Art. 18 Tipi di Visite 1. Ai fini di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le navi di cui all'articolo 2, sono sottoposte alle seguenti visite: a) visita iniziale: 1) per le navi o unita' mercantili nazionali nuove; 2) per le navi da pesca nuove di lunghezza superiore ai 24 m; b) visita periodica: 1) per le navi o unita' mercantili nazionali esistenti di stazza lorda superiore a 200; 2) per le navi da pesca esistenti di lunghezza superiore a 24 m; c) visita occasionale: 1) per le navi o unita' mercantili nazionali nuove ed esistenti; 2) per le navi da pesca nuove ed esistenti; 3) per le navi adibite al servizio di pilotaggio e per quelle adibite a servizio di rimorchio in ambito portuale; 4) per le navi in regime di sospensione temporanea di bandiera; 5) per le navi o unita' mercantili straniere. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, le visite di cui al comma 1 sono disposte dall'Autorita' marittima del compartimento marittimo di iscrizione della nave su richiesta dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dell'armatore o di un suo rappresentante. 3. Le visite sono eseguite dalla Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 31, di seguito denominata Commissione territoriale. 4. Le risultanze delle visite sono annotate in apposito documento conforme a modello approvato dal Ministero. Copia del documento e' conservata tra i documenti di bordo, a disposizione degli organi di vigilanza.