Art. 39
                  Estinzione delle contravvenzioni
  1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 35, commi  1,  lettera
a),  2,  3,  lettere a), b); 36; 37 e 38 si applicano le disposizioni
del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
 
          Nota all'art. 39:
          - Il capo II del decreto legislativo 19 dicembre  1994,  n.
          758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia
          di  lavoro),  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21, cosi'  intitola:
          "Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e
          di igiene del lavoro".