Art. 2.



  Ai   fini  della  remunerazione  delle  prestazioni  di  assistenza
ospedaliera e' adottata la versione 24 del sistema di classificazione
delle  prestazioni  ospedaliere  Diagnosis Related Groups (DRG), e le
successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni.
  Nell'allegato   1,   parte  integrante  del  presente  decreto,  e'
riportato  l'elenco dei DRG della versione 24 e per ciascuno di essi,
la  definizione,  la  categoria  diagnostica  principale  (MDC: Major
Diagnostic  Category),  la tipologia del DRG, medico (M) o chirurgico
(C) il peso relativo e i valori soglia per l'identificazione dei casi
outliers.