) qualita' di vivenza a carico;
            i)  tutti  i  dati  a diretta conoscenza dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile.
            2.   I   certificati, gli   estratti   e   gli  attestati
          necessari    per l'iscrizione alle scuole  di ogni ordine e
          grado ed all'Universita', quelli che   a  qualsiasi  titolo
          devono essere presentati  agli uffici della  motorizzazione
          civile,   i   certificati   e   gli  estratti  dai registri
          dello stato civile e   dai registri  demografici  richiesti
          dai  comuni   nell'ambito     di   procedimenti    di  loro
          competenza,     sono  sostituiti   dalla      dichiarazione
          sostitutiva    di  cui  all'art.   2 della legge 4  gennaio
          1968,   n. 15. Le    amministrazioni  che    ricevono  tali
          dichiarazioni,  laddove  sussistano ragionevoli dubbi sulla
          veridicita' del loro contenuto, sono tenute  ad  effettuare
          idonei  controlli  sulla  stessa, ai sensi dell'art. 11 del
          presente regolamento".
            - Il  testo dell'art.  2 del citato  D.P.R. n. 403    del
          1998  e' il seguente:
            "Art.    2   (Estensione   dei   casi di  utilizzo  delle
          dichiarazioni sostitutive dell'atto di   notorieta'). -  1.
          Fatte    salve  le eccezioni espressamente   previste   per
          legge  nei  rapporti  con  la   pubblica amministrazione  e
          con  concessionari   di pubblici servizi,  tutti gli stati,
          fatti e  qualita' personali non compresi negli  elenchi  di
          cui  all'art.    1, comma   1, del  presente regolamento  e
          all'art.  2 della legge   4 gennaio   1968, n.    15,  sono
          comprovati   dall'interessato,      a   titolo  definitivo,
          mediante  la  dichiarazione  sostitutiva     di   atto   di
          notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
          15.
            2.  La  dichiarazione    di cui all'art. 4 della legge  4
          gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende  nel  proprio
          interesse  puo'  riguardare  anche  stati, fatti e qualita'
          personali relativi ad altri soggetti di  cui  egli    abbia
          diretta  conoscenza.  Inoltre,    tale  dichiarazione  puo'
          riguardare  anche   la   conoscenza   del   fatto che    la
          copia   di  una pubblicazione  e'  conforme  all'originale.
          Nel  caso  di  pubblici concorsi  in   cui   sia   prevista
          la   presentazione  di  titoli,  la dichiarazione  di  tale
          fatto  tiene   luogo  a  tutti  gli  effetti dell'autentica
          di copia.
            3.    Qualora  risulti    necessario    controllare    la
          veridicita'    delle  dichiarazioni  di cui al comma 1, nel
          caso in cui gli stati, i  fatti  e  le  qualita'  personali
          dichiarati  siano  certificabili o attestabili da parte  di
          un  altro soggetto  pubblico, l'amministrazione  procedente
          entro   quindici   giorni    richiede    direttamente    la
          necessaria documentazione al soggetto competente. In questo
          caso,  per accelerare il  procedimento, l'interessato  puo'
          trasmettere, anche    attraverso  strumenti  informatici  o
          telematici,      una   copia   fotostatica,  ancorche'  non
          autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
            4.  Restano  esclusi dall'applicazione dei  commi 1 e 2 i
          certificati di cui all'art. 10".
            -  Per  il   testo   del   comma   6   dell'art   4   del
          citato   decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle
          note all'art. 3.
            - Il testo  del comma 5 dell'art. 4 del   citato  decreto
          legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente:
            "5.    Con decreto   del   Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,   su proposta del Ministro  per  la  solidarieta'
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze e
          sentita  l'Autorita'  per  l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione, sono  emanate norme  dirette a  consentire
          alle  amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni,
          nonche' ai comuni ed ai centri autorizzati   di  assistenza
          fiscale,  di  rilasciare una certificazione, con  validita'
          temporalmente limitata, attestante la situazione  economica
          dichiarata, valevole ai    fini  dell'accesso  a  tutte  le
          prestazioni agevolate".