Art. 8.

                  Destinazione del cinque per mille

  1.  Il  contribuente  puo'  destinare la quota del cinque per mille
della  sua  imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, relativa al
periodo  di  imposta  2008,  apponendo  la  firma  in  uno dei cinque
appositi  riquadri  che  figurano  nei  modelli  di  cui  all'art. 7,
corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalita':
   a)  sostegno  del  volontariato  e  delle altre organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale,  di  cui  all'art.  10  del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione
sociale,  iscritte  nei  registri  nazionale, regionali e provinciali
previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000,
n.  383,  e  delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano
nei  settori  di  cui  all'art.  10,  comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
   b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
   c) finanziamento della ricerca sanitaria;
   d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente;
   e)    sostegno   alle   associazioni   sportive   dilettantistiche
riconosciute  ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono
una  rilevante  attivita' di interesse sociale, individuate secondo i
criteri  fissati  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
finanze  ai  sensi  dell'art.  63-bis,  comma 6, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
  2.   Puo'   essere   espressa  una  sola  scelta  di  destinazione.
L'apposizione  della  firma  in  piu'  riquadri rende nulle le scelte
operate.
  3.  Nei  riquadri corrispondenti alle finalita' di cui alle lettere
a),  b)  c)  ed e) del comma 1, dell'art. 63-bis del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, oltre all'apposizione della firma, puo' altresi'
indicare  il  codice  fiscale  dello  specifico  soggetto cui intende
destinare  direttamente  la  quota  del  cinque  per  mille della sua
imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche. In tal caso, il codice
fiscale e' tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5.
  4. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro,
indicando   un  codice  fiscale  corrispondente  ad  un  beneficiario
compreso  in uno o piu' elenchi afferenti a diversa finalita', assume
rilievo,  ai  fini  della destinazione delle somme, l'indicazione del
codice fiscale.
  5.  La  scelta  di  destinazione  del  cinque  per  mille di cui al
presente  decreto  e  quella dell'otto per mille di cui alla legge n.
222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.