Art. 14 Costituzione di societa' di capitali 1. A fini di snellimento burocratico e per una migliore funzionalita' dell'ente, il CONI puo' costituire, previa autorizzazione del Ministro vigilante, societa' di capitali da esso controllate per l'esercizio di specifiche attivita' economiche o tecnicoeconomiche inerenti le proprie funzioni, fermi restando i livelli occupazionali esistenti. 2. I rapporti tra il CONI e le societa' sono regolati con convenzioni. 3. Gli atti delle societa', compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.