Art. 18.
                      Disposizioni transitorie

  1.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto  e'  approvato  lo  statuto  del  CONI,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2.
  2.  Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al
comma  1,  il  Ministro  per i beni e le attivita' culturali nomina a
tale   scopo,   entro  i  quindici  giorni  successivi,  uno  o  piu'
commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
  3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20
gennaio  1999,  acquisiscono  la  personalita'  giuridica  di diritto
privato  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, ed i
loro  statuti  continuano  ad  avere  efficacia sino all'approvazione
degli   statuti   di   cui  all'articolo  16,  da  effettuarsi  entro
centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del CONI.
  4.  Gli  organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  restano  in carica sino alla costituzione del
consiglio  nazionale  e  della  giunta  nazionale  ed alla nomina del
presidente  del  CONI,  le  cui  elezioni  sono convocate entro il 31
dicembre  2000  e  devono  svolgersi  non  oltre  i  sessanta  giorni
successivi.
  5.  Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere
a  norma  dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui
al comma 4.
  6.  Nulla  e'  innovato  quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub
d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a
segno.
  7.   Sino   all'approvazione   dello   statuto  dell'ente  a  norma
dell'articolo  2  e  per  quanto  non  diversamente  disciplinato dal
presente  decreto,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.
 
           Nota all'art. 18:
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 marzo
          1986, n. 157, concernente "Nuove norme di attuazione  della
          legge 16 febbraio 1942, n.  426, recante   costituzione   e
          ordinamento    del  Comitato    olimpico nazionale italiano
          (CONI)" e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  109 del
          13 maggio 1986.