Art. 5.

                 Procedura ordinaria di accertamento

  1.  Ove,  a  seguito  dell'accertamento  sommario,  non  sia  stata
riconosciuta  la  prestazione  una tantum e all'esito della procedura
ordinaria   di   accertamento   si   riscontri  che  il  decesso  sia
riconducibile  a infortunio sul lavoro, l'INAIL e l'IPSEMA provvedono
anche all'erogazione della prestazione una tantum.
  2.  All'esito  delle procedure ordinarie di accertamento, l'INAIL e
l'IPSEMA   provvedono   al   recupero   dei   benefici  indebitamente
corrisposti, ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile.