Art. 4.
              Riconoscimento del diritto all'esenzione

  1.  L'azienda  unita'  sanitaria locale di residenza dell'assistito
riconosce  il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo, ai
sensi  del  presente  regolamento,  sulla  base  della certificazione
attestante   la   specifica  condizione  o  malattia,  come  definita
all'articolo  2. La certificazione deve essere rilasciata dai presidi
delle  aziende  unita'  sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere o
dagli  istituti  ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto
legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni, o da
istituzioni  sanitarie  pubbliche  di  Paesi  appartenenti all'Unione
europea.
  2.  L'azienda  unita' sanitaria locale rilascia a ciascun assistito
avente  diritto, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria
elettronica,  un attestato di esenzione, che reca in forma codificata
l'indicazione  della  condizione  o  della  malattia  per la quale e'
riconosciuto  il  diritto  all'esenzione.  In caso di accertamento di
piu'  malattie  o condizioni individuate dall'articolo 2 del presente
regolamento  l'azienda  unita'  sanitaria locale rilascia al soggetto
avente diritto un unico attestato di esenzione che reca l'indicazione
in forma codificata di tutte le malattie o condizioni per le quali e'
riconosciuto il diritto all'esenzione.
  3.  Le  regioni,  sulla  base  di linee guida definite dal Ministro
della sanita', fissano, per le condizioni di malattia per le quali e'
prevedibile    risoluzione,    la    validita'    temporale   massima
dell'attestato.
 
          Nota all'art. 4:
            -  Si  riporta  il testo del comma 12 dell'articolo 4 del
          decreto legislativo 502/92:
          Ê12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina  per  quanto
          concerne  l'ospedale  Galliera  di  Genova,  l'Ordine e gli
          istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di
          cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della  L.  23
          dicembre   1978,  n.  833,  fermo  restando  che  l'apporto
          dell'attivita' dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio
          sanitario  nazionale  e'  regolamentato  con  le  modalita'
          previste  dal  presente articolo.  Entro un anno dalla data
          di entrata in vigore del  decreto  legislativo  7  dicembre
          1993,  n.  517.  i  requisiti  tecnico-organizzativi  ed  i
          regolamenti sulla dotazione organica e  sull'organizzazione
          dei   predetti   presidi   sono   adeguati,  per  la  parte
          compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di
          cui all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412,
          e sono approvati con decreto del Ministro della sanita'."