Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) nave : qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri, alla pesca o qualsiasi altro fine di natura commerciale; b) nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovava ad un equivalente stadio di costruzione, alla data di entrata in vigore del presente decreto o successivamente ad esso; c) nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova; d) unita' veloci: unita' cosi' come definite alla regola 1 del capitolo X della Convenzione internazionale SOLAS ed a cui si applica il Codice internazionale per le unita' veloci (International Code of Safety for High Speed - HSC Code); e) piattaforme mobili: destinate al servizio di perforazione del fondo marino per la ricerca e lo sfruttamento del fondo stesso e del relativo sottosuolo; f) regime di sospensione temporanea di bandiera: il periodo di tempo nel quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, la nave o unita' mercantile e' autorizzata a dismettere temporaneamente la bandiera; g) Ministero: il Ministero dei trasporti e della navigazione Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; h) Autorita' marittima: organo periferico del Ministero dei trasporti e della navigazione e, all'estero, le autorita' consolari; i) organi di vigilanza: l'Autorita' marittima, le Aziende Unita' sanitarie locali e gli Uffici di sanita' marittima; l) armatore: il responsabile dell'esercizio dell'impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio; m) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli indicati all'articolo 2, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242; n) lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave o unita' mercantile o di una nave da pesca ; o) personale adibito a servizi generali e complementari: personale imbarcato a bordo non facente parte ne' dell'equipaggio ne' dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo; p) ambiente di lavoro: tutti i locali presenti a bordo di una unita' mercantile o da pesca frequentati dal lavoratore marittimo; q) locali di lavoro: sono tutti i locali di bordo, chiusi o all'aperto, in cui i lavoratori marittimi esplicano normalmente la propria attivita' lavorativa a bordo e nei quali sono presenti macchinari di propulsione, caldaie, apparati ausiliari, generatori e macchinari elettrici, apparati di controllo o comando, locali destinati al carico, depositi, officine; r) locali di servizio: si intendono gli spazi usati per le cucine e locali annessi, i locali destinati ai presidi sanitari (ospedale di bordo, cabina isolamento), ripostigli e locali deposito; s) locali alloggio: comprendono le cabine, i locali mensa, i locali di ritrovo, i locali adibiti ai servizi igienici, i locali destinati agli uffici.
Note all'art. 3: - L'articolo 28 della legge 14 giugno 1989, n. 234 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1989, n. 1433 e' il seguente: "Art. 28. - 1. All'art. 156 del codice della navigazione dopo il quinto comma e' inserito il seguente: "Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, con sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'art.149. L'ufficio di iscrizione provvede all'annotazione del l'autorizzazione nel registro di iscrizione della nave e sull'atto di nazionalita' ". 2. La lettera d) del primo comma dell'art. 163 del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: "d) e' stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso elle risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo". 3. L'art. 145 del codice della navigazione e sostituito dal seguente: "Art. 145 (Navi iscritte in registri stranieri). - 1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino gia' iscritte in registro straniero. 2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino gia' iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo. 3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'art.224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile". - "L'art. 29 della legge 14 giugno 1989, n.234 e' il seguente: "Art. 29. - 1. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art.28 sono applicabili alle navi per le quali viene chiesta l'autorizzazione a dismettere temporaneamente la bandiera da parte del Ministro della marina mercantile. Sulla richiesta viene sentito il parere di una commissione paritetica composta da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da un dirigente del Ministero della marina mercantile che la presiede. 2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato all'accertamento da parte del Ministero della marina mercantile che il contratto di locazione a scafo nudo a straniero preveda l'obbligo, a carico del locatario straniero, di applicare al personale marittimo imbarcato le condizioni economiche e normative di cui al comma 3. 3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di settore, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stipulano appositi contratti collettivi nazionali con i quali sono stabilite le condizioni economiche e formative che il locatario dovra' applicare. I trattamenti previdenziali dei marittimi italiani sono quelli previsti dalle norme nazionali, mentre per quanto attiene alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie possono essere stipulate assicurazioni che garantiscano trattamenti equivalenti a quelli derivanti dalle norme italiane presso enti assicurativi pubblici o privati italiani o stranieri. I trattamenti previdenziali per i marittimi stranieri sono quelli della nazionalita' del marittimo. I trattamenti assistenziali sono garantiti, su basi concordate tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite apposite assicurazioni da stipularsi con istituti pubblici o privati nazionali o stranieri. 4. L'ingaggio del marittimo sul territorio italiano avviene tramite una stabile rappresentanza in Italia del locatario o a mezzo di raccomandatario marittimo. L'autorita' marittima competente o quella consolare italiana qualora l'ingaggio avvenga all'estero, accertera', che le singole convenzioni di imbarco stipulate con i marittimi interessati siano conformi alle condizioni previste dai contratti collettivi di cui al comma 3. In caso di difformita' l'Autorita' marittima o consolare informa l'Amministrazione marittima italiana. Nel caso in cui il locatario non si uniformi agli obblighi di cui al comma 3 l'Amministrazione italiana provvede a revocare l'autorizzazione. I crediti di lavoro e previdenziali derivanti dal contratto di arruolamento dei componenti dell'equipaggio sono garantiti con privilegio speciale sulla nave e sulle sue pertinenze. L'osservanza delle disposizioni di cui sopra esonera dall'applicazione delle norme di cui all'art. 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135". - Il testo dell'art. 2, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242 e' il seguente: "d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art.55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;".