Art. 14
        (Integrazioni all'articolo 16 del decreto legislativo
                      30 dicembre 1992, n.502)
  1. Dopo l'articolo 16 del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,
n.502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
                            "Art. 16-bis
                        (Formazione continua)
  1.  Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento   professionale   e   la    formazione    permanente.
l'aggiornamento  professionale  e' l'attivita' successiva al corso di
diploma,   laurea,   specializzazione,   formazione    complementare,
formazione  specifica  in  medicina generale, diretta ad adeguare per
tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La
formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita' cliniche, tecniche  e  manageriali  ed  i
comportamenti  degli  operatori  sanitari  al progresso scientifico e
tecnologico con l'obiettivo di garantire  efficacia,  appropriatezza,
sicurezza   ed  efficienza  alla  assistenza  prestata  dal  Servizio
sanitario nazionale.
  2. La formazione continua consiste in attivita'  di  qualificazione
specifica   per   i  diversi  profili  professionali,  attraverso  la
partecipazione  a   corsi,   convegni,   seminari,   organizzati   da
istituzioni  pubbliche  o  private  accreditate ai sensi del presente
decreto, nonche' soggiorni di studio  e  la  partecipazione  a  studi
clinici  controllati  e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1  e'  sviluppata
sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente,
in   programmi  finalizzati  agli,  obiettivi  prioritari  del  Piano
sanitario nazionale e del Piano sanitario  regionale  nelle  forme  e
secondo  le  modalita'  indicate  dalla  Commissione  di cui all'art.
16-ter.
                             Art. 16-ter
         (Commissione nazionale per la formazione continua)
  1. Con decreto  del  Ministro  della  sanita',  da  emanarsi  entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,  e  suc-
cessive  modificazioni,  e' nominata una Commissione nazionale per la
formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni.  La  commissione
e'  presieduta  dal  Ministro  della  sanita'  ed  e' composta da due
vicepresidenti di cui uno  nominato  dal  Ministro  della  sanita'  e
l'altro  rappresentato  dal  Presidente  della  Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e  degli  odontoiatri,  nonche'  da
dieci  membri,  di  cui due designati dal Ministro della sanita', due
dal  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica,  uno  dal  Ministro  per  la  funzione pubblica, uno dal
Ministro per le pari opportunita', due  dalla  Conferenza  permanente
per  i  rapporti  fra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e due dalla Federazione  nazionale  degli  Ordini
dei  medici  chirurghi  e  degli odontoiatri. Con il medesimo decreto
sono disciplinate  le  modalita'  di  consultazione  delle  categorie
professionali  interessate in ordine alle materie di competenza della
commissione.
  2.  La  Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione
pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  provincie  autonome  di  Trento e Bolzano nonche' gli
Ordini  ed  i  Collegi  professionali  interessati,   gli   obiettivi
formativi  di  interesse  nazionale, con particolare riferimento alla
elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei  relativi
percorsi  diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti
formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori
in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la  organizzazione
dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonche' i
criteri  e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle
esperienze formative. La Commissione definisce altresi'  i  requisiti
per   l'accreditamento   delle  societa'  scientifiche,  nonche'  dei
soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative  e  pro-
cede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
  3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli
ordini  e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e
alla  organizzazione  dei  programmi  regionali  per  la   formazione
continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di
interesse  nazionale  di  cui  al  comma  2,  elaborano gli obiettivi
formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di
formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma  2.
Le  regioni predispongono una relazione annuale sulle attivita' form-
ative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine  di
garantire  il  monitoraggio  dello  stato di attuazione dei programmi
regionali di formazione continua.
                            Art.16-quater
             (Incentivazione della formazione continua)
  1.  La  partecipazione  alle  attivita'  di   formazione   continua
costituisce   requisito   indispensabile   per   svolgere   attivita'
professionale in qualita' di dipendente o libero professionista,  per
conto  delle  aziende  ospedaliere,  delle  universita', delle unita'
sanitarie locali e delle strutture  sanitarie private.
  2.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale
dipendente   e   convenzionato   individuano  specifici  elementi  di
penalizzazione, anche di natura economica, per il personale  che  nel
triennio  non  ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito
dalla Commissione nazionale.
  3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da  parte  del
personale  sanitario  dipendente  o  convenzionato  che  opera  nella
struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua  e
il  conseguimento  dei  crediti  nel triennio costituiscono requisito
essenziale per ottenere e mantenere  l'accreditamento  da  parte  del
Servizio sanitario nazionale.
                          Art. 16-quinquies
                      (Formazione manageriale)
  1.   La  formazione  di  cui  al  presente  articolo  e'  requisito
necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle  funzioni
di  direzione  sanitaria  aziendale  e per l'esercizio delle funzioni
dirigenziali  di  secondo  livello  per  le  categorie  dei   medici,
odontoiatri,  veterinari,  farmacisti,  biologi,  chimici,  fisici  e
psicologi.  In  sede  di  prima  applicazione,  tale  formazione   si
consegue,  dopo  l'assunzione  dell'incarico,  con la, frequenza e il
superamento dei corsi di cui al comma 2.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo
accordo  con il Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo  4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano ed attivano, a
livello  regionale   o   interregionale,   avvalendosi   anche,   ove
necessario,   di   soggetti  pubblici  e  privati  accreditati  dalla
Commissione di cui all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione  di
cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza.
Lo  stesso  accordo  definisce  i criteri in base ai quali l'Istituto
superiore di sanita' attiva e  organizza  i  corsi  per  i  direttori
sanitari  e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area
di sanita' pubblica che vengono attivati a livello nazionale.
  3. Con decreto  del  Ministro  della  sanita',  su  proposta  della
commissione  di  cui all'articolo 16-ter, sono definiti i criteri per
l'attivazione  dei  corsi  di    cui  al  comma  2  con   particolare
riferimento  all'organizzazione  e  gestione dei servizi sanitari, ai
criteri di finanziamento e ai bilanci, alla  gestione  delle  risorse
umane  e  all'organizzazione  del lavoro, agli indicatori di qualita'
dei servizi e delle prestazioni,  alla  metodologia  delle  attivita'
didattiche,  alla durata dei corsi stessi, nonche' alle modalita' con
cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.
  4. Gli  oneri  connessi  ai  corsi  sono  a  carico  del  personale
interessato.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si applicano al
personale  dirigente  del  ruolo  sanitario  delle  unita'  sanitarie
locali,  delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, degli istituti ed enti di  cui  all'articolo
4,  degli  istituti  zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si
applicano, altresi', al personale degli enti  e  strutture  pubbliche
indicate  all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia  stata  estesa  la  disciplina
sugli  incarichi  dirigenziali  di  struttura  complessa  di  cui  al
presente decreto.
                           Art. 16-sexies
   (Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione)
  1. Il Ministro della sanita', su proposta della regione o provincia
autonoma interessata, individua i presidi ospedalieri,  le  strutture
distrettuali  e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneita'
stabiliti dalla Commissione di  cui  all'articolo  16-ter,  ai  quali
riconoscere  funzioni  di  insegnamento  ai  fini  della formazione e
dell'aggiornamento del personale sanitario.
  2. La regione assegna, in  via  prevalente  o  esclusiva,  a  detti
ospedali,   distretti   e  dipartimenti  le  attivita'  formative  di
competenza regionale  ed  attribuisce  agli  stessi  la  funzione  di
coordinamento  delle attivita' delle strutture del Servizio sanitario
nazionale che collaborano con l'universita' al fine della  formazione
degli  specializzandi  e  del  personale  sanitario  infermieristico,
tecnico e della riabilitazione.".
 
          Nota all'art. 14:
            - L'articolo 17 del citato decreto legislativo n.  502/92
          era  stato  abrogato  dall'articolo  2 del decreto-legge 18
          novembre 1996, n.583, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 gennaio 1997, n.4.