Art. 3 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) nave : qualsiasi costruzione  adibita  per  fini  commerciali,  al
trasporto marittimo di merci o passeggeri,  alla  pesca  o  qualsiasi
altro fine di natura commerciale; 
b) nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia stata  impostata,  o
che si trovava ad un equivalente stadio di costruzione, alla data  di
entrata in vigore del presente decreto o successivamente ad esso; 
c) nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova; 
d) unita' veloci: unita'  cosi'  come  definite  alla  regola  1  del
capitolo X della Convenzione internazionale SOLAS ed a cui si applica
il Codice internazionale per le unita' veloci (International Code  of
Safety for High Speed - HSC Code); 
e) piattaforme mobili: destinate  al  servizio  di  perforazione  del
fondo marino per la ricerca e lo sfruttamento del fondo stesso e  del
relativo sottosuolo; 
f) regime di sospensione temporanea di bandiera: il periodo di  tempo
nel quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e  29  della
legge 14 giugno  1989,  n.  234,  la  nave  o  unita'  mercantile  e'
autorizzata a dismettere temporaneamente la bandiera; 
g)  Ministero:  il  Ministero  dei  trasporti  e  della   navigazione
Dipartimento della navigazione  marittima  ed  interna  -  Unita'  di
gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; 
h) Autorita' marittima: organo periferico del Ministero dei trasporti
e della navigazione e, all'estero, le autorita' consolari; 
i) organi di vigilanza:  l'Autorita'  marittima,  le  Aziende  Unita'
sanitarie locali e gli Uffici di sanita' marittima; 
l)  armatore:  il   responsabile   dell'esercizio   dell'impresa   di
navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero  il  titolare
del rapporto di lavoro con l'equipaggio; 
m) medico competente: medico in possesso di uno dei  titoli  indicati
all'articolo 2, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.626 come sostituito dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  19
marzo 1996, n.242; 
n)   lavoratore   marittimo:   qualsiasi   persona   facente    parte
dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o  attivita'
lavorativa a bordo di una nave o unita' mercantile o di una  nave  da
pesca ; 
o) personale adibito a servizi generali  e  complementari:  personale
imbarcato a bordo non  facente  parte  ne'  dell'equipaggio  ne'  dei
passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo; 
p) ambiente di lavoro: tutti i locali presenti a bordo di una  unita'
mercantile o da pesca frequentati dal lavoratore marittimo; 
q) locali  di  lavoro:  sono  tutti  i  locali  di  bordo,  chiusi  o
all'aperto, in cui i lavoratori marittimi  esplicano  normalmente  la
propria attivita' lavorativa  a  bordo  e  nei  quali  sono  presenti
macchinari di propulsione, caldaie, apparati ausiliari, generatori  e
macchinari  elettrici,  apparati  di  controllo  o  comando,   locali
destinati al carico, depositi, officine; 
r) locali di servizio: si intendono gli spazi usati per le  cucine  e
locali annessi, i locali destinati ai presidi sanitari  (ospedale  di
bordo, cabina isolamento), ripostigli e locali deposito; 
s) locali alloggio: comprendono le cabine, i locali mensa,  i  locali
di ritrovo, i locali adibiti ai servizi igienici, i locali  destinati
agli uffici. 
 
          Note all'art. 3:
          -  L'articolo  28  della  legge  14  giugno  1989,  n.  234
          (Disposizioni  concernenti  l'industria  navalmeccanica  ed
          armatoriale   e   provvedimenti   a  favore  della  ricerca
          applicata al settore navale),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1989, n. 1433
          e' il seguente:
          "Art. 28. - 1. All'art. 156 del  codice  della  navigazione
          dopo il quinto comma e' inserito il seguente:
          "Le  disposizioni  dei  precedenti commi si applicano anche
          nei casi di locazione della nave a scafo nudo  a  straniero
          qualora  la  nave  venga iscritta nel registro di uno Stato
          che consente la temporanea  iscrizione  di  nave  straniera
          limitatamente  al  periodo  di  locazione,  con sospensione
          dell'abilitazione  alla  navigazione  di  cui  all'art.149.
          L'ufficio   di   iscrizione  provvede  all'annotazione  del
          l'autorizzazione nel registro di iscrizione  della  nave  e
          sull'atto di nazionalita' ".
          2.  La  lettera d) del primo comma dell'art. 163 del codice
          della navigazione e' sostituita dalla seguente:
          "d) e' stata iscritta in un registro  straniero,  salvo  il
          caso  elle  risulti  in  regime di sospensione a seguito di
          locazione a scafo nudo".
          3. L'art. 145 del codice della navigazione e sostituito dal
          seguente:
          "Art. 145 (Navi iscritte in registri stranieri). -  1.  Non
          possono   ottenere   l'iscrizione  nelle  matricole  o  nei
          registri nazionali le navi che risultino gia'  iscritte  in
          registro straniero.
          2.  Agli  effetti degli articoli 149 e 155 del codice della
          navigazione  possono  ottenere  l'iscrizione  in   speciali
          registri  nazionali, le navi che risultino gia' iscritte in
          un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito
          di locazione a scafo nudo.
          3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al  comma
          2,  per  l'attuazione e il completamento delle disposizioni
          in esso  contenute,  nel  rispetto  della  riserva  di  cui
          all'art.224  del  codice della navigazione, si provvede con
          decreto del Ministro della marina mercantile".
          - "L'art. 29 della  legge  14  giugno  1989,  n.234  e'  il
          seguente:
          "Art.  29.  -  1. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2
          dell'art.28 sono applicabili alle navi per le  quali  viene
          chiesta  l'autorizzazione  a  dismettere temporaneamente la
          bandiera da parte del  Ministro  della  marina  mercantile.
          Sulla  richiesta viene sentito il parere di una commissione
          paritetica  composta  da   tre   membri   designati   dalle
          associazioni    sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale,   da   tre   membri
          designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro
          maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale e da un
          dirigente  del  Ministero  della  marina  mercantile che la
          presiede.
          2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui  al  comma  1  e'
          subordinato  all'accertamento  da parte del Ministero della
          marina mercantile che il contratto  di  locazione  a  scafo
          nudo  a straniero preveda l'obbligo, a carico del locatario
          straniero, di applicare al personale marittimo imbarcato le
          condizioni economiche e normative di cui al comma 3.
          3. Ai fini del rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui  al
          comma  1 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
          dei lavoratori di settore, maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale, stipulano  appositi  contratti  collettivi
          nazionali   con   i  quali  sono  stabilite  le  condizioni
          economiche e formative che il locatario dovra' applicare. I
          trattamenti  previdenziali  dei  marittimi  italiani   sono
          quelli  previsti  dalle  norme nazionali, mentre per quanto
          attiene alla copertura assicurativa contro gli infortuni  e
          le  malattie  possono  essere  stipulate  assicurazioni che
          garantiscano trattamenti  equivalenti  a  quelli  derivanti
          dalle  norme  italiane  presso enti assicurativi pubblici o
          privati italiani o stranieri. I  trattamenti  previdenziali
          per  i  marittimi  stranieri sono quelli della nazionalita'
          del marittimo. I trattamenti assistenziali sono  garantiti,
          su  basi  concordate  tra  le  organizzazioni  datoriali  e
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale,
          tramite apposite assicurazioni da stipularsi  con  istituti
          pubblici o privati nazionali o stranieri.
          4. L'ingaggio del marittimo sul territorio italiano avviene
          tramite  una stabile rappresentanza in Italia del locatario
          o  a  mezzo  di  raccomandatario   marittimo.   L'autorita'
          marittima  competente  o  quella consolare italiana qualora
          l'ingaggio avvenga all'estero, accertera', che  le  singole
          convenzioni   di   imbarco   stipulate   con   i  marittimi
          interessati siano conformi  alle  condizioni  previste  dai
          contratti  collettivi  di  cui  al  comma  3.  In  caso  di
          difformita'  l'Autorita'  marittima  o  consolare   informa
          l'Amministrazione  marittima italiana.   Nel caso in cui il
          locatario non si uniformi agli obblighi di cui al  comma  3
          l'Amministrazione     italiana    provvede    a    revocare
          l'autorizzazione.  I  crediti  di  lavoro  e  previdenziali
          derivanti  dal  contratto  di  arruolamento  dei componenti
          dell'equipaggio  sono  garantiti  con  privilegio  speciale
          sulla  nave  e  sulle  sue pertinenze.   L'osservanza delle
          disposizioni di cui sopra esonera  dall'applicazione  delle
          norme di cui all'art. 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135".
          -  Il testo dell'art. 2, lettera d) del decreto legislativo
          19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 2, del
          decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242 e' il seguente:
          "d) medico  competente:  medico  in  possesso  di  uno  dei
          seguenti titoli:
          1)  specializzazione  in  medicina del lavoro o in medicina
          preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in  tossicologia
          industriale  o  in  igiene  industriale  o in fisiologia ed
          igiene  del  lavoro  o  in  clinica  del  lavoro  ed  altre
          specializzazioni  individuate,  ove necessario, con decreto
          del Ministro della sanita'  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
          2)  docenza  o  libera  docenza in medicina del lavoro o in
          medicina preventiva dei  lavoratori  e  psicotecnica  o  in
          tossicologia  industriale  o  in  igiene  industriale  o in
          fisiologia ed igiene del lavoro;
          3) autorizzazione di cui all'art.55 del decreto legislativo
          15 agosto 1991, n. 277;".