Art. 18. Disposizioni transitorie 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' approvato lo statuto del CONI, ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina. 3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del CONI. 4. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del CONI, le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i sessanta giorni successivi. 5. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4. 6. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno. 7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.
Nota all'art. 18: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, concernente "Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1986.