Art. 11.
             Sostituzione dei componenti le commissioni

  1.  La  partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato
del  presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento  delle funzioni proprie del personale direttivo e docente
della scuola.
  2.  Non  e'  consentito  ai  componenti le commissioni di rifiutare
l'incarico  o  di  lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento
per motivi che devono essere documentati e accertati.
  3.  Le  sostituzioni  di  componenti le commissioni, che si rendano
necessarie  per  assicurare  la  piena operativita' delle commissioni
stesse  sin  dall'insediamento  e  dalla  riunione  preliminare, sono
disposte  dal  Direttore  generale dell'ufficio scolastico regionale,
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'art.  16  del  citato decreto
ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007.
  4.  Il  personale  utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione
del  personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria,
deve  rimanere  a  disposizione  della  scuola di servizio fino al 30
giugno,  assicurando,  comunque,  la  presenza in servizio nei giorni
delle prove scritte.
  5.  Il  commissario  assente deve essere tempestivamente sostituito
per  la  restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze
successive all'espletamento delle prove scritte.