Art. 11.

               Obbligo di rendicontazione delle somme

  1.  I  soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art.
10  entro  un  anno  dalla  ricezione  degli  importi,  sono tenuti a
redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a
mezzo  di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la
destinazione  delle somme ad essi attribuite, cosi' come indicato dal
comma  3,  art.  63-bis  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
utilizzando  il  modulo  reso  disponibile sui siti istituzionali dei
Ministeri competenti.
  2.  Le  associazioni  sportive  dilettantistiche  di cui all'art. 8
effettuano  la  rendicontazione secondo i criteri fissati dal decreto
del  Ministro  dell'economia  e delle finanze di cui all'art. 63-bis,
comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008.
  3.  I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse,
entro  trenta  giorni dalla data ultima prevista per la compilazione,
all'amministrazione  competente  alla  erogazione  delle  somme,  per
consentirne  il  controllo.  A  tal fine, la medesima amministrazione
potra'   richiedere   l'acquisizione   di   ulteriore  documentazione
integrativa.
  4.  Gli  enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a
20.000  euro  non  sono  tenuti  all'invio  del  rendiconto  e  della
relazione,  che  dovranno  comunque  redigere  entro  un  anno  dalla
ricezione degli importi e conservare per dieci anni.
  5.   Le   amministrazioni   competenti  possono  operare  controlli
amministrativo-contabili  delle  rendicontazioni anche presso le sedi
degli enti beneficiari.