Art. 18
                           Tipi di Visite
  1.  Ai  fini  di  verificare  l'applicazione   delle   disposizioni
contenute  nel  presente decreto, le navi di cui all'articolo 2, sono
sottoposte alle seguenti visite:
a) visita iniziale:
  1) per le navi o unita' mercantili nazionali nuove;
  2) per le navi da pesca nuove di lunghezza superiore ai 24 m;
b) visita periodica:
  1) per le navi o unita' mercantili nazionali  esistenti  di  stazza
lorda superiore a 200;
  2) per le navi da pesca esistenti di lunghezza superiore a 24 m;
c) visita occasionale:
  1) per le navi o unita' mercantili nazionali nuove ed esistenti;
  2) per le navi da pesca nuove ed esistenti;
  3)  per  le  navi  adibite  al  servizio di pilotaggio e per quelle
adibite a servizio di rimorchio in ambito portuale;
  4) per le navi in regime di sospensione temporanea di bandiera;
  5) per le navi o unita' mercantili straniere.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, le visite
di  cui  al  comma  1  sono  disposte  dall'Autorita'  marittima  del
compartimento   marittimo  di  iscrizione  della  nave  su  richiesta
dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dell'armatore  o  di
un suo rappresentante.
  3.  Le  visite  sono eseguite dalla Commissione territoriale per la
prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza  del  lavoro  di  cui
all'articolo 31, di seguito denominata Commissione territoriale.
  4.  Le  risultanze delle visite sono annotate in apposito documento
conforme a modello approvato dal Ministero. Copia  del  documento  e'
conservata  tra  i documenti di bordo, a disposizione degli organi di
vigilanza.