Art. 8. Destinazione del cinque per mille 1. Il contribuente puo' destinare la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2008, apponendo la firma in uno dei cinque appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 7, corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalita': a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale, individuate secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Puo' essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in piu' riquadri rende nulle le scelte operate. 3. Nei riquadri corrispondenti alle finalita' di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1, dell'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre all'apposizione della firma, puo' altresi' indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale e' tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. 4. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o piu' elenchi afferenti a diversa finalita', assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale. 5. La scelta di destinazione del cinque per mille di cui al presente decreto e quella dell'otto per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.