Art. 39 Estinzione delle contravvenzioni 1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 35, commi 1, lettera a), 2, 3, lettere a), b); 36; 37 e 38 si applicano le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Nota all'art. 39: - Il capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21, cosi' intitola: "Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro".