Art. 14.
                Plichi prima e seconda prova scritta

  1.  I  Direttori  generali degli uffici scolastici regionali devono
confermare  alla  Struttura  tecnico-operativa  di questo Ministero i
dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima
e  della  seconda  prova  scritta  degli esami di Stato, ivi compresi
quelli  occorrenti  ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2.
Tali  dati  saranno  forniti  dal sistema informativo del Ministero a
mezzo  di  apposite  stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni
prima della data di inizio delle prove di esame.
  2.   La   predetta   conferma   o  la  comunicazione  di  eventuali
discordanze,  deve  essere resa nota, da parte dei Direttori generali
degli  uffici  scolastici regionali, alla struttura tecnico-operativa
di  questo  Ministero  entro  i successivi cinque giorni dal rilascio
delle  suddette  stampe  centrali.  I Direttori generali degli uffici
scolastici  regionali  dovranno,  altresi',  fornire  contestualmente
congrua  motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal
sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
  3.  I  plichi  occorrenti  per  la  prima  e  seconda prova scritta
suppletiva  debbono  essere  richiesti  dai  Direttori generali degli
uffici  scolastici  regionali  alla  Struttura  tecnico-operativa  di
questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle
prove  stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle
notizie  e  dei  dati  che  i presidenti debbono trasmettere entro la
mattina  successiva  allo svolgimento della seconda prova scritta. Le
suddette  richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di
studi,  sulle  sedi,  sulle  commissioni  e  sul numero dei candidati
interessati.
  4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai direttori
generali  degli uffici scolastici regionali, con le motivazioni, alla
Struttura tecnico-operativa di questo Ministero.