Art. 2 
        (Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 
                      30 dicembre 1992, n.502) 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis. La legge regionale istituisce e  disciplina  la  Conferenza
permanente  per  la   programmazione   sanitaria   e   sociosanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o  l'inserimento  nell'organismo
rappresentativo  delle  autonomie  locali,  ove   istituito.   Fanno,
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel  caso  in
cui  l'ambito  territoriale  dell'Azienda  unita'  sanitaria   locale
coincida con quella del comune; il presidente  della  Conferenza  dei
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei  casi
in  cui  l'ambito  territoriale  dell'unita'  sanitaria  locale   sia
rispettivamente superiore  o  inferiore  al  territorio  del  Comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali. 
  2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame  delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La  Conferenza
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita'  stabilite  dalla
legge  regionale,  alla  verifica  della  realizzazione   del   Piano
attuativo  locale,  da  parte  delle  aziende  ospedaliere   di   cui
all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani. 
  2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono
i criteri e le modalita' anche operative per il  coordinamento  delle
strutture  sanitarie  operanti  nelle  aree  metropolitane   di   cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,  nonche'
l'eventuale costituzione di appositi organismi. 
  2-quinquies.  La  legge  regionale  disciplina  il   rapporto   tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione  del
Piano attuativo locale e le modalita' della  partecipazione  ad  esse
degli enti locali interessati.  Nelle  aree  metropolitane  il  piano
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui  al  comma
2- quater, ove costituito. 
  2-sexies. La regione disciplina altresi': 
    a) l'articolazione del territorio regionale in  unita'  sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi  direttamente  gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita  e  di  lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza  ospedaliera,  salvo  quanto
previsto  dal  presente  decreto  per  quanto  attiene  alle  aziende
ospedaliere di  rilievo  nazionale  e  interregionale  e  alle  altre
strutture pubbliche e private accreditate; 
    b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis; 
    C) la definizione dei criteri per  l'articolazione  delle  unita'
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo
3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e
a bassa densita' di popolazione; 
    d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base  di
una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche  della
popolazione  residente  con  criteri  coerenti  con  quelli  indicati
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662; 
    e) le modalita' di vigilanza  e  di  controllo,  da  parte  della
regione  medesima,  sulle  unita'  sanitarie   locali,   nonche'   di
valutazione dei risultati delle stesse,  prevedendo  in  quest'ultimo
caso  forme  e  modalita'  di  partecipazione  della  Conferenza  dei
sindaci; l'organizzazione e il funzionamento delle attivita'  di  cui
all'articolo 19-bis, comma 3,  in  raccordo  e  cooperazione  con  la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; 
    f) l'organizzazione e il funzionamento  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 19-bis, comma 3,  in  raccordo  e  cooperazione  con  la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; 
    g) fermo  restando  il  generale  divieto  di  indebitamento,  la
possibilita' per le unita' sanitarie locali di: 
      1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura  massima
di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi,  inclusi
i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale; 
      2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito,
di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento  di  spese
di  investimento  e  previa  autorizzazione  regionale,  fino  a   un
ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e  interessi,
non superiore al quindici per cento delle entrate  proprie  correnti,
ad esclusione della quota  di  fondo  sanitario  nazionale  di  parte
corrente attribuita alla regione; 
    h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e  le  aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e  i  servizi  contemplati  dai
livelli aggiuntivi di  assistenza  finanziati  dai  comuni  ai  sensi
dell'articolo 2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n.
419. 
    2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive  modificazioni,  le  regioni  istituiscono
l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di
cui all'articolo 1, comma 18. 
    2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando  la  regione
non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il
Ministro della sanita', sentite la regione  interessata  e  l'Agenzia
per i servizi  sanitari  regionali,  fissa  un  congruo  termine  per
provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita',  sentito
il  parere  della  medesima  Agenzia  e  previa  consultazione  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone  al  Consiglio  dei
Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di  un
commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo  non  preclude
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino  a  quando  i  competenti  organi
regionali abbiano provveduto.". 
 
          Note all'art. 2:
            -  L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 502-92,
          nel  testo  precedente  le  modificazioni   apportate   dal
          presente articolo, era il seguente:
            "Art. 2. (Competenze regionali).
            1.  Spettano  alle  regioni e alle province autonome, nel
          rispetto dei principi stabiliti dalle leggi  nazionali,  le
          funzioni   legislative  ed  amministrative  in  materia  di
          assistenza sanitaria ed ospedaliera.
            2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione
          dei   principi   sull'organizzazione    dei    servizi    e
          sull'attivita'  destinata  alla  tutela  della salute e dei
          criteri di finanziamento delle unita'  sanitarie  locali  e
          delle   aziende  ospedaliere,  le  attivita'  di  indirizzo
          tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
          unita' sanitarie locali ed aziende, anche in  relazione  al
          controllo  di  gestione  e  alla valutazione della qualita'
          delle prestazioni sanitarie.".
            - L'articolo 17, comma 1 della legge 8  giugno  1990,  n.
          142 (Ordinamento delle autonomie locali), e' il seguente:
            "Art.  17.  (Aree  metropolitane).  - 1. Sono considerate
          aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
          Milano, Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari,
          Napoli  e  gli  altri comuni i cui insediamenti abbiano con
          essi  rapporti  di  stretta  integrazione  in  ordine  alle
          attivita'  economiche,  ai  servizi  essenziali  alla  vita
          sociale,  nonche'   alle   relazioni   culturali   e   alle
          caratteristiche territoriali.".
            -  L'articolo  1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662  (Misure   di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica), e' il seguente:
            "Art. 1.( Misure in materia di sanita', pubblico impiego,
          istruzione,   finanza  regionale  e  locale,  previdenza  e
          assistenza).  (Omissis).
            34. Ai fini della determinazione della  quota  capitaria,
          in  sede  di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
          sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE), su proposta del Ministro  della  sanita',  d'intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          stabilisce  i  pesi  da,  attribuire  ai seguenti elementi:
          popolazione residente, frequenza dei consumi  sanitari  per
          eta'  e  per  sesso, tassi di mortalita' della popolazione,
          indicatori relativi a particolari  situazioni  territoriali
          ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
          regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  della sanita', d'intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
          vincolare   quote   del   Fondo  sanitario  nazionale  alla
          realizzazione di specifici obiettivi  del  Piano  sanitario
          nazionale,  con priorita' per i progetti sulla tutela della
          salute materno-infantile della salute mentale, della salute
          degli  anziani  nonche'   per   quelli   finalizzati   alla
          prevenzione,   e  in  particolare  alla  prevenzione  delle
          malattie ereditarie.  Nell'ambito della  prevenzione  delle
          malattie  infettive  nell'infanzia  le regioni, nell'ambito
          delle loro  disponibilita'  finanziarie,  devono  concedere
          gratuitamente   i   vaccini   per   le   vaccinazioni   non
          obbligatorie     quali     antimorbillosa,     antirosolia,
          antiparotite  e  antihaemophulius influenza e tipo B quando
          queste vengono  richieste  dai  genitori  con  prescrizione
          medica.  Di  tale  norma  possono usufruire anche i bambini
          extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.".
            -  L'articolo 2, comma  1, lettera l), della citata legge
          n.419-98, e' il seguente:
            "Art. 2. (Principi e criteri direttivi  di  delega).    -
          1.Nell'emanazione    dei   decreti   legislativi   di   cui
          all'articolo 1, il Governo si atterra' ai seguenti principi
          e criteri direttivi:
            (Omissis)
            l) potenziare il ruolo dei  comuni  nei  procedimenti  di
          programmazione   sanitaria   e   sociosanitaria  a  livello
          regionale  e  locale,  anche  con  la  costituzione  di  un
          apposito   organismo   a  livello  regionale,  nonche'  nei
          procedimenti di valutazione  dei  risultati  delle  aziende
          unita'   sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere;
          prevedere la facolta' dei comuni di assicurare, in coerenza
          con la  programmazione  sanitaria  regionale  e  assegnando
          risorse  proprie, livelli di assistenza aggiuntivi rispetto
          a  quelli  garantiti  dalla  stessa   programmazione,   pur
          restando   esclusi   i   comuni   stessi   da   funzioni  e
          responsabilita' di gestione diretta del Servizio  sanitario
          nazionale.".