Art. 11. Obbligo di rendicontazione delle somme 1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 10 entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, cosi' come indicato dal comma 3, art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti. 2. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 8 effettuano la rendicontazione secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008. 3. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potra' richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa. 4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per dieci anni. 5. Le amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.