Art. 26 Statistiche sugli infortuni 1. Ai fini della elaborazione di specifiche statistiche, ogni infortunio verificatosi a bordo, indipendentemente dalla durata del conseguente periodo di inattivita' del lavoratore marittimo, e' segnalato dall'Autorita' marittima che ha svolto l'inchiesta sommaria o formale, al Ministero. 2. L'Autorita' di cui al comma 1, entro un mese dalla fine dell'anno di riferimento, invia al Ministero, statistiche sul numero, la natura, le cause e le conseguenze degli infortuni sul lavoro, specificando in quale parte della nave (ponte, sala macchine o locali adibiti ai servizi generali) ed in quale luogo (in mare o in porto) gli incidenti si sono verificati. Tali informazioni saranno redatte su appositi modelli approvati dal Ministero. 3. I dati statistici forniti saranno elaborati a cura del Ministero e, ai fini della prevenzione degli infortuni, annualmente sara' predisposto un rapporto informativo che sara' inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della sanita', alle parti sociali interessate e, per conoscenza, all'Ufficio internazionale del lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1981, n.157.
Nota all'art. 26: - Per il testo della legge 10 aprile 1981 n. 157, vedi note alle premesse.