Art. 6. 
                       Trattamento del focolaio 
  1. Il Servizio fitosanitario regionale  deve  ispezionare,  per  il
resto della stagione vegetativa in cui  e'  avvenuto  l'accertamento,
tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato  contaminato,
controllando anche frequentemente le aree limitrofe. 
  2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di  colpo  di
fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e  distrutta,
senza  la  necessita'  di  analisi   batteriologiche   di   conferma.
L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere  effettuata
con taglio ad almeno cinquanta  cm  dal  limite  prossimale  visibile
della lesione. 
  3. I servizi fitosanitari regionali  devono  predisporre  specifici
interventi volti alla eradicazione.