Art. 2.

  Le  Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano introducono,
ove  ritenuto  opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a
quelli   minimi   definiti   a   livello   nazionale   dal   presente
provvedimento,  nonche' provvedono a differenziare la declinazione di
dettaglio  dei  servizi  previsti con indicazioni che piu' aderiscano
alle  specificita'  territoriali,  climatiche  o  culturali  dei loro
territori.