Art. 4.

                        Accertamento sommario

  1.  L'accertamento  di  cui  all'art. 3, comma 1, e' effettuato con
apposita ispezione congiunta dalla Direzione provinciale del lavoro -
Servizio  ispezione  del  lavoro,  o  dai corrispondenti uffici della
regione  Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, e dal
Servizio  ispettivo  dell'INAIL, territorialmente competenti, i quali
redigono una relazione e la inviano all'INAIL.
  2. Con riferimento agli infortuni nel settore marittimo e aereo, il
relativo accertamento e' effettuato dai competenti uffici dell'IPSEMA
in raccordo con gli altri organismi di vigilanza di settore.
  3.  All'esito  dell'accertamento sommario, dal quale risulti che il
decesso  sia  riconducibile  ad  infortunio  sul  lavoro,  l'INAIL  e
l'IPSEMA provvedono alla erogazione dei benefici di cui all'art. 1.