Art. 2. Ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e' adottata la versione 24 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG), e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni. Nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto, e' riportato l'elenco dei DRG della versione 24 e per ciascuno di essi, la definizione, la categoria diagnostica principale (MDC: Major Diagnostic Category), la tipologia del DRG, medico (M) o chirurgico (C) il peso relativo e i valori soglia per l'identificazione dei casi outliers.