Art. 9.

                    Riparto del cinque per mille

  1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1
dell'art.   63-bis   del   decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008 n. 133,
definitivamente  individuati ai sensi degli articoli 1, comma 9, 2, 3
e  5  spettano  le  quote  del  cinque  per  mille  loro direttamente
destinate  dai  contribuenti  che,  oltre ad aver apposto la firma ai
sensi dell'art. 8, comma 1, hanno altresi' indicato il codice fiscale
dei soggetti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
  2.  Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 e all'art.
8,  comma  4,  ove  il  contribuente  non abbia indicato alcun codice
fiscale  ai  fini  della  destinazione  diretta  del cinque per mille
ovvero  abbia  indicato  un  codice  fiscale  che  risulti  errato  o
riferibile  ad  un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme
corrispondenti   al  complesso  delle  quote  del  cinque  per  mille
destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita'
di  cui  alle  lettere a), b), c), ed e) del comma 1 dell'art. 63-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono ripartite, nell'ambito
delle  medesime finalita', in proporzione al numero complessivo delle
destinazioni   dirette,  espresse  mediante  apposizione  del  codice
fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.
  3.  Ai  comuni  spettano le quote del cinque per mille dell'imposta
del  reddito  per  le  persone  fisiche  dei contribuenti che in essi
risiedono e che hanno apposto la propria firma, ai sensi dell'art. 7,
comma  1,  nel  riquadro  corrispondente  alla  finalita' di cui alla
lettera  d)  del comma 1 dell'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
  4.  Ai sensi dell'art. 63-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  ai  fini  della  determinazione del cinque per mille
afferente  i  singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare
riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.