Art. 12.
                Diario delle operazioni e delle prove

  1.  Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate,
unitamente  ai  membri  interni  di  ciascuna  delle  due  classi, si
riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il
23 giugno 2009 alle ore 8,30.
  2.  Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano di
eta',  dopo  aver  verificato  la composizione delle commissioni e la
presenza   dei   commissari,   comunica   i   nominativi   di  quelli
eventualmente  assenti  al Direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale,  se  l'assenza  riguarda  il  Presidente  e  i  commissari
esterni,   o  al  Dirigente  scolastico,  se  l'assenza  riguarda  un
commissario interno.
  3.  Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna  commissione,  fissa i tempi e le modalita' di effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
  4.  Il  presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi
delle  attivita'  delle  commissioni  determinando,  in  particolare,
l'ordine  di  successione  tra  le due commissioni per l'inizio della
terza  prova,  per  le  operazioni  da  realizzarsi disgiuntamente di
valutazione  degli  elaborati  e  valutazione  finale.  Nel  caso  di
commissioni  articolate  su diversi indirizzi di studio o nelle quali
vi  siano  gruppi  di  studenti  che seguono materie diverse o lingue
straniere  diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata
per  squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il
presidente  avra' cura di fissare il calendario dei lavori in modo da
determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe
per  le  operazioni  di  correzione  e  valutazione  degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale.
  Il   presidente   determinera'   il   calendario  definitivo  delle
operazioni  delle  due  commissioni  abbinate,  anche  dopo opportuni
accordi   operativi   con  i  presidenti  delle  commissioni  di  cui
eventualmente  facciano  parte,  quali commissari interni, i medesimi
docenti.
  5.   Al  fine  di  fornire  opportune  indicazioni,  chiarimenti  e
orientamenti  per  la  regolare funzionalita' delle commissioni e, in
particolare,  per  garantire  uniformita'  di  criteri operativi e di
valutazione,  il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
convoca  in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni
unitamente  agli  ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di
Stato,   procurando,   comunque,   che   tale   operazione  non  crei
interferenze  con  lo  svolgimento  delle prove scritte. In ogni caso
dette  riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione
degli   elaborati.  I  Direttori  generali  degli  uffici  scolastici
regionali  assicurano  ogni  opportuna  assistenza  alle  commissioni
operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
  6.  La  riunione preliminare di ciascuna commissione e' finalizzata
agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.
  7.  Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2008/2009 e' il
seguente:
   - prima prova scritta: 25 giugno 2009, ore 8,30;
   - seconda  prova  scritta,  grafica  o  scritto-grafica: 26 giugno
2009,  ore  8,30.  Per gli esami nei licei artistici e negli istituti
d'arte  lo  svolgimento  della  seconda prova continua nei due giorni
feriali  seguenti  per  la  durata  giornaliera  indicata  nei  testi
proposti.  Poiche'  uno  dei  giorni dello svolgimento di detta prova
coincide  con  il  sabato,  la prova stessa puo' essere sospesa per i
soli  candidati  che  per  motivi  di  culto non intendono proseguire
l'esame in detto giorno;
   - terza prova scritta: 29 giugno 2009: ciascuna commissione, entro
il 27 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova
scritta,  in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui
all'art.  6  della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente
stabilisce,  per  ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della
prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali
istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa
le  materie  oggetto  della  prova.  La  mattina  del  29 giugno ogni
commissione,  tenendo  a  riferimento  quanto  attestato nel predetto
documento,  predispone  collegialmente  il  testo  della  terza prova
scritta,  sulla  base  delle proposte avanzate da ciascun componente;
proposte  che  ciascun  componente  deve  formulare  in numero almeno
doppio  rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di
definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione
alla  natura  e  alla  complessita'  della prova, stabilisce anche la
durata  massima  della  prova  stessa.  Per  i  licei artistici e gli
istituti  d'arte  la  prova puo' svolgersi anche in due giorni. Per i
licei  artistici  e  gli  istituti  d'arte  le  relative  commissioni
definiscono  collegialmente  la  struttura  della terza prova scritta
entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La
terza  prova  scritta  inizia  il  giorno successivo alla definizione
della struttura della prova medesima.
  Qualora  la  terza  prova scritta cada nel giorno festivo del Santo
Patrono,  essa  sara' effettuata martedi' 30 giugno 2009 (a titolo di
esempio, tale e' il caso della citta' di Roma).
  - Per  quanto  sopra,  conseguentemente,  la  quarta prova scritta,
prevista  per  il  giorno successivo a quello dello svolgimento della
terza  prova scritta, viene effettuata il giorno mercoledi' 1° luglio
2009.
  La  Commissione  terra'  in  debita  considerazione  le  specifiche
situazioni  soggettive,  relative  ai  candidati  affetti da disturbi
specifici  di  apprendimento (D.S.A.), sia in sede di predisposizione
della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due
prove  scritte,  prevedendo  anche  la possibilita' di riservare alle
stesse  tempi  piu'  lunghi  di  quelli  ordinari. Al candidato sara'
consentita   la   utilizzazione   di   apparecchiature   e  strumenti
informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in
corso d'anno.
  8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita' di
quanto   previsto   al  quarto  comma,  il  diario  delle  operazioni
finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
  9.  Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente
convocata,  le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui
per  ciascuna  classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di
precedenza  tra  le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna
di  esse,  quello  di  precedenza  tra  candidati esterni ed interni,
nonche'  quello  di  convocazione  dei  candidati medesimi secondo la
lettera  alfabetica. E' altresi' determinata la data di pubblicazione
dei  risultati,  che deve essere unica per le due classi/commissioni.
Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle
commissioni  che  abbiano uno o piu' commissari interni concordano le
date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio.
  10.  Il  numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni
giorno, non puo' essere di norma superiore a cinque.
  11.  Prima  dell'inizio  dei  colloqui,  in prosecuzione dei lavori
iniziati  nella riunione preliminare, la commissione completa l'esame
dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre,
ai  fini  di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il
colloquio,  anche  in  attuazione  di  quanto stabilito dall'art. 16,
comma  4,  esamina  i  lavori  presentati dai candidati e finalizzati
all'avvio  del  colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova
scritta,  invita  i  candidati,  indicando  anche  il  termine  e  le
modalita'  stabilite  precedentemente dalla commissione, a comunicare
la  tipologia  dei  lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai
sensi  dell'art.  5,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 323/1998:
   - titolo dell'argomento;
   -  esperienza  di ricerca o di progetto, presentata anche in forma
multimediale;
   -  esecuzione  di  un  brano musicale per gli indirizzi pedagogico
musicali.
  12.  Del  diario  dei colloqui, il presidente della commissione da'
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
  13.  La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 7 luglio
2009,  alle  ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno
successivo,  8 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per
gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova
scritta   suppletiva   si   svolge   nel  secondo  giorno  successivo
all'effettuazione  della  seconda prova scritta suppletiva. Le prove,
nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del
sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedi' successivo.
  14.  L'eventuale  ripresa  dei  colloqui, per le commissioni che li
abbiano  interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive, avviene
il  giorno  successivo  al  termine  delle  prove scritte suppletive.
Qualora  tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in
tale  giorno  le  commissioni  riprendono  i  colloqui interrotti per
l'espletamento della prova scritta suppletiva.
  15.  L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito,
fino  ad  un  massimo  di  5  punti,  per  quei candidati che abbiano
conseguito  un  credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato
complessivo  nelle  prove  di  esame  pari  almeno  a  70  punti,  e'
effettuata   al   momento   della  valutazione  finale  per  ciascuna
commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo
l'art.  13,  comma  11  e con una congrua motivazione da acquisire al
verbale.  Le modalita' da seguire sono quelle previste dalla presente
ordinanza  agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la
valutazione delle prove scritte e del colloquio.
  16.   Le   operazioni   intese   alla  valutazione  finale  e  alla
elaborazione  dei  relativi  atti iniziano subito dopo la conclusione
dei colloqui di ciascuna classe/commissione.
  17.   Quanto   altro   possa   occorrere,   nell'osservanza   delle
disposizioni  di  cui  alla  presente  ordinanza,  e'  stabilito  dal
presidente della commissione d'esame.