Art. 26
                     Statistiche sugli infortuni
  1. Ai fini  della  elaborazione  di  specifiche  statistiche,  ogni
infortunio  verificatosi  a bordo, indipendentemente dalla durata del
conseguente periodo  di  inattivita'  del  lavoratore  marittimo,  e'
segnalato dall'Autorita' marittima che ha svolto l'inchiesta sommaria
o formale, al Ministero.
  2.  L'Autorita'  di  cui  al  comma  1,  entro  un  mese dalla fine
dell'anno di riferimento, invia al Ministero, statistiche sul numero,
la natura, le cause e le  conseguenze  degli  infortuni  sul  lavoro,
specificando in quale parte della nave (ponte, sala macchine o locali
adibiti  ai  servizi generali) ed in quale luogo (in mare o in porto)
gli incidenti si sono verificati. Tali informazioni  saranno  redatte
su appositi modelli approvati dal Ministero.
  3. I dati statistici forniti saranno elaborati a cura del Ministero
e,  ai  fini  della  prevenzione  degli  infortuni, annualmente sara'
predisposto un rapporto informativo che sara'  inviato  al  Ministero
del  lavoro  e  della previdenza sociale, al Ministero della sanita',
alle  parti  sociali  interessate  e,  per  conoscenza,   all'Ufficio
internazionale del lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1981, n.157.
 
          Nota all'art. 26:
          - Per il testo della legge 10 aprile 1981 n. 157, vedi note
          alle premesse.